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Credito meramente eventuale, azione revocatoria

Anche il credito non liquido, né esigibile e perfino il credito meramente eventuale sono suscettibili di tutela mediante il ricorso all’azione revocatoria

Pubblicato il 12 March 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 221/2019 pubblicata il 11/03/2019

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell’anno

2016 e rimessa in decisione all’udienza odierna, vertente

TRA

XXX (C.F.), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

E

YYY (C.F.) E ZZZ (C.F.), elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell’avv., rappresentati e difesi dall’avv., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTI

OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti costituite concludevano come in verbale all’udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.2018.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in giudizio YYY e ZZZ, per sentire revocare ex art. 2901 c.c. l’atto di donazione della nuda proprietà dell’immobile sito in, censito al NCEU di detto Comune al foglio, particella n., stipulato tra YYY e ZZZ con atto a rogito Notaio di rep.– racc. del, con ordine al Conservatore di trascrizione dell’emananda sentenza esponendo, tra l’altro, a sostegno: di essere creditrice, nei confronti di YYY, della somma di €15.135,54, oltre accessori, interessi e spese, in forza della sentenza del Tribunale di Teramo n. del, con cui detta somma le era stata attribuita in accoglimento dell’azione di petizione ereditaria avanzata nei confronti di YYY e di ***; che il credito doveva ritenersi liquido ed esigibile alla data del 12.02.1999, di apertura della successione legittima di ***; che detta sentenza non aveva, tuttavia, liquidato in proprio favore le maggiori somme richieste ed era stata, pertanto, appellata; che con l’atto di donazione, di cui sopra YYY aveva donato alla figlia ZZZ la nuda proprietà dell’immobile descritto; che detto atto era stato posto in essere molti anni dopo il sorgere del credito ed era senz’altro idoneo ad arrecare un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, riducendo quantitativamente e qualitativamente il patrimonio sul quale soddisfare le pretese; che il debitore era pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni di essa attrice; che trattandosi di atto non a titolo oneroso, a nulla rilevava la conoscenza di detto pregiudizio anche in capo alla beneficiaria ZZZ.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano YYY e ZZZ, in via pregiudiziale eccependo l’improcedibilità della domanda, non essendo stato dato luogo alla negoziazione assistita obbligatoria e nel merito chiedendone il rigetto in quanto palesemente infondata sotto ogni profilo deducendo, tra l’altro: che l’unico credito accertato in favore dell’attrice, con riferimento alla sua quota, era di €15.135,54; che all’adempimento di detto obbligo si era obbligato non solo esso convenuto, ma anche solidalmente il fratello ***, che era tutt’altro che impossidente, così come era possidente esso convenuto, a prescindere dalla donazione oggetto di causa; che era cosa del tutto ordinaria donare all’unica figlia, riservandosi usufrutto, ciò per chiari motivi di praticità ed essendo tutto ciò molto più conveniente anche ai fini fiscali; che la sentenza in questione era sub judice essendo stato proposto appello sia contro la sentenza non definitiva, che aveva dichiarato la nullità del testamento per pretesa incapacità naturale della de cuius, tutta da provare, sia contro la sentenza definitiva; che quest’ultima era certo errata, avendo le Sezioni Unite della Cassazione stabilito che il coerede non ha diritto a farsi liquidare direttamente la quota di sua competenza dei crediti ereditari, potendo solo farla attribuire alla massa, istanza niente affatto proposta dalla XXX; che ridotta a zero l’aspettativa di credito della XXX, non solo non sussisteva il consilium fraudis, ma neppure l’animus nocendi, mirando la donazione a ben altro scopo; che difettava certamente il requisito della conoscenza del preteso pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, essendo ZZZ ignara del contenzioso in oggetto; che ancor meno sussisteva l’eventus damni poiché, a fronte della “traballante” sentenza di condanna alla modesta somma di €15.135,54, in solido con altro soggetto, non sussisteva alcun pregiudizio del creditore per svariate ragioni: a- Sussistenza usufrutto perfettamente pignorabile: esso convenuto, riservandosi l’usufrutto dei beni immobili donati, aveva conservato la titolarità di gran parte del valore dell’immobile che ben avrebbe potuto essere aggredito dall’attrice; che già da questa pacifica circostanza non era rinvenibile non solo l’eventus damni, ma neppure la scientia damni; b- Sussistenza stipendio YYY, dipendente della ASL di; c- Sussistenza stipendio ***, dipendente del; che difettava il presupposto, di cui all’art. 2901, I co., c.c., per l’azione revocatoria e cioè che il debitore avesse dolosamente preordinato l’atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del proprio creditore, che nel caso in esame poteva aggredire una molteplicità di beni; d- Incongruenza di esecuzione immobiliare per un importo di appena € 15.000,00: nessuno, a fronte di tale modesta somma “spalmabile” su due soggetti, avrebbe intrapreso un’esecuzione immobiliare stanti i costi del procedimento stesso, potendo comodamente ricorrere al pignoramento presso terzi su due stipendi, a prescindere dagli altri mezzi di esecuzione a sua disposizione e del diritto reale di usufrutto pure pignorabile; che solo in sede di conclusioni si chiedevano interessi e rivalutazione e si proponeva una non meglio precisata domanda di danni; che a prescindere dalla nullità della richiesta per indeterminatezza, comunque, detta domanda era infondata sia sull’an, sia sul quantum.

