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Mutuo, ammortamento alla francese

Contratto di mutuo, tassi d’interesse corrispettivo e moratorio, sistema di ammortamento alla francese, sistema graduale di rimborso del capitale finanziato.

Pubblicato il 15 June 2019 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12579/2019 pubblicata il 13/06/2019

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 21/3/2019 e promosso da:

XXX (C.F.) YYY (C.F.)

entrambi residenti in ed elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’Avv., che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione

ATTORI contro

ZZZ S.p.A. con Direzione Generale in, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario ZZZ – rappresentata e difesa dall’Avvocato in virtù di procura alle liti per atto notaio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

per la parte attrice: “Piaccia all’Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione 1-Accertare e dichiarare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore del tasso corrispettivo e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (tasso corrispettivo al 6,42%% + tasso moratorio 8,42% >tasso soglia pari al 9,84%);

2-Accertare e dichiarare che il solo tasso di mora, nel caso di specie peraltro effettivamente applicato come chiaramente esplicitato nella consulenza di parte allegata, sia da solo superiore al tasso soglia usura di riferimento;

3-Accertare anche alla luce delle condizioni di cui al capitolato allegato al mutuo che la Banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

4-E per l’effetto, accertare e dichiarare che ai sensi del primo comma dell’art. 644 c.p e dell’art. 1815 c.c secondo comma, non sono dovuti interessi;

4- Accertare e dichiarare che parte attrice non è debitrice di alcun tasso di interesse e/o capitale residua bensì unicamente della somma capitale eventualmente residua secondo le determinazioni dell’allegata perizia, ovvero della minore o maggiore somma risultante a seguito di espletanda c.t.u.;

5- dichiarare indebitamente corrisposta e pertanto non dovuta, ai sensi della disposizione normativa di cui all’art. 1815 c.c., la somma di Euro 84.652,68. nonché gli eventuali ulteriori interessi corrisposti successivamente alla data dell’allegata perizia così come determinati da espletanda c.t.u. e per l’effettocondannare parte convenuta alla restituzione a favore dell’odierna attrice della suddetta somma ovvero a compensare il suddetto importo con quello eventualmente ancora dovuto alla odierna attrice in favore della Banca;

in via subordinata, previa rideterminazione del tasso moratorio entro i limiti del tasso soglia, riconosciuta la concreta applicazione, ripetere a favore dell’odierno attore le somme eccedenti a tale rideterminazione che sono state effettivamente corrisposte all’istituto di credito;

7- accertare e dichiarare che parte convenuta applicava una penale per l’eventualità di estinzione anticipata pari al 1,000% che contribuisce di per sé al superamento del tasso soglia come meglio specificato nella consulenza di parte;

8-In via subordinata, dichiarare la nullità del contratto ex art. 117 comma 7 tub in relazione alla violazione di cui all’art. 117 comma 4 per mancata e omessa previsione dell’indicatore sintetico di costo all’interno del contratto e nel documento di sintesi condizioni economiche contrattuali e in caso di declaratoria di nullità della clausola dell’interesse per violazione dell’art. 117 TUB, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 55.767,00.

9- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione di nullità ex art. 117 comma 7 in relazione all’art. 117 comma 4 tub, dichiarare il contratto de quo nullo ex art. 117 comma 7 tub per violazione dell’art. 117 comma 6 Tub per avere l’istituto bancario previsto un prezzo e una condizione praticata più sfavorevole di quella pubblicizzata, avendo indicato un TAN ( 6,42%)

10- per l’effetto, in entrambe le ipotesi previste sub 8 et 9, applicare e rideterminare il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione ex art. 117 comma 7 ipotesi a) e “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso ex art. 117 comma 7 ipotesi b.

11- conseguentemente, riconoscere debitrice l’odierno attore delle somme corrisposte alla banca eccedenti il valore risultante dalla eventuale rideterminazione dei tassi, prezzi e condizioni ai sensi dell’art. 117 comma 7 t.u.b. da quantificarsi a mezzo espletanda c.t.u. -accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l’indeterminatezza del piano di ammortamento presentato dalla banca agli attori e per l’effetto dichiarare che la clausola del contratto di mutuo che disciplina gli interessi è nulla ex art. 1419 per violazione dell’art. 1346 c.c. in coerenza con quanto stabilito ex art. 1284 e gli attori saranno tenuti a pagare solo il tasso legale tempo per tempo vigente, con quote di capitale costanti.

accertare comunque l’indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, quale che sia quello ritenuto applicabile alla fattispecie per cui è causa, nonché della previsione contrattuale degli interessi e per l’effetto dichiarare la stessa, ai sensi e per gli effetti nulla, ex art. 1419 c.c. per violazione dell’art. 1346 c.c. in coerenza con quanto previsto dall’art. 1284 c.c. in via subordinata, e con espressa riserva di gravame, accertare e dichiarare la applicabilità del piano di ammortamento degli interessi secondo il metodo“all’italiana” in luogo di quella “alla francese” ovvero la applicabilità degli interessi al tasso legale in luogo di quello di cui al contratto per cui è causa, e per l’effetto condannare la banca convenuta a rimborsare all’attrice le maggiori somme corrisposte quantificabili a mezzo di espletanda CTU”

per la convenuta: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

1)In via principale, rigettare le domande tutte proposte dai Signori XXX e YYY con l’atto di citazione notificato il 13 giugno 2016 siccome infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa;

2) accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, pronunciare la condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia. 4) In via istruttoria, rigettare per inammissibilità la richiesta di c.t.u. contabile”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13/6/2016 XXX e YYY convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. ZZZ Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma € 84.652,68, o di quella diversa ritenuta di giustizia, indebitamente percepita a titolo di interessi, previo accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo inter partes ex art. 1815 c.c. relativamente alla determinazione dei tassi di interesse e della commissione di estinzione anticipata del contratto; in subordine, chiedevano dichiararsi la nullità parziale del contratto per omessa indicazione dell’ISC, con conseguente rideterminazione del tasso d’interesse ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993 e con condanna della convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi; invocavano, in ogni caso, la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza del piano di ammortamento.

