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Codice Civile
Codice Penale

Appello manifestamente inammissibile

Appello manifestamente inammissibile, non rispettoso dei requisiti di cui all’art 342 c.p.c, fondato su allegazioni tardive.

Pubblicato il 08 February 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 110/2019 pubblicata il 07/02/2019

nella causa iscritta al numero del ruolo generale dei ricorsi per l’anno 2016 promossa da:

XXX elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell’Avvocato, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto di appello

APPELLANTE

Contro

YYY SRL in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli Avvocati che lo rappresentano e difendono per speciale a margine dell’atto di citazione del 14.9.2010;

APPELLATA

E contro

ZZZ, contumace

APPELLATA

CONCLUSIONI

Nell’interesse della parte appellante : “voglia l’Ecc.ma Corte, contrariis reiectis in riforma della sentenza appellata:

– Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. /2015, emessa dal Tribunale di Cagliari il 16.12.2015, pubblicata il 18.12.2015, notificata all’appellante il 25.2.2016, impugnata: in via principale:

in riforma della sentenza n. /2015, emessa dal Tribunale di Cagliari il 16.12.2015 e pubblicata il 18.12.2015, notificata all’appellante il 25.2.2016, ed in accoglimento del presente gravame accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’azione revocatoria ed in particolare dell’eventus damni e\o del consilium fraudis – scientia damni.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”

Nell’interesse della appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:

– Preliminarmente dichiarare inammissibile il proposto appello per il combinato disposto degli artt. 342 e 345 C.P.C.

Nella denegata ipotesi di esame nel merito del proposto appello:

– in via preliminare rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata; – in via principale rigettare il gravame proposto dal Sig. XXX poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado; – condannare il Sig. XXX al risarcimento dei danni, derivanti dall’aver agito in giudizio con mala fede, da quantificarsi nella misura di E 5.000 o in quella maggiore o minore che il giudice vorrà equitativamente indicare in sentenza ai sensi dell’art. 96, co. 1 CPC ovvero, in subordine, condannare il Sig. XXX al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 96, co. 3 CPC;

– Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atti di citazione ritualmente notificati il 30.9.2010 la soc. YYY srl – propose un’azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 codice civile per la dichiarazione di inefficacia dell’atto pubblico di compravendita, stipulato in data 18.10.2005, con il quale XXX, suo debitore della somma capitale di € 68.424,73, dovuta a titolo di forniture di merce, aveva venduto alla sorella ZZZ la proprietà dell’immobile in via in censita nel NCEU del suddetto comune al f.), riservandosi il diritto di abitazione.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando l’ assenza dei requisiti richiesti dall’art. 2910 c.c ; XXX, in particolare, allegò:

– che con il ricavato della vendita, ricevuto primo della stipula dell’atto definitivo, erano stati pagati dei debiti scaduti anche nei confronti della stessa YYY srl;

– non era vero che nel 2004 i pagamenti si erano improvvisamente interrotti, essendo invece documentato che, sia durante tutto /’anno 2005 che nel 2006, quindi successivamente alla stipula, il XXX aveva continuato ad effettuare pagamenti in favore della YYY (con bonifici bancari o girando assegni ricevuti dai propri clienti);

– la finalità elusiva allegata dall’attrice era logicamente smentita dal fatto che l’immobile in questione era state acquistato dal XXX solo nel giugno 2005, ovvero quattro mesi prima della sua vendita, per cui se egli avesse voluto sottrarlo alle garanzie di un credito preesistente avrebbe ben potuto stipulare l’atto direttamente a nome della sorella o di un terzo;

– la situazione patrimoniale dell’ esponente era comunque peggiorata drasticamente solo nel 2008, quando la nota alluvione che aveva colpito il cagliaritano aveva devastato i locali dell’azienda siti in *** (come da denuncia presentata ai carabinieri il 4.11.08);

– non rilevava in alcun modo il rapporto di parentela esistente tra i convenuti o il fatto che i due fossero residenti nella stessa provincia, visto che l’immobile era stato acquistato dal XXX con atto 15.6.2005 per € 31.000, e rivenduto alla sorella con riserva del diritto di abitazione, per € 25.520 (oltre spese di stipula per ulteriori € 4.100 sempre a carico dell’acquirente).

