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Codice Civile
Codice Penale

Accettare il passaggio da un automobilista

Risarcimento dei danni al passeggero che accetta il passaggio da un automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Pubblicato il 14 March 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

In persona della dott.ssa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, posta in deliberazione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2018, vertente

TRA

XXX, YYY e ZZZ, rappresentati e difesi dall’Avv.

ATTORI

E

KKK S.p.a. ora JJJ Assicurazioni, rappresentata e difesa dall’Avv.

CONVENUTA

NONCHE’

***

CONTUMACE

Oggetto:

CONCLUSIONI

all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2018 i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio è stato instaurato dagli attori nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al risarcimento del danno subito per il decesso del loro congiunto *** avvenuto a seguito dell’incidente stradale del. Si costituiva solamente la KKK S.p.a. contestando la domanda attrice in punto sia di an che di quantum ritenendo che la complessiva somma di euro 470.000,00 (euro 200.000,00 versata in favore di ciascun genitore ed euro 70.000,00 in favore della sorella) fosse satisfattiva del danno da loro riportato, considerato il limite del massimale di polizza di euro 5.000.000 e le somme di euro 1.780.000 versata agli altri danneggiati.. Sosteneva la Società convenuta un concorso di colpa del danneggiato per aver accettato di salire a bordo dell’autovettura condotta da +++, risultato positivo al test di sostanze stupefacenti ed alcool. Nel corso del procedimento veniva acquisita la perizia tecnica disposta dal P.M. la quale aveva accertato che in data 6.7.2014 verso le ore 3,30 il +++, alla guida di proprietà della ***, i cui pneumatici erano usurati.

Depositate dalle parti memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che la domanda attorea debba essere accolta, alla luce del principio sancito da ultimo dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 gennaio 2017, n. 1295.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte riconosce che l’assicurazione non può rifiutare il risarcimento dei danni al passeggero che accetta il passaggio da un automobilista, anche se pienamente consapevole che questi è in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Non c’è, infatti, in tali casi un concorso di colpa del terzo trasportato, il quale non ha alcuna responsabilità nel sinistro stradale, anche se il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente ubriaco o brillo. Pertanto, l’indennizzo non può essere ridotto in ragione dell’imprudenza del passeggero e del rischio che questi ha consapevolmente accettato. Il concorso di colpa previsto dal codice civile all’art. 1227 c.c. si può applicare soltanto in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.

Tale approdo giurisprudenziale si pone in netto contrasto con una precedente pronuncia della stessa Suprema Corte (Cass. sent. n. 11698/2014) la quale era giunta ad una diversa conclusione, affermando che l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.

Passando alla liquidazione dei danni subiti, non vi sono ragioni, per dubitare del danno morale per la perdita rispettivamente della figlio e del fratello e che questo evento costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara.

Per la liquidazione del danno è ragionevole e consigliabile adottare, nella purtroppo perdurante assenza di normativa legale nazionale (preannunciata ma tuttora non realizzata, vedi Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 art. 138 , Legge Concorrenza legge 124/2017, Legge Gelli 24/2017 1), le Tabelle elaborate dai Tribunali.

In particolare le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di quello parentale, che sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma.

A favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 9367/16, Cass. 20895/15, Cass.14402/11)

Circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, rispetto ai fini dichiarati e perseguiti, della prima rispetto alla seconda.

Va premesso e ricordato che secondo la Corte Suprema (sent.30/06/2011 n° 14402) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati , la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972)

A tale riguardo la Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale

E che l’equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie”, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (così Cass., 7/6/2011, n. 12408). I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, sono così riassumibili:

1. si manifesta in modo evidente l’attenuazione di una delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione.

Si tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l’an debeatur, passa proprio attraverso l’attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile, l’esito dell’operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.)

2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un trattamento – come è giusto che sia- omogeneo;

3. l’applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di istruttorie lunghe e laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella.

Invero, nella tabella milanese (vedi di seguito) è prevista una colonna nella quale per ogni categoria di congiunto è indicata una somma quale valore monetario medio [1] In una seconda colonna è indicato per ogni congiunto l’aumento personalizzato massimo.

Nelle avvertenze che precedono la tabella è affermato che “i valori indicati in tabella sono quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti”

“La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere invece applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

Nelle stesse avvertenze si prende atto della necessità che si debba tenere conto” di tutte le circostanze del caso concreto” che vengono esemplificate discorsivamente con riferimento “alla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta.”

Per quanto riguarda il caso del figlio, e del fratello della persona deceduta (che è il caso che ci occupa), la tabella milanese prevede i seguenti valori medi:

Figlio: €.165.960;

Fratello/Sorella : €. 24.020; Ed i seguenti valori massimi:

Figlio: oltre €.330.000

Fratello/Sorella : oltre € 200.000. Emergono due evidenti criticità:

-la prima, specifica, e che salta all’occhio, è il valore inaccettabilmente basso, del tutto contrario al comune sentire, del ristoro per la morte di un fratello o di una sorella;

-la seconda, di carattere generale, è l’eccessiva latitudine dello scostamento fra il valore medio (che secondo le avvertenze dovrebbe costituire il congruo ristoro compensativo normale) e quello massimo. Che rende estremamente incerto e discrezionale, e in quanto tali non prevedibile, il quantum nonché l’esito decisionale del confronto e del conflitto.

