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Codice Civile
Codice Penale

Obbligo di dare la precedenza, violazione

Violazione dell’obbligo di dare la precedenza, il giudice deve verificare anche il comportamento dell’altro conducente attraverso l’esame delle prove.

Pubblicato il 20 March 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 201/2019 pubblicata il 18/03/2019

Nella causa civile iscritta al n. del RGAC dell’anno 2010 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente

TRA

XXX e YYY, rappresentati e difesi dall’avv.

ATTORI

E

ZZZ S.p.A., in persona del l.r.p.t. (già *** S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv.

CONVENUTA

E

KKK

CONVENUTA-contumace

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno convenuto ZZZ e KKK, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data, alle ore 13.30 circa, in, fraz., in via, all’altezza del civico, allorquando l’auto tg., di proprietà di KKK e condotta da ***, ha urtato il motociclo tg. di proprietà di YYY e condotto da XXX, assicurato con *** (oggi ZZZ).

Hanno dedotto l’esclusiva responsabilità del ***, il quale, provenendo da altra strada, non avrebbe osservato l’obbligo di dare precedenza, invadendo la corsia seguita dal XXX e causando l’impatto.

1.2. Si è costituita ZZZ, eccependo, in via preliminare, la genericità dell’atto di citazione e deducendo nel merito, la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti, in quanto il XXX avrebbe tenuto una velocità eccessiva.

1.3. All’udienza del 19 dicembre 2018 ZZZ ha eccepito l’inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto, in quanto le lesioni riportate sono superiori al 9%.

2. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di genericità dell’atto di citazione, il quale risulta sufficientemente specifico ed idoneo a consentire al giudice e alle controparti di comprendere i termini della controversia.

2.1. Sempre in via preliminare, deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati, l’eccezione di inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto sollevata da ZZZ.

Tale eccezione deve essere giuridicamente qualificata come rilievo del difetto di titolarità del rapporto passivo dedotto in giudizio, in quanto, attraverso la stessa, la compagnia assicuratrice del danneggiato sostanzialmente ha dedotto che la domanda risarcitoria non doveva essere proposta nei propri confronti, bensì nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.

Di conseguenza, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa costituisce mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13 agosto 2018 n. 20721).

Ciò premesso, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., la procedura di indennizzo diretto è applicabile per i danni ai veicoli, ma non per le lesioni personali di entità superiore al 9%. Pertanto, in relazione alla richiesta risarcitoria inerente i danni subiti dal motoveicolo di proprietà di YYY, l’eccezione deve essere respinta.

Invece, con riferimento alla domanda risarcitoria relativa alle lesioni personali subite da XXX, l’eccezione deve essere accolta, in quanto, anche a prescindere dall’entità di dette lesioni accertate dal CTU, pari, comunque, al 10% e quindi esulanti dal limite previsto dalla norma, nell’atto di citazione si chiede il ristoro per un danno biologico permanente pari al 12%, per il quale, come detto, la citata normativa esclude la richiesta di risarcimento diretto nei confronti dell’assicurazione del danneggiato.

Di conseguenza, ZZZ non può essere chiamata a risarcire le lesioni subite dal conducente del motociclo sopra indicato.

3. Nel merito, si osserva quanto segue.

3.1. Per quel che riguarda la dinamica del sinistro, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione presente in atti e delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio, risulta che la Ford Focus, giunta all’incrocio con via, pur avendo l’obbligo di dare precedenza, ha impegnato l’incrocio medesimo.

Durante l’esecuzione della manovra di svolta è sopraggiunto dalla direzione opposta su via il XXX, il quale ha impattato con la parte anteriore sinistra del suo motociclo sulla parte anteriore sinistra della Focus.

In particolare, secondo quanto narrato dagli agenti della P.M. citati da parte convenuta e intervenuti nei minuti successivi al verificarsi del sinistro, l’impatto è avvenuto al centro di via, nel momento in cui la Focus aveva quasi completato la manovra di immissione su detta via.

I medesimi testi hanno anche riferito che la velocità tenuta dal XXX era eccessiva, dovendo ciò desumersi dallo stato dei luoghi e dalla possibilità per lo stesso, nel caso in cui la velocità fosse stata moderata, di adottare una condotta alternativa, portandosi verso il margine destro della sua corsia ed evitando così, verosimilmente, l’impatto (cfr. testi ***, ***).