ZZZ allegò:

– le labili presunzioni indicate dall’opponente per tentare di dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo non erano gravi, precise e

concordanti come richiesto dalla legge:

– il mero rapporto di parentela non implicava nel modo più assoluto che l’esponente dovesse giocoforza conoscere 1’esposizione debitoria del fratello, che non era neanche di natura personale, ma della società che gestiva, o il suo ammontare, visto tra l’altro che: al momento dell’acquisto non vi era alcun sintomo dello stato di insolvenza del sig. XXX (quali per es. protesti o ipoteche giudiziali, alcune delle fatture azionate erano successive alla vendita, il decreto ingiuntivo per tali fatture, risalenti al periodo marzo-dicembre ’05, era stato emesso il 02.05.07, ben due anni dopo la loro emissione, cosicché alla data della compravendita nemmeno la creditrice poteva avere consapevolezza della (futura) insolvenza del XXX in quanto per accordo pluriennale tra YYY e *** era tollerato un ampissimo margine nella dilazione dei pagamenti, che potevano avvenire anche che dopo sei- nove mesi- (come dichiarato dalla teste ***. Ex dipendente YYY, nella testimonianza citata alla pag.3 della sentenza del Tribunale di Crema prodotta dall’attrice);

per le medesime ragioni indicate dal fratello non corrispondeva al vero che l’acquisto era avvenuto ad un prezzo irrisorio, in quanto il corrispettivo di € 25.520 – già versato in precedenza mediante contanti corrisposti in circa tre volte, era assolutamente ragionevole, vista la piccola diminuzione dovuta alla riserva del diritto di abitazione vita natural durante in capo all’alienante.

Con il deposito delle memorie ex art.183 cpc le parti ribadirono le tesi esposte confutando quelle avverse: in particolare:

l’attrice negò di aver ricevuto in pagamento parte del prezzo di vendita ed evidenziato che la stessa effettiva corresponsione di tale prezzo da parte della XXX, su cui il fratello nulla aveva detto, non era documentata e sarebbe avvenuta con modalità del tutto anomale ed incerte; XXX negò la sussistenza del credito allegato da YYY come esistente nel 2005; rilevò che il convenuto, come risultava dalla vendita per scrittura privata del 15.01.1992, aveva già versato per l’acquisto dell’immobile, tra gli anni 1991 e 1992, l’importo complessivo di € 136.000.000 (di cui 128.000.000 in assegni), successivamente perfezionando la vendita col versamento della cifra di € 31.000 nell’ambito della procedura fallimentare della *** srl. * * *

Con sentenza n. del 18.12.2015 il Tribunale di Cagliari ha accolto l’azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c, dichiarando inefficace nei confronti della società attrice il contratto di compravendita stipulato in data 18.05.2005 tra XXX e la sorella ZZZ; ha condannato i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice. * * *

Il Tribunale dopo avere ritenuto documentalmente provata la qualità di creditrice della YYY nei confronti di XXX quale socio accomandatario della *** sas, e che l’eventus damni fosse accertato per non avere i convenuti nemmeno genericamente contestato né l’incapienza della *** s.as ( peraltro documentata) né che l’immobile alienato fosse l’unico bene del debitore), ha ritenuto altresì dimostrati, quantomeno per presunzioni, i requisiti della scienza damni del debitore e il consilium fraudis del terzo sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“depongono in tal senso, in assenza di circostanze di segno contrario che sarebbe stato onere dei convenuti allegare e provare, i seguenti elementi di fatto: a) la sequenza temporale descritta in citazione, pienamente documentata, che dimostra come l’atto dispositivo sia stato posto in essere: in data successiva alla maturazione dell’ingente credito dell’attrice ed alle documentate diffide di pagamento non seguite da esatto adempimento (e, quindi, nella prevedibile imminenza delle relative azioni esecutive); pochi mesi dopo l’acquisto effettuato dallo stesso alienante (anomalia evidente. che non può non aver provocato nella sorella, come avrebbe fatto in chiunque, il sorgere di spontanee domande sulle ragioni per cui il fratello le volesse vendere un immobile appena acquistato per una somma pari a circa 1/4 di quanto da lui pagato all’originario proprietario): b) l’irrisorietà del prezzo pattuito rispetto all’effettivo valore di mercato del bene come accertato dal CTU – la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata e condivisa – ed ammesso dallo stesso resistente (che nelle sopra citate memorie ex art.183 cpc, sostanzialmente confermando sul punto la tesi dell’attrice, ha ammesso che l’immobile ceduto alla sorella, definitivamente acquistato solo pochi mesi prima, è stato complessivamente pagato circa 95.000 euro); c) la mancanza di qualsiasi prova del fatto che tale prezzo – notevolmente inferiore a quello di mercato anche scontando il diritto di abitazione riservato all’alienante – sia stato comunque effettivamente corrisposto (ciò di cui si può fondatamente dubitare, vista anche l’estrema eccentricità delle modalità indicate e la genericità delle relative allegazioni – in contanti. consegnati in circa