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Codice Penale

Domicilio digitale, indirizzo PEC

Domicilio digitale corrispondente all’indirizzo PEC, non è più possibile procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Pubblicato il 21 June 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 452/2019 pubblicata il 19/06/2019

Nella causa civile iscritta al n. del RGAC dell’anno 2014, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 126 emesso l’11 febbraio 2014 dal Tribunale di Castrovillari, e vertente

TRA

XXX (C.F.), YYY (C.F.) e ZZZ (C.F.), rappresentati e difesi dall’avv.

OPPONENTI

E

KKK (C.F.), rappresentato e difeso da sé medesimo

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO
1.1. XXX, YYY e ZZZ hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. emesso l’11 febbraio 2014 dal Tribunale di Castrovillari, con cui è stato ingiunto il pagamento di euro 1.619,71 ciascuno, oltre interessi e spese, in favore dell’avv. KKK a titolo di compenso pro quota ereditaria per l’attività forense espletata da quest’ultimo in favore di ***, madre di tutte le parti in causa, le quali hanno accettato la relativa eredità, nei procedimenti monitori culminati con l’emissione dei decreti ingiuntivi nn. /06 e /06 del Tribunale di Rossano e nelle rispettive opposizioni iscritte rispettivamente al RGC nn. /06 e /06, poi riunite e interrotte a causa del decesso della *** all’udienza del 21 novembre 2012, data di cessazione dell’incarico secondo quanto indicato nel ricorso monitorio.

Hanno dedotto: a) l’incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Rossano; b) l’avvenuto pagamento di euro 5.000,00 in assegno da parte della de cuius; c) la prescrizione.

Hanno chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. Si è costituito KKK, eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica effettuata in cancelleria e l’infondatezza nel merito dell’opposizione. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo.

All’udienza del 3 giugno 2016 ha chiesto il mutamento dal rito ordinario al rito sommario ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 150/11, in quanto la controversia ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo inerente compensi forensi.

2. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, in quanto, ai sensi dell’art. 637, comma II, c.p.c., per i crediti relativi a compensi forensi è competente anche il Tribunale presso cui è stato incardinato il giudizio nel quale il diritto al compenso è maturato.

Pertanto, considerato che tutti i procedimenti per i quali è richiesto il compenso si sono svolti dinanzi al Tribunale di Rossano, poi accorpato al Tribunale di Castrovillari, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito.

2.1. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che effettivamente l’opposizione è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, nonostante nel ricorso monitorio l’odierno opposto avesse indicato il proprio indirizzo pec. Tale notifica non è, quindi, valida, in quanto “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012 ), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014 ), non è più possibile procedere – ai sensi dell’ art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 14 dicembre 2017, n. 30139). Trattasi, comunque, di nullità, atteso che “il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione (nella specie, appello) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n 5663; cfr. anche Cass. civ., Sez. lav., 23 febbraio 2017, n. 4667, secondo cui “la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria dove sia stato domiciliato “ex lege” il suo procuratore esercente “extra districtum” va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, con conseguente necessità di disporne la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall’avvenuta costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità)”.

Pertanto, considerato che l’opposto si è costituito spiegando compiutamente tutte le proprie difese anche nel merito, ogni ipotesi di nullità deve ritenersi sanata.

Vale anche evidenziare l’inconferenza di ogni richiamo alla legge 53/94 contenuto nella comparsa conclusionale di parte opposta, in quanto la citazione è stata notificata tramite ufficiale giudiziario e non direttamente dall’avvocato di parte opponente.

Inoltre, considerato che l’opposizione è stata consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica il 7 aprile 2014 e che il decreto ingiuntivo è stato ricevuto il 5 marzo 2014, l’opposizione deve ritenersi tempestiva.

2.2. Ancora in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la richiesta di mutamento del rito effettuata da parte opposta soltanto all’udienza del 3 giugno 2016.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 150/11, l’ordinanza di mutamento del rito “viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”.

Pertanto, considerato che entro la prima udienza la questione in esame non è stata sollevata da alcuna delle parti né rilevata d’ufficio dal giudice, la richiesta è tardiva.

3. Nel merito si osserva quanto segue.

3.1. In primo luogo, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato” (Cass. civ., Sez. III, 21 agosto 2018, n. 20840).

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, alla luce della documentazione presente in atti, l’interruzione del giudizio in cui è maturato il diritto al compenso è avvenuta all’udienza del 21 dicembre 2012, in epoca antecedente a tale data non poteva ritenersi esaurito il mandato professionale conferito all’avv. KKK.