La parte attrice, premesso di aver stipulato con la S.p.A. Credito Italiano in data 1°/8/2001 il contratto di mutuo rep. n. per la somma di € 280.000,00, da restituirsi in venticinque anni mediante il pagamento trecento rate posticipate, con la previsione del tasso d’interesse corrispettivo del 6,42% e del tasso moratorio pari all’8,42%, deduceva l’usurarietà del contratto, a fronte del tasso soglia antiusura pari, all’epoca della stipulazione del mutuo, al 9,84%, rappresentando che il tasso d’interesse moratorio, da valutarsi ai fini della verifica della usurarietà del contratto in quanto elemento remunerativo del capitale mutuato, era stato pattuito in misura superiore al tasso soglia, sia in considerazione della necessità di sommare al relativo tasso le spese contrattuali, sia per la previsione del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori in caso di morosità della parte mutuataria.

Gli attori evidenziavano, altresì, l’omessa indicazione dell’ISC, in violazione dell’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993.

La S.p.A. ZZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 25/11/2016, chiedeva il rigetto delle avverse domande, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

La banca, in particolare, contestava il criterio di determinazione del TEG proposto dalla controparte ai fini della verifica della usurarietà del rapporto inter partes e riteneva legittime le clausole del contratto di mutuo concernenti l’ammortamento e i tassi d’interesse.

Esperiti gli incombenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 21/3/2019, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

***

Con particolare riferimento alla causa petendi, XXX e YYY chiedono la condanna della S.p.A. ZZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle somme che, secondo la loro prospettazione, sarebbero state indebitamente percepite in forza del rapporto di mutuo inter partes a titolo di interessi usurari, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c..

Le domande sono infondate.

Invero, il rapporto controverso traeva origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 1°/8/2001 tra gli odierni attori e la S.p.A. ***, cui è succeduta la convenuta, rep. n., racc. n., per la somma di € 280.000,00, da restituirsi in venticinque anni mediante il pagamento di rate posticipate e con la previsione del tasso d’interesse corrispettivo fisso determinato in misura pari al 6,42% e del tasso moratorio corrispondente al tasso d’interesse corrispettivo, maggiorato di 2 punti.

Orbene, in relazione al rapporto di mutuo de quo, gli attori hanno eccepito la usurarietà dei tassi di interesse determinati ab origine dalla banca e da quest’ultima unilateralmente variati. La doglianza è priva di pregio.

La questione giuridica rilevante nel caso di specie attiene all’applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso degli interessi moratori.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Ciò posto, si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l’applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori – peraltro eventuali – aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell’erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell’inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall’ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all’art. 17, comma 1, ha novellato l’art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tassosoglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina e in giurisprudenza l’orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d’usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l’affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest’ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);

b) l’art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;

c) i rischi dell’utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;

d) l’irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)

Orbene, l’adito giudicante condivide l’ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt.821 e 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art.1224 cod.civ.). L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d’interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che anche per gli interessi di mora occorre verificarne l’usurarietà, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l’interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest’ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all’erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all’erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall’altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d’interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d’interesse non si sommano, in quanto succedono l’uno all’altro; in particolate, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Corrobora l’orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura.

Venendo al caso di specie, i tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti dal contratto di mutuo, se correttamente analizzati al momento della stipulazione degli accordi, risultano legittimamente pattuiti nel rispetto del tasso soglia antiusura, pari, per gli interessi corrispettivi, al 9,84% alla data della stipulazione del contratto.

Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l’intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all’inizio dell’ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all’art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall’adito Tribunale, “si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato” (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

E’ irrilevante, inoltre, ai fini della validità ed efficacia del contratto di mutuo inter partes la corrispondenza tra il TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente risultante dal contratto ed applicato, a prescindere dalla fondatezza della relativa contestazione attorea. Giova premettere che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l’art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d’Italia l’individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l’indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.

La Banca d’Italia, dando esecuzione alla citata normativa, ha disciplinato l’ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» il 29/7/2009, successivamente integrate il 9/2/2011, secondo cui i finanziamenti, intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”, devono riportare nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi l’ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d’Italia per il TAEG.

Ciò posto, non era operativa la disciplina sopra richiamata in materia di ISC all’epoca della stipulazione del contratto de quo; ad abundantiam, la omessa indicazione dell’ISC non rileva ai fini della validità del contratto. Si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l’ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato:

secondo un primo indirizzo ermeneutico l’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell’art. 117, comma VI, del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).

Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa dall’adito giudicante, invece, l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).

Quest’ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l’art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell’ISC) sono da considerarsi nulle.

Ebbene, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l’art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l’erronea indicazione dell’ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’erronea quantificazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Ne consegue l’infondatezza delle domande attoree di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, nonché delle pretese restitutorie della parte attrice, strettamente connesse alle domande di accertamento.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.

Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 13/6/2016 da XXX e YYY avverso la S.p.A. ZZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:

RIGETTA le domande proposte da XXX e YYY avverso la S.p.A. ZZZ;

RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;

CONDANNA XXX e YYY al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, li 13/6/2019.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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