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Divisione ereditaria, bene non comodamente divisibile

Divisione ereditaria, attribuzione per l’intero di un bene non comodamente divisibile ai titolari della maggioranza delle quote.

Pubblicato il 25 February 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 170/2019 pubblicata il 23/02/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2009 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.  ;

ATTORE/I contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTO/I  KKK (C.F. ), con il patrocinio del curatore speciale avv.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI
XXX: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertata e dichiarata la non comoda divisibilità dei beni immobili descritti in atti e qui indicati come segue:

–  Fabbricato di due piani (villa con locale di deposito), censito al NCEU del comune di;

–  Altro corpo di fabbrica a ridosso della strada vicinale costituito da una cappella di culto privata, da un locale di deposito e da un piccolo appartamento, unità censite al detto; il tutto, individuato catastalmente al NCEU di;

Terreni agricoli nudi ubicati come i sopra indicati fabbricati e quindi in località; in via principale attribuire in proprietà indivisa a YYY e XXX, in parti uguali tra loro, la quota in comproprietà dei beni immobili della quale è titolare ZZZ (pari a 1/3), determinandone il controvalore da destinarsi allo stesso ZZZ; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di causa, procedere come da rito e assegnare a YYY e XXX, in proprietà indivisa per parti uguali, il lotto comprendente (tra l’altro) la villa padronale.

in via ulteriormente subordinata, ove non risultasse possibile operare come alle domande precedenti, procedere allo scioglimento dei beni comuni e conseguentemente della comunione intercorrente tra i sig.ri XXX, YYY e ZZZ, disponendo, ai sensi dell’art. 788 c.p.c., e con le previste modalità processuali, la vendita dei predetti beni, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire in parti uguali tra loro tra i sig.ri XXX, YYY e ZZZ, ponendo ogni residua spesa a carico della massa attiva da dividersi.

Ordinare in ogni caso al Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere l’emananda sentenza.

Con il favore delle spese e compensi del giudizio”.

YYY: Disattesa e rigettata ogni contraria eccezione e domanda, voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

NEL MERITO:

–  accertata la comproprietà indivisa in capo ai fratelli YYY, XXX e ZZZ (per parti uguali) nonché – limitatamente alla corte p.lla in capo alla Società Semplice Azienda Agricola KKK, dei seguenti beni immobili come attualmente individuati e censiti al Foglio 2 del Comune di:

–  accertata e dichiarata la non comoda divisibilità dei sopra indicati beni immobili;

–  in via principale attribuire in proprietà indivisa a YYY e ZZZ, in parti uguali tra loro, la quota di comproprietà dei sopra indicati beni immobili della quale sono titolari XXX e – limitatamente alla particella n. – la Soc. Semplice Azienda Agricola KKK, determinandone il controvalore da destinarsi allo stesso XXX e all’Az. Agricola in ragione delle rispettive quote;

–  in via subordinata, qualora ZZZ non formulasse analoga domanda di attribuzione in proprietà indivisa, disporre, secondo i modi e termini previsti dal rito, la vendita dei beni immobili comuni e, dichiarato lo scioglimento della comunione, disporre la distribuzione del ricavato pro quota a ciascuno degli aventi diritto, al netto delle spese da porsi a carico della massa attiva da dividersi;

–  in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di causa, procedere come da rito e assegnare a YYY e ZZZ, in proprietà indivisa per parti uguali e purché lo stesso ZZZ ne faccia analoga richiesta, il lotto comprendente (tra l’altro) la villa padronale; – in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

ZZZ: – Voglia l’Ill.mo Tribunale di Rimini assegnare a YYY (qualora ne faccia analoga domanda) e a ZZZ, in parti uguali tra loro,

A) la quota di comproprietà, pari ad 1/3, del dott. XXX sui seguenti beni:

1- casa padronale, che si sviluppa su tre piani, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di – corpo di fabbrica, costituito:

–    da una cappella di culto privato, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di

B)     assegnare a YYY (qualora ne faccia analoga domanda) e a ZZZ la quota millesimale, quantificata dal CTU in 160,29 millesimi, cui corrisponde una porzione di mq. 495 di corte, di proprietà della società semplice Azienda Agricola KKK, quale proprietaria della particella n.;