Tale versione deve ritenersi maggiormente attendibile rispetto alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (secondo i quali la velocità del XXX sarebbe stata moderata) sia per la qualità rivestita dai testi di parte convenuta, tutti agenti di P.M., sia alla luce della documentazione fotografica allegata al rapporto della Polizia Municipale, da cui si desume certamente che il sinistro è avvenuto prima che la Focus completasse la manovra di immissione su via, ma anche che la stessa auto, al momento dell’urto, era posizionata quasi completamente nella corsia di marcia da seguire dopo la svolta e che, quindi, la corsia di marcia seguita dal XXX era quasi completamente libera.

Per tale ragione, a parere di questo giudice, ove il conducente del motociclo avesse tenuto una velocità moderata e consona allo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitare l’impatto, spostandosi verso il margine destro della propria corsia.

3.2. Passando, a questo punto, all’attribuzione della responsabilità, occorre in primo luogo evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente, onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ. Sez. III Ord., 15 febbraio 2018, n. 3696).

Ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della dinamica del sinistro così come ricostruita al punto che precede, deve ritenersi sussistente una responsabilità concorrente paritaria tra il XXX e il ***.

Quest’ultimo, infatti, ha violato l’obbligo di dare precedenza, immettendosi su via senza avvedersi dell’arrivo del XXX, il quale, dal canto suo, ha tenuto una velocità eccessiva che non gli ha consentito, pur in presenza dell’altrui violazione, di spostarsi verso il margine destro della propria corsia al fine di evitare l’impatto.

3.3. Per quel che riguarda, quindi, i danni non patrimoniali subiti dal conducente del motociclo, il CTU, dalla cui considerazioni, logiche, congrue e ben motivate, non v’è ragione di discostarsi, ha accertato un danno biologico permanente pari al 10%, oltre una ITT per 10 gg., una ITP al 50% per 15 gg e una ITP al 25% per 40 gg.

Pertanto, in applicazione attuali tabelle milanesi (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272), che includono anche la componente morale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243), il danno non patrimoniale subito dal XXX, di età pari a 28 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897), deve essere quantificato in euro 24.163,00 per il danno permanente, euro 980,20 per ITT (euro 98,00 per 10 gg.), euro 735,00 per ITP al 50% (euro 98,00 per 15 gg. al 50%) ed euro 980,00 per ITP al 25% (euro 98,00 per 40 gg. al 25%), per un totale di euro 26.858,00.

Tale importo, in ragione della responsabilità concorrente paritaria, deve essere ridotto della metà, per un totale di euro 13.429,00.

Su detta somma, già rivalutata perché determinata all’attualità, devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale maturati dal 16 marzo 2008, data del sinistro per cui è causa, sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando la somma medesima ai valori correnti al momento dell’evento lesivo e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l’indice FOI (cfr. ex multis Cass., Sez. II,18 febbraio 2010, n. 3931), nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.

3.3.1. Devono essere riconosciute le spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 14,75, da ridursi della metà sempre in ragione della accertata responsabilità concorrente, per un totale di euro 7,37, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

3.4. Non meritevole di accoglimento è, invece, la domanda risarcitoria formulata da YYY in ordine ai danni subiti dal proprio motociclo condotto al momento del sinistro da XXX, non potendosi ritenere idonea prova del danno il preventivo prodotto. Infatti, secondo la giurisprudenza, il preventivo di spesa per la riparazione del veicolo danneggiato non è sufficiente a provare la quantificazione del danno, se non è accompagnato da ulteriori elementi indiziari, tra cui la prova che i prezzi indicati in preventivo siano conformi ai prezzi di listino (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004; cfr. anche Cass. civ., sez. III 28 novembre 2013, n. 26693).

Nel caso specifico, il preventivo versato in atti, peraltro apocrifo e privo di data, non contiene alcuna indicazione sulla corrispondenza tra i prezzi indicati e quelli di listino.

Pertanto, tale domanda è respinta.

4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e KKK, mentre la circostanza per cui la compagnia assicuratrice non abbia tempestivamente segnalato al danneggiato l’inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto, in violazione di quanto previsto dall’art. 11 d.p.r. 254/06, giustifica la compensazione delle spese dalla stessa sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Accerta la responsabilità concorrente paritaria dei conducenti dei veicoli coinvolti per il sinistro descritto in parte motiva;

2. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da XXX nei confronti di ZZZ per le lesioni subite in occasione del sinistro medesimo;

3. Condanna KKK al pagamento in favore di XXX di euro 13.429,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale maturati dal 16 marzo 2008 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando la somma medesima ai valori correnti al momento dell’evento lesivo e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l’indice FOI, nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;

4. Condanna KKK al pagamento in favore di XXX di euro 7,37, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così ottenuta, interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

5. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da YYY;

6. Compensa le spese.

Così deciso in Castrovillari, 18 marzo 2019

IL GIUDICE

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