Ne consegue che, alla data di notifica del ricorso monitorio non risulta decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 2956 c.c.

3.2. Deve, invece, ritenersi fondata l’eccezione di avvenuto adempimento da parte della de cuius mediante l’assegno di euro 5.000,00 del 13 agosto 2009, versato in atti dagli opponenti.

Infatti, “giova anzitutto rammentare – alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ. – che, ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all’attore una somma idonea alla sua estinzione, l’attore, il quale controdeduca che l’eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l’onere di provare l’esistenza di tale altro suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per l’allegata diversa imputazione (Cass., 14 aprile 1970, n. 1031; Cass., 15 gennaio 1986, n. 173; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 27 luglio 2006, n. 17102)” (Cass. civ. Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18471).

Pertanto, dinanzi alla prova di un pagamento da parte di ***, sarebbe stato onere dell’opposto dimostrare che detto pagamento è avvenuto ad altro titolo.

Tale prova non è stata fornita.

Al riguardo, infatti, deve innanzitutto ribadirsi quanto già statuito in corso di giudizio con ordinanze del 15 dicembre 2015 e del 16 luglio 2016 con riferimento alla tardività della documentazione depositata da parte opposta ben oltre l’avvenuta maturazione delle preclusioni istruttorie e all’insussistenza di ragioni di rimessione in termini in assenza di prova del fatto che il reperimento di detta documentazione fosse avvenuto in epoca successiva al verificarsi delle preclusioni medesime.

Ciò chiarito, merita evidenziare che l’avv. KKK si è limitato ad affermare senza fornire alcuna prova che il versamento della somma in esame è avvenuto a titolo di donazione da parte della madre.

Ne consegue che, in assenza di elementi utili al fine di individuare una diversa imputazione di detta somma, la stessa deve essere imputata al credito oggetto del giudizio.

3.2.1. L’importo versato, peraltro, risulta pienamente satisfattivo della pretesa di parte opposta.

Al riguardo, infatti, deve osservarsi che non risulta condivisibile la quantificazione effettuata dall’Ordine degli Avvocati di ***.

Infatti, il d.m. 127/04 utilizzato per tutti i giudizi (due ricorsi monitori e due opposizioni) è, in realtà applicabile, a tutto voler concedere, solo ai ricorsi monitori, atteso che, secondo quanto sopra esposto e come del resto dichiarato dallo stesso opposto, le relative cause di opposizione riunite sono state interrotte all’udienza del 21 dicembre 2012, determinandosi soltanto in quel momento, sempre a dire dell’avv. KKK, l’esaurimento del mandato difensivo.

Pertanto, quanto meno per tali cause, trova applicazione il d.m. 140/12 e non già il d.m. 127/04, in quanto “in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata” (Cass. civ., SS. UU., 12 dicembre 2012, n. 17405). Inoltre, va evidenziato che, sempre secondo quanto risultante dalla stessa documentazione depositata dall’opposto, l’esaurimento del mandato è avvenuto prima della fase decisionale (del resto ove il decesso fosse stato dichiarato a seguito dell’assunzione della causa a sentenza non si sarebbe verificata alcuna interruzione), per cui nulla deve essere riconosciuto per tale fase.

Corretta, invece, è la liquidazione di un compenso per ognuna delle due cause riunite, in quanto “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa” (Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 2014, n. 15860).

Tutto ciò premesso, anche recependo la liquidazione contenuta nel parere dell’Ordine in relazione ai due ricorsi monitori, per un totale di euro 1.351,10 (euro 675,55 x 2), e applicando il d.m. 140/12 per le opposizioni, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria (per un totale di euro 1.400,00, oltre iva e cpa, per ciascuna opposizione ove si applicassero i parametri medi e con esclusione delle spese generali non previste dal d.m. in esame), la somma di euro 5.000,00 risulta più che sufficiente a soddisfare le pretese dell’avv. KKK.

4. In definitiva, per le ragioni esposte, dovendosi ritenere integralmente soddisfatta la pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo n. 126 emesso l’11 febbraio 2014 dal Tribunale di Castrovillari deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere respinta.

5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Revoca il decreto ingiuntivo n. emesso l’11 febbraio 2014 dal Tribunale di Castrovillari e rigetta la domanda di parte opposta;

2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opponenti che liquida in 56,61 per esborsi ed euro 1.600,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 800,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Castrovillari, 19 giugno 2019

IL GIUDICE

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