C)    determinare il conguaglio dovuto dal dott. YYY (qualora ne faccia analoga domanda) e dal dott. ZZZ in favore del dott. XXX e in favore della società semplice Azienda Agricola KKK, in persona del suo curatore speciale, in relazione alle rispettive quote di proprietà assegnande al dott. YYY e al dott. ZZZ, tenendo conto, come ritenuto dal CTU, dei costi necessari, valutati complessivamente in €. 45.000,00, per la presentazione della pratica in sanatoria per sanare le difformità edilizie riscontrate, per l’aggiornamento dei confini catastali, nonché infine per la sistemazione degli sconfinamenti di proprietà lungo il bordo nord-est del parco, con esecuzione dello spostamento della recinzione all’interno dei confini catastali di proprietà;

D)    compensare le spese e i compensi degli avvocati delle parti sostenute nel presente giudizio di scioglimento della comunione nell’ipotesi di adesione da parte del dott. XXX alle prese conclusioni e con sua condanna per l’ipotesi di sua opposizione;

E)     porre il compenso del curatore speciale della società semplice Azienda Agricola KKK, nella misura che l’Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare, a carico della massa.

Società Semplice Azienda Agricola KKK: «1) in merito alla sussistenza o meno di un asserito vincolo di funzionalità tra l’immobile (Villa) e l’Azienda Agricola, e quindi in merito all’eccezioni di asserita non divisibilità ex art. 1112 c.c., il Curatore Speciale si rimette a giustizia;

-2) disporre la divisione (mediante scioglimento della comunione e/o l’assegnazione dei beni), in modo tale che l’attività della s.s. Azienda Agricola KKK non subisca danni e che venga quindi garantita la sua continuità aziendale e produttiva, come da CTU in atti».

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel presente giudizio, XXX ha agito nei confronti dei fratelli YYY e ZZZ al fine di ottenere lo scioglimento della comunione tra loro esistente sul compendio immobiliare formato dai seguenti beni immobili, come attualmente individuati e censiti al Foglio del Comune di:

L’attore, in particolare, ha sostenuto fin dall’introduzione del giudizio la non comoda divisibilità del compendio immobiliare e ha richiesto, in atto di citazione, che lo stesso fosse posto in vendita e, con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., aderendo alle conclusioni rassegnate dal fratello YYY, che fosse assegnato in proprietà indivisa a sé e a YYY, con pagamento di conguaglio in denaro a favore di ZZZ.

Quest’ultimo, invece, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l’indivisibilità del compendio immobiliare secondo quanto previsto dall’art. 1112 c.c. e ha chiesto, in via subordinata, che venisse disposta una dilazione, fino a cinque anni, per lo scioglimento della comunione e che venisse dichiarata la non divisibilità fino all’ottobre 2012; in via di ulteriore subordine, che venisse disposta la divisione dei beni in comunione in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

La causa è stata istruita mediante l’esperimento di due diverse CTU: nella prima, affidata al CTU ing. ***, oltre ad essere accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, è stato evidenziato che la corte comune, identificata dalla particella catastale n. , era anche in comproprietà con la Società Semplice Azienda Agricola KKK. E’ stata quindi disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, con nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., visto che i soci della società in questione sono i tre fratelli, già parti del presente giudizio.

Onde consentire alla Società Semplice Azienda Agricola KKK di svolgere le proprie difese, è stata rinnovata la fase istruttoria del giudizio ed è stata disposta una nuova CTU, con nomina dell’ing. +++.

All’esito della consulenza, che ha confermato la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, e falliti i tentativi dei condividenti di pervenire ad un accordo, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

***

Innanzi tutto, deve essere senz’altro disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i fratelli XXX, YYY e ZZZ e, quanto alla corte identificata dalla particella catastale n., tra gli stessi e la Società Semplice Azienda Agricola KKK.

In sede di precisazione delle conclusioni, infatti, non sono state riproposte da parte di ZZZ l’eccezione relativa all’indivisibilità del compendio immobiliare e la domanda di dilazione dello scioglimento della comunione e, dunque, esse devono essere considerate abbandonate. Alla luce di quanto sopra, deve quindi affermarsi che da nessuna delle parti vi è contestazione circa il diritto di procedere alla divisione.

Nel corso del presente giudizio, entrambe le CTU svolte hanno dato atto che il compendio immobiliare in questione non è comodamente divisibile.