La causa, di natura documentale, era trattenuta in decisione all’udienza del 13.12.2018, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

In via pregiudiziale, deve essere scrutinata l’eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dai convenuti in comparsa di risposta.

Detta eccezione è infondata e deve essere respinta, atteso che il D.L. n. 132/14 conv. in L. 162/14 non prevede il previo espletamento del tentativo di negoziazione assistita, quale condizioni di procedibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..

Tanto premesso e venendo al merito, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta.

L’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto di pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azione espropriativa.

In coerenza con tale sua unica funzione, l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, determina l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che l’abbia vittoriosamente esperita, consentendo allo stesso di esercitare l’azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss del c.p.c per la realizzazione del credito.

Presupposto indefettibile dell’azione revocatoria è, ovviamente, costituito dall’esistenza di un rapporto di credito debito tra le parti, idoneo a fondare la domanda ex art. 2901 c.c. anche se litigioso e/o contestato, avendo la Corte di Cassazione a più riprese ribadito come sia sufficiente la semplice allegazione del credito eventuale in veste, per l’appunto, di credito litigioso, quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria, la cui sussistenza è data proprio dal giudizio di accertamento del credito, del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria (Cass. Civ., SS.UU., n. 9440/04).

Costituisce, del pari, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui anche il credito non liquido, né esigibile e perfino il credito meramente eventuale sono suscettibili di tutela mediante il ricorso all’azione revocatoria (Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).

In tale prospettiva, le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall’eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell’atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis).

Tanto premesso e venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre in prima battuta vagliare la sussistenza del requisito dell’esistenza di un rapporto di credito-debito – ancorché litigioso e/o contestato – tra le parti, alla base dell’azione revocatoria.

Detto requisito risulta ad ogni evidenza configurabile, considerato che con sentenza del Tribunale di Teramo n. del 13.07.2015, il convenuto YYY è stato condannato, in solido con ***, a corrispondere all’attrice la somma di €15.134,54, in parziale accoglimento della domanda dalla stessa in quella sede proposta.

Quanto, poi, al requisito dell’eventus damni, occorre rilevare che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, sufficiente essendo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa di esso (Cass. Civ., Sez. III, n. 19207/18; n. 1896/12), al riguardo incombendo al convenuto che eccepisca la mancanza dell'”eventus damni” l’onere di provare l’insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali in capo allo stesso e che nella sostanza il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari. (Cass. Civ. 19963/2005).

In proposito, occorre considerare che attraverso l’atto di liberalità oggetto di revocatoria il sig. *** ha di fatto disposto, in favore di ZZZ, dell’unico immobile facente parte del proprio patrimonio, così pregiudicando senz’altro, sotto il profilo quantitativo, la garanzia patrimoniale generica del creditore ex art. 2740 c.c., considerato che parte convenuta – sulla quale, come si accennava poc’anzi, gravava il relativo onere – non ha fornito la prova dell’esistenza, in capo alla stessa, di ulteriori cespiti idonei a far fronte all’esposizione debitoria o, comunque, a neutralizzare la maggiore difficoltà dell’esazione coattiva, scaturente dalla cessione del suddetto immobile.

Quanto, poi, alla asserita (da parte convenuta) idoneità del proprio stipendio a far fronte al debito, deve da un lato evidenziarsi che difetta ogni prova certa in ordine alla consistenza e stabilità (pubblico? privato? a tempo determinato? a tempo indeterminato?) del rapporto di lavoro all’origine delle dedotte entrate: non è stato, infatti, depositato alcun contratto, né sono state versate buste paga, in atti essendo presente un solo CUD relativo, peraltro, all’anno 2015.

