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Grave difetto di costruzione

Il grave difetto di costruzione, che legittima l’applicabilità dell’art. 1669 c.c., può consistere in qualsiasi alterazione conseguente all’imperfetta esecuzione dell’opera.

Pubblicato il 28 February 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 188/2019 pubblicata il 27/02/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da: CONDOMINIO XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONDOMINIO YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONDOMINIO ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORI contro

KKK SRL

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come in citazione

Svolgimento del Processo
Con citazione ritualmente notificata il 26.6.2015, i condomini attori, dopo che avevano effettuato anche un procedimento per accertamento tecnico preventivo nella contumacia della società convenuta, la convenivano in giudizio deducendo in sintesi:

che i complessi immobiliari erano stati tutti realizzati dalla società convenuta; che dopo l’acquisto da parte dei singoli condomini erano stati riscontrati gravi vizi descritti puntualmente nell’atto di citazione che erano stati inutilmente denunciati alla società costruttrice che si era totalmente disinteressata, rimanendo contumace anche nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che aveva anche determinato il costo complessivo degli interventi necessari per eliminare tali vizi.

Ciò premesso chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in conformità ai costi indicati nel corso dell’accertamento tecnico preventivo in altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, in relazione alle risultanze istruttorie, oltre al pagamento delle spese processuali. Nonostante la regolarità della notificazione della citazione della citazione la società convenuta rimaneva contumace.

Nel corso della istruttoria il giudice istruttore originariamente designato non ammetteva le prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) richieste dagli attori perché ritenute superflue, mentre disponeva ulteriore consulenza tecnica per confermare ed eventualmente integrare le indagini effettuate nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo.

Infine la causa è stata trattenuta in decisione sulle sole conclusioni degli attori.

Motivi della Decisione
Che sia stata proprio la società convenuta a realizzare i fabbricati che costituiscono i condomini attori può essere ritenuto certo: sia in quanto con la propria condotta processuale (tanto nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio) ha dimostrato di non avere elementi per contrastare la pretesa degli attori, sia perché dalla documentazione acquisita neo corso delle indagini peritali risulta che effettivamente gli interventi edilizi vennero realizzati dalla KKK s.r.l..

Ciò posto è stata correttamente individuata dai Condomini attori quale soggetto responsabile per i vizi e i difetti lamentati

.Sia la relazione tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo sia la consulenza tecnica d’ufficio effettuata nell’ambito del presente giudizio hanno rilevato la sussistenza di gravissimi vizi e difetti, forieri di ancora più gravi danni incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dei fabbricati se non eliminati.

Tali vizi sono tali da rendere operante il diritto di garanzia di cui all’art. 1669 c.c. trattandosi di vizi sicuramente gravi nel senso chiarito da consolidata giurisprudenza, secondo la quale i vizi devono essere ritenuti gravi anche se non incidono sulla stabilità della struttura ma solo sulla possibilità di concreto godimento del bene.

Così Cass, Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007, Rv. 595414:

“Il grave difetto di costruzione che legittima l’applicabilità dell’art. 1669 cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all’imperfetta esecuzione dell’opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell’immobile, includendosi in tale ambito (come ricorrenti nella fattispecie) anche l’accertata inefficienza dell’impianto idrico e le rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell’appaltatore.”

Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21351 del 04/11/2005, Rv. 584684:

“In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell’edificio.”

Così Cass, Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28/04/2004, Rv. 572418:

“Configurano gravi difetti dell’ edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell’opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).”

Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999, Rv. 522397:

“Il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 cod. civ. legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell’opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d’appalto), legittimanti l’azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull’efficienza e la durata dell’opera.”

Ed i vizi rilevati dal C.T.U. sono sicuramente riconducibili a quelli rappresentati nelle massime citate, concernendo la salubrità dell’immobile (infiltrazioni di umidità e cattivi odori, scarichi ecc…) e la idoneità dello stesso ad assolvere la funzione di abitazione.

Con riferimento ai vizi rilevati dal C.T.U. la denuncia dei vizi da parte degli attuali appellanti deve essere ritenuta tempestiva.

Ed invero, posto che ciò che rileva non è il momento di insorgenza del vizio quanto quello in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza (l’art. 1669 c.c. recita infatti testualmente “…purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”), va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza per conoscenza deve intendersi non semplicemente la percezione di “un qualcosa che non va” ma l’accertamento della natura del vizio e soprattutto della sua imputabilità all’impresa costruttrice, non potendo il proprietario dell’immobile essere costretto ad intraprendere azioni alla cieca.

Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005, Rv. 579180:

“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Nella specie, è stato ritenuta correttamente motivata la decisione di merito che aveva fatto risalire la scoperta dei difetti dell’opera alla data del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo).”

Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11613 del 18/11/1998, Rv. 520787:

“In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denunzia e poi, da essa, del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, in ipotesi di dissesti, estesi relativi ad opere costruttive complesse, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) dovrà ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali.”

Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11613 del 18/11/1998, Rv. 520787:

“In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denunzia e poi, da essa, del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, in ipotesi di dissesti, estesi relativi ad opere costruttive complesse, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) dovrà ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali.”

Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5920 del 26/05/1993, Rv. 482527:

“Ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1669 cod. civ. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell’opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all’esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest’ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica) non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.”

Ebbene nel caso in esame, in conformità ai principi giurisprudenziali suddetti, si deve ritenere, considerata la natura dei vizi e la complessità della struttura dell’immobile, che gli interessati abbiamo preso conoscenza, con il grado di apprezzabilità necessaria, soltanto al momento del deposito dell’accertamento tecnico preventivo (4.2.2015).

La denuncia dei vizi, che può essere allora ravvisata nella citazione per il giudizio risulta allora tempestiva in quanto effettuata entro un anno dalla scoperta (la relazione nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo è del 4.2.2015 mentre l’atto di citazione è stato notificato il 26.6.2015.

La fiducia riposta nella professionalità ed esperienza del CTU, l’accuratezza delle indagini espletate e la logicità delle argomentazioni esposte per illustrarle induce il Tribunale a fare proprie le conclusioni formulate dal CTU nella relazione in atti e dunque a determinare l’ammontare complessivo dei danni da risarcire in euro 969.377,97, avendo il CTU accertato vizi e difetti ancora più rilevanti e gravi di quelli individuati nel corso dell’ATP.

La società convenuta, del resto, rimanendo contumace, non ha concorso in alcun modo a provare e neanche semplicemene ad allegare circostanze tali da poter escludere la sua responsabilità.

Donde la condanna della stessa al pagamento della somma suddetta con gli ineressi legali fino al saldo.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori.

Ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, relativamente ai rapporti tra le parti le spese di CTU venogno poste a carico esclusiva della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni

Definitivamente pronunciando , condanna la KKK s.r.l. al pagamento in favore dei Condomini attori (CONDOMINIO XXX; CONDOMINIO YYY; CONDOMINIO ZZZ) della somma complessiva di euro 969.377,97 oltre agli interessi legali maturandi dalla data delle presente sentenza al saldo; la condanna inoltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dai Condomini attori liquidate in euro 790,00 per spese vive ed euro 27.804,00 per compenso professionale oltre accessori di legge; ferma rimanendo la responsabilità solidale delle parti nei confronti del CTU, pone le spese di CTU già liquidate, relativamente ai rapporti tra le parti, ad esclusivo carico della società convenuta..

Terni 25.2.2019

Il Giudice dott.

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