Come osservato, in particolare, nella relazione del CTU ing. ***, “in primo luogo, per ragioni tecniche e di conformazione degli immobili, le diverse soluzioni di frazionamento praticabili determinerebbero comunque divisioni non eque fra le parti, con inevitabili ingenti e rilevanti conguagli in denaro. In secondo luogo, ma certo non meno importante, si ha che qualunque frazionamento del bene comporterebbe in ogni caso una considerevole perdita di valore dello stesso, poiché andrebbero persi tutti quei valori aggiunti dati dalle particolari caratteristiche del bene stesso in termini di pregi storici, testimoniali, culturali, ecc… considerati nella totalità del bene indiviso. A titolo esemplificativo risulta evidente che la cappella privata, considerata come unità separata e slegata dai rapporti e legami storico-testimoniali presenti con la villa padronale, nel caso di divisione verrebbe ad assumere un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello attuale. Viceversa, la villa padronale considerata senza cappella privata subirebbe un’inevitabile perdita di valore poiché verrebbe a mancare quel valore aggiunto dato dal legame storico-testimoniale tipico delle residenze nobiliari. Altre motivazioni contrarie alla predisposizione di una comoda divisione del compendio hanno natura prettamente tecnica, fra le quali la difficoltà di apportare modifiche alle strutture portanti in muratura al fine di modificare le partizioni interne, la difficoltà di realizzare nuovi impianti per la predisposizione di nuove cucine/bagni, e questo non solo nei riguardi delle strutture murarie che sarebbero soggette a importanti indebolimenti anche se localizzati, ma soprattutto nei riguardi degli arredi di pregio che tappezzano i paramenti murari, ecc…”.

Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto congruamente motivate e rese all’esito di un esame completo, non contestate, sul punto della non praticabilità della divisione in natura, da nessuna delle parti del presente giudizio.

Nel caso di specie risulta, quindi, applicabile l’art. 720 c.c., dal momento che, in forza del richiamo contenuto nell’art. 1116 c.c., alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto compatibili (in termini Cass., sez. 3, n. 12758/2001).

La norma sopra richiamata dispone che gli immobili non divisibili debbano essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore e che si debba fare luogo alla vendita all’incanto solo in mancanza di richieste di assegnazione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, al quale questo Giudice ritiene di aderire, “l’art. 720 cod. civ., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che “In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell’art. 720 c.c., può attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 22/03/2016).

Applicando i principi sopra riportati alla divisione oggetto del presente giudizio, risulta chiaro che la domanda dell’attore di procedere alla vendita del compendio immobiliare non possa essere accolta, trattandosi di soluzione residuale, a cui è possibile ricorrere solo in mancanza di richieste di assegnazione da parte dei condividenti. Pertanto, la comunione dovrà essere sciolta mediante l’accoglimento dell’unica richiesta di assegnazione ancora praticabile, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti, vale a dire quella proposta congiuntamente da parte di YYY e ZZZ.

L’assegnazione agli stessi dell’intera proprietà degli immobili non risulta preclusa dalla circostanza che sia YYY sia ZZZ abbiano mutato le proprie conclusioni rispetto a quelle formulate al momento dell’introduzione del giudizio. Giova ricordare, al riguardo, che al momento della costituzione in giudizio YYY aveva sì richiesto l’assegnazione del compendio immobiliare, ma in proprietà indivisa con il fratello XXX; mentre ZZZ si era opposto allo scioglimento della comunione, chiedendo, in via subordinata, che si procedesse con la divisione in natura.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, dunque, la proposizione dell’istanza di assegnazione non è assoggettata al sistema delle preclusioni, tanto che è stata ritenuta proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, e ciò appare funzionale a scongiurare, ove possibile, la vendita dell’immobile non comodamente divisibile, considerata dal legislatore come extrema ratio.

A maggior ragione, dunque, la domanda di assegnazione deve essere considerata ammissibile nel presente giudizio, essendo stata formulata in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, mentre del comportamento processuale delle parti si dovrà tenere conto al momento della regolazione delle spese di lite.

Anche le altre argomentazioni poste dall’attore a sostegno della domanda di messa in vendita del compendio immobiliare non appaiono meritevoli di accoglimento.