Va, in ogni caso, in contrario osservato che posto che, in virtù della giurisprudenza costante poc’anzi richiamata, a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita già comporta, di per sé, una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ., Sez. III, n. 1896/12).

Nella specie evidente risulta, pertanto, la variazione qualitativa della garanzia scaturente dalla dismissione dell’unico immobile nella disponibilità del Leopardi, il quale per sua stessa ammissione sarebbe oggi, di fatto, in grado di far fronte all’obbligazione esclusivamente con il denaro, bene per definizione difficilmente aggredibile, atteso che estremamente complesso si rivelerebbe agire esecutivamente sull’usufrutto dell’immobile donato (altra opzione sostenuta dalla difesa del convenuto), trattandosi di diritto destinato ad estinguersi con la morte del titolare e, quindi, perciò solo, anch’esso difficilmente assoggettabile ad esecuzione forzata; soluzione, quest’ultima, anch’essa comportante, in ogni caso, una variazione qualitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

Si aggiunga che il credito a cautela del quale parte attrice agisce in revocatoria – a prescindere, lo si ripete ancora, dalla fondatezza o meno della relativa domanda, da vagliare in altra sede – è, in realtà, di €70.764,76, pari alla quota di eredità quantificata in sede di CTU espletata nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Teramo (si veda a pag. 16 della consulenza, ove si legge che “Il compendio da attribuire a ciascun erede in mancanza di beni mobili ed immobili, verrà effettuato sulla base dell’assegnazione di somme in denaro rivalutate e comprensive di interessi alla data del decesso della sig.ra Leopardi al 30.11.2012”), come astrattamente spettante alla XXX in applicazione delle norme sulla successione legittima; somma, per il cui riconoscimento, negato dal primo giudice, l’attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. /15.

Si osservi, infine, che per giurisprudenza, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento. (Cass. civ., Sez. III n. 8315/17), di tal ché nella specie a nulla rilevano la natura solidale del debito facente capo a YYY e la asserita solvibilità del condebitore solidale ***.

Sussistendo, in conclusione, senz’altro la compromissione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., deve ritenersi nella fattispecie pienamente configurabile il requisito dell’eventus damni.

Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l’esercizio della azione revocatoria, deve ricordarsi che allorché – come nella fattispecie, risalendo l’atto di donazione al 14.11.2014, laddove il credito è sorto il 12.02.1999, data di apertura della successione di *** – l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l’agevole conoscibilità, nel debitore – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione (v. Cass. Civ. 7262/2000) e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).

E’ pacifico, infine, che la prova della consapevolezza del debitore, di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c., possa essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass. Civ. 2748/2005).

Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, la circostanza che l’atto di disposizione sia stato posto in essere allorché il sig. *** era a conoscenza (o comunque in condizione di ben conoscere) dell’esistenza del proprio debito verso l’attrice (la domanda di petizione ereditaria viene introdotta con atto di citazione dell’08.06.2000, dando luogo al procedimento r.g. n. /02 e la CTU volta a stabilire le quote di eredità spettanti ai coeredi viene depositata il 18.02.2013, mentre l’atto di donazione risulta stipulato il 14.11.2014) ed il fatto che si si sia trattato, per giunta, di atto a titolo gratuito consentono di ritenere sussistente il presupposto della piena consapevolezza, in capo al debitore, in ordine al pregiudizio che tale atto avrebbe comportato alle ragioni creditorie.

Non rilevano, infine, nel caso che ci occupa – trattandosi di atto a titolo gratuito – la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore; circostanza, quest’ultima, comunque nella specie ricavabile in via presuntiva dallo stretto rapporto di parentela esistente tra il predetto convenuto e la destinataria dell’attribuzione patrimoniale ZZZ, figlia dello stesso.

In definitiva, in accoglimento della domanda revocatoria, dovrà essere dichiarata l’inefficacia dell’atto di donazione, oggetto di causa.

Dovrà, altresì, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l’annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell’atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2655, I co., c.c..

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’assenza di istruttoria orale e del deposito della sola comparsa conclusionale da parte del difensore dell’attrice.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 460/2016, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

• in accoglimento della proposta domanda revocatoria, dichiara l’inefficacia, nei confronti di XXX, dell’atto di donazione a rogito Notaio di rep. – racc. del 14.11.2014, posto in essere da YYY in favore di ZZZ ed avente ad oggetto il diritto di nuda proprietà sull’immobile sito in, via, censito al NCEU di detto Comune al foglio, particella n.;

• ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l’annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell’atto revocato;

• condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all’attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di €4.318,96, di cui €283,96 per esborsi ed €4.035,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Rieti il giorno 11.03.2019.

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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