Tanto più che nessun criterio obiettivo e predeterminato accompagna le circostanze (pur menzionate nella tabella) che possono determinare l’incremento del valore medio.

Ben più specifiche e predeterminate le tabelle romane che soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.

Nel caso di specie risulta invece, in applicazione della tabella capitolina, quanto segue:

valore punto: €.9.700 relazione parentela, genitori: 20 relazione parentela, fratello: punti 7 età della vittima (diciassettenne): punti 5;

età dei genitori all’epoca del fatto (***53 anni, YYY 48 anni): punti 3 età della sorella ZZZ (ventiquattrenne all’epoca del fatto): punti 4; convivenza dei congiunti con la vittima, tutti, all’epoca del fatto, punti 4; e quindi per ciascun genitore: euro 9.700 x 32= 310.400,00.

per la sorella: punti €.9.700,00 x 20= 194.000,00;

Nelle avvertenze della tabella romana, è prevista, peraltro, la possibilità di diminuzione (oltre che di azzeramento in caso di assenza di rapporto affettivo), in relazione alle circostanze del caso. In via analoga la tabella milanese, che esattamente specifica che non esiste un minimo garantito.

In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte Cost. n.235/2014) – verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l’approvazione (tutte rese note sul sito web del Tribunale di Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso) – il danno deve essere come sopra determinato, decurtata, per ciascun genitore, dapprima la somma di euro 175.000,00 in data 21.5.2015, rivalutata all’attualità, secondo gli indici ISTAT, in euro 178.675,00 e successivamente, in data 12.1.2016, la somma di euro 25.000,00, rivalutata all’attualità in euro 25.625,000, con un residuo credito, pertanto, di euro 106.100,00 per ciascun genitore, e per la sorella dapprima, detratto l’acconto di euro 50.000,00 versato in data 21.5.2015, rivalutato all’attualità in euro 51.050,00, e successivamente, in data 12.1.2016, l’ulteriore somma di euro 20.000,00, rivalutata all’attualità in euro 20.500,00, con un residuo credito, pertanto, della somma di euro 122.450,00.

Oltre a tali importi, corrispondenti alla sorte capitale, competono gli interessi, intesi a titolo di lucro cessante (cfr. Cass. 1712/1995) , sul valore medio dei crediti dal dì del fatto al pagamento del primo acconto – pari, per XXX e YYY ad euro 307.357,00, arrotondate, equivalenti al valore medio delle somme dovute, dal dì del fatto fino al pagamento del primo acconto, e quindi ad euro 194.878,00 al tasso percentuale, per il primo periodo, allo 0,64%, corrispondente al rendimento medio dei titoli di Stato, nel periodo considerato e quindi pari ad euro 1.719,00, arrotondati; sul valore medio del residuo credito dall’epoca successiva al pagamento del secondo acconto, pari ad euro 130.118,60 al tasso dello 0,47%, pari al rendimento dei titoli di Stato nel periodo considerato e quindi pari ad euro 395,00, arrotondati, e sul valore medio del residuo credito dall’epoca successiva sino alla data della presente decisione, pari ad euro 104.806,00, al tasso medio del 0,56%,pari al rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato e quindi pari ad euro 1.859,00, arrotondati; per ZZZ, sul valore medio dell’intero credito fino al pagamento del primo acconto, pari ad euro 192.005,00, arrotondati, al tasso percentuale dello 0,64% pari al rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato e quindi una somma pari ad euro 1.074,00, arrotondati; sul valore medio del residuo credito dall’epoca successiva al pagamento del secondo acconto, pari ad euro 141.480,00, arrotondati, al tasso percentuale dello 0,47% pari al rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato e quindi una somma pari ad euro 430,00, arrotondati; nonché sul valore medio del residuo credito, dall’epoca successiva alla data della presente decisione, pari ad euro 120.956,50 al tasso percentuale dello 0,56% pari al rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato e e quindi una somma pari ad euro 2.145,00, arrotondati, arrotondati. Sul totale delle somme dovute per sorte capitale ed interessi competono, ex art. 1282 c.c., gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza entro i limiti dell’accolto e si liquidano come in motivazione ex D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37 dell’8.3.2018 pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018 in vigore dal 27.4.2018, esclusa la fase istruttoria perché non espletata, con distrazione in favore dell’Avv., dichiaratasi antistataria.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l’esclusiva responsabilità, nella verificazione dell’incidente per cui è causa, del conducente della vettura di proprietà di ***, assicurata con la KKK, ora JJJ S.p.a; dato atto della corresponsione, da parte di KKK S.p.a, ora JJJ S.p.a., di euro 200.000,00 a XXX e di euro 200.000,00 a YYY, rivalutati all’attualità, in totali euro 204.300,00 nonché a ZZZ la somma di euro 70.000,00 rivalutata all’attualità in totali euro 71.5550,00, condanna in solido la KKK S.p.a., ora JJJ S.p.a, e *** a corrispondere a XXX e YYY, a titolo risarcitorio del residuo danno, a titolo risarcitorio del residuo danno, la somma di euro 106.100,00 oltre interessi come indicato in motivazione; a corrispondere a ZZZ, a risarcitorio del residuo danno, la somma di euro 122.450,00, oltre interessi come indicato in motivazione; condanna in solido KKK S.p.a., ora JJJ S.p.a., *** alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.286,77 per esborsi ed in euro 15.517,00 per onorari, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell’Avv., dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, il 13.3.2019

Il Giudice

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