Quanto alla volontà dell’attore di mantenere la proprietà del compendio immobiliare, occorre osservare che lo stesso, una volta divenuta impraticabile la domanda di assegnazione congiunta con il fratello YYY, avrebbe ancora potuto richiedere l’assegnazione a sé in via esclusiva. Tale domanda non è stata proposta e, dunque, come osservato sopra, allo stato l’unica richiesta di assegnazione che può essere accolta è quella presentata dagli altri due fratelli.

In relazione, invece, al pericolo di non veder saldata la liquidata quota, rappresentato dall’attore nella comparsa conclusionale, è sufficiente richiamare la previsione dell’ipoteca legale di cui all’art. 2817 n. 2) c.c.

Da quanto sopra discende, pertanto, che l’intero compendio dovrà essere attribuito in proprietà indivisa, in parti uguali tra loro, a YYY e ZZZ, con obbligo per gli stessi di pagamento di conguagli in denaro a favore di XXX e della Società Semplice Azienda Agricola KKK.

Quanto alla definizione dei conguagli, occorre in primo luogo occuparsi della posizione della Società Semplice Azienda Agricola KKK. Quest’ultima risulta proprietaria in via esclusiva dell’immobile contraddistinto alla particella n. (estraneo alla divisione) e comproprietaria, unitamente ai tre fratelli, della corte comune di cui alla particella.

Il CTU ***, in particolare, a pagina 17 della relazione, ha così descritto l’attuale stato dei luoghi: “in posizione diametralmente opposta rispetto alla villa padronale, vi è un fabbricato, attualmente appartenente all’Azienda Agricola e classificato catastalmente con, che presenta un grande portone di ingresso direttamente affacciato sul compendio oggetto di causa, costituendo di fatto una servitù, nonché avente corte comune con gli altri subalterni della p.llacatastale”).

In relazione a quest’ultima, il CTU ing. ***, in risposta al quesito n. 1 – “Calcolare (se del caso, applicando il metodo “millesimale”) la quota di comproprietà spettante all’Azienda agricola KKK sulla corte comune identificata dalla particella catastale n.” – ha accertato che “dai calcoli effettuati al sub.  di proprietà della soc. Azienda Agricola KKK spettano “millesimi di proprietà” pari a 160,29 a cui corrisponde, indicativamente, una quota di corte comune pari a circa 495 mq” (pagina 12 della relazione).

Poiché il compendio è stato ritenuto non comodamente divisibile e, dunque, all’Azienda Agricola non può essere attribuita una frazione della corte in proprietà esclusiva, alla stessa deve essere liquidato il valore della quota di sua spettanza.

Nella determinazione del valore di mercato degli immobili che compongono il compendio immobiliare (risposta al quesito n. 4), il CTU ha affermato, con riferimento alla corte in questione, che “da indagini effettuate circa i prezzi praticati nella zona per le aree edificabili presso Agenzie Immobiliari del posto, tenuto conto dello stato dei luoghi, dell’ubicazione, della commerciabilità della zona, delle condizioni tutte, intrinseche ed estrinseche, ed anche dell’interesse del mercato immobiliare per immobili del genere, lo scrivente ritiene congruo assegnare per l’area in questione un valore in termini di terreno edificabile pari a  210,00 €/mq”.

Il valore della quota, dunque, secondo le indicazioni del CTU deve essere calcolata moltiplicando la quota di corte comune ritenuta spettante all’Azienda Agricola (495,00 mq) per il valore di 210,00 €/mq sopra individuato, da cui risulta la somma di € 103.950,00.

Quanto, invece, al valore della quota da liquidare a favore di XXX, il CTU ha stimato il valore attuale di mercato del compendio in € 2.947.547,71 (Euro Duemilioninovecentoquarantasettemila-cinquecentoquarantasette/71), già al netto della quota da liquidare a favore dell’Azienda Agricola.

Tale valore è stato determinato dal CTU all’esito di un’attenta analisi, dallo stesso esposta nella risposta al quesito n. 4 e alla cui lettura si rimanda.

