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Codice Civile
Codice Penale

Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde del deterioramento della cosa locata qualora non provi che la causa dell’incendio non era a lui imputabile

Pubblicato il 10 March 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5258/2019 pubblicata il 08/03/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

XXX (C. F.), con il patrocinio dell’Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in, giusta delega in calce all’atto di citazione

ATTORE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale in materia locatizia.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione ai sensi dell’art. 429 c.p.c. all’udienza in data 08.03.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 01.06.2017 XXX ha vocato in giudizio YYY al fine di sentire accogliere le conclusioni così precisate nella memoria ex art. 426 c.p.c.: “DICHIARARE ai sensi dell’art. 1577 c.c., che la spesa pari ad € 16.147,12 occorsa per la ristrutturazione dell’immobile sito in, di proprietà della Sig.ra YYY e per l’acquisto di quanto danneggiato al suo interno è stata sostenuta ed anticipata dal Sig. XXX; accertare e dichiarare che la convenuta Sig.ra YYY è tenuta a rimborsare all’attore la somma pari ad € 16.147,12 da questi anticipata; CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma pari ad € 16.147,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è costituita YYY con comparsa depositata il 30.10.2017 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudicante adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Espone l’attore di condurre in locazione l’immobile ad uso commerciale sito in piano terra, di proprietà di YYY, giusto contratto di locazione del e successiva cessione di azienda del.

XXX deduce di esercitare, all’interno del predetto immobile, l’attività commerciale consistente nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari. In data 28.02.2014, intorno alle ore 14:00, all’interno dei locali si è verificato un improvviso incendio riconducibile a un corto circuito dell’impianto elettrico. Nell’immediatezza del fatto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo aver effettuato l’intervento, hanno redatto apposito verbale dal quale risulterebbe la causa dell’incendio. XXX riferisce di aver effettuato la ristrutturazione dei locali per renderli agibili, in seguito all’incendio, all’uso convenuto. Tali lavori hanno avuto un costo di € 16.147,12. Da qui l’odierna azione volta ad ottenere il risarcimento del danno consistito nelle spese di restituzione in pristino dell’immobile locato.

Si è costituita YYY chiedendo il rigetto dell’avversa domanda. In particolare la convenuta sostiene che non sussiste alcun accertamento di fatto che consenta di ricondurre la causa dell’incendio all’impianto elettrico. Pertanto la responsabilità di quanto occorso non potrebbe essere attribuita alla convenuta che, appunto, chiede il rigetto della domanda risarcitoria.

All’udienza del 02.11.2017 è stato assegnato il termine per l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ed è stato disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio.

Successivamente la causa è stata rinviata per discussione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

2. Nel merito
In via preliminare deve evidenziarsi come solo nelle memorie integrative XXX abbia avanzato domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. poiché nell’atto introduttivo viene espressamente fatta menzione della sola azione contrattuale.

Tale modifica non appare consentita dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Anche in tema di diritti cd. eterodeterminati, è ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l’allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall’art. 183 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 18956/2017). In pratica, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, sarebbe possibile proporre una domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, purchè la stessa sia alternativa a quella originariamente presentata nell’atto di citazione e, quindi, sostitutiva. Se, invece, l’attore presenta una domanda che si aggiunge a quella originaria – e che, dunque, non la sostituisce – si avrà domanda nuova e, come tale, inammissibile. Cosa certamente avvenuta nel caso di specie dove la domanda di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. è stata presentata dall’attore solo nella memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 c.p.c. a seguito di mutamento del rito, in aggiunta a quella originariamente presentata ai sensi dell’art. 1577 c.c. Peraltro, poi, nelle conclusioni delle memorie integrative viene fatto riferimento unicamente alla responsabilità ex art. 1577 c.c.

In conclusione deve essere dichiarata improcedibile la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Nel merito della controversia XXX lamenta la violazione, da parte di YYY, dell’obbligo di cui all’art. 1577 c.c. poiché la locatrice non avrebbe provveduto a riparare e manutenere l’impianto elettrico del locale che costituirebbe la causa dell’incendio. Conseguenza di tale inadempimento sarebbe il danno subito e consistente nelle spese di ripristino dell’immobile per renderlo utile all’uso pattuito. A tal proposito deve evidenziarsi come nel verbale di intervento dei vigili del fuoco (cfr. allegato 5 all’atto di citazione) si legge “la causa del sinistro è da attribuirsi a cause elettriche”. Dunque non viene identificata l’esatta eziologia dell’incendio che viene genericamente attribuito a cause elettriche che, in teoria, non riguardano necessariamente l’impianto elettrico murario ma possono riferirsi a suppellettili del conduttore. Infatti l’incendio si è sviluppata in prossimità del registro di cassa. Peraltro proprio il mutamento dello stato dei luoghi, senza che venisse effettuata un A.T.P., rende inutile una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Come noto l’art. 1588 c.c. recita che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni, giusta disposto dell’art. 1588 cod. civ.” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 17429/2006). Nel caso di specie neanche è identificata, in modo positivo e concreto, la causa dell’incendio così che non può configurarsi alcuna responsabilità in capo alla locatrice. Pertanto a quest’ultima, non è attribuibile alcun inadempimento contrattuale secondo anche quella che è la disciplina codicistica in materia.

In conclusione la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate applicando il D.M. 55/2014 con riferimento ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale del valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto XXX deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di YYY che si liquidano in € 1.618,00 per compensi ed € 242,70 per spese generali, oltre IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c. avanzata dall’attore solo nelle memorie integrative; rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento per violazione dell’art. 1577 c.c.;

condanna XXX alla rifusione di lite in favore di YYY che si liquidano in € 1.618,00 per compensi ed € 242,70 per spese generali, oltre IVA, CPA, oneri riflessi e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Roma, 08.03.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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