A pagina 31 e 32 della relazione, inoltre, il CTU ha osservato che “Da tale valore, in una libera contrattazione di compravendita, occorre sottrarre i costi necessari per la pratica edilizia atta a sanare le difformità riscontrate nelle unità immobiliari costituenti il compendio rispetto agli atti legittimanti il compendio stesso costi che riguarderanno: spese di progettazione, nonché pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le superfici non conformi, diritti di segreteria, ecc.., nonché i costi aggiuntivi per l’aggiornamento dei confini catastali a seguito della cessione di corte comune relativa alla p.lla in proprietà esclusiva al sub., oltre ai costi per la sistemazione degli sconfinamenti di proprietà lungo il bordo Nord-Est del parco con esecuzione dello spostamento della recinzione all’interno dei confini catastali di proprietà. Per tutto quanto descritto sopra, il sottoscritto C.T.U. dopo varie verifiche catastali e metriche atte a definire puntualmente le opere realizzate in conformità agli strumenti urbanistici e quelle difformi, verificati con l’ufficio tecnico comunale gli oneri concessori in ambito di sanatoria edilizia presso il comune di partendo dall’ ATTO RESPONSABILE DI SETTORE n. 23/TER del, valutato quanto riportato nella “scheda di applicazione relativa al calcolo del costo di costruzione allegato A” e le approvazioni di Delibera del Consiglio Comunale n. del  n. del n. del  ALLEGATO “B” ritiene congruo assegnare una cifra complessiva pari a € 45.000,00”. Le risultanze della CTU circa il valore da attribuire al compendio immobiliare devono essere recepite, non rinvenendosi, nelle conclusioni delle parti e nei rispettivi atti conclusivi, alcun elemento per modificare la stima effettuata.

Si deve tuttavia osservare che, rispetto a quanto descritto dal CTU, all’azienda agricola non viene assegnata una porzione di corte in proprietà esclusiva, risolvendosi la comunione con la liquidazione della quota, come richiesto anche dal curatore speciale in comparsa conclusionale.

Ne discende, quindi, che dalle opere e dagli adempimenti stimati dal CTU, devono essere sottratti i “costi aggiuntivi per l’aggiornamento dei confini catastali a seguito della cessione di corte comune relativa alla p.lla in proprietà esclusiva al sub.” e che, in via equitativa, in mancanza di diversa indicazione o richiesta, la somma di € 45.000,00 debba essere ridotta a € 40.000,00.

Posto, quindi, che risulta pacifico che i fratelli siano titolari del diritto di proprietà per 1/3 ciascuno, salvo il diritto di comproprietà spettante all’Azienda Agricola, il valore della quota da liquidare a favore di XXX è pari a: (€ 2.947.547,71 – € 40.000,00)/3 = € 969.182,57.

In merito alla richiesta di porre il compenso del curatore speciale della Società Semplice Azienda Agricola KKK a carico della massa da dividere, occorre osservare che il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l’incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione sfugge alla competenza del giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale (così Trib. Roma, 10 novembre 2010). Il curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. nel caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non è, infatti, un ausiliario del Giudice, ma assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14447 del 22/06/2006 sul curatore speciale, nominato in base all’art. 65 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. ed ai sensi degli artt. 78 e segg. cod. proc. civ.).

La relativa domanda non può, quindi, essere accolta, dovendosi ritenere che il pagamento del compenso a favore del curatore speciale spetti al soggetto (in questo caso l’azienda agricola terza chiamata), in cui favore l’incarico è stato svolto.

Quanto alle spese del presente giudizio, occorre considerare che, se l’attore ha visto il rigetto della domanda di messa in vendita del compendio, l’esito complessivo del processo è stato determinato anche dalla condotta processuale dei convenuti, che in corso di causa hanno mutato radicalmente le proprie conclusioni. Devono quindi ritenersi sussistenti le gravi ragioni, richieste dall’art. 92 c.p.c. (dopo l’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018) per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

Analogamente, le spese di CTU, già liquidate, devono essere poste a carico di tutte le parti in uguale misura e in solido verso il CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1.      Dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti e per l’effetto:

2.      Assegna a YYY e ZZZ la proprietà indivisa, in parti uguali tra loro, del compendio immobiliare formato dai seguenti beni, come attualmente individuati e censiti al Foglio  del Comune di:

3.      Condanna YYY e ZZZ a versare, a titolo di conguaglio:

–          € 969.182,57 in favore di XXX;

–          € 103.950,00 in favore della Società Semplice Azienda Agricola KKK;

4.      Compensa le spese di lite tra le parti;

5.      Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico di tutte le parti in uguale misura e in solido verso il CTU.

Rimini, 22 febbraio 2019.

Il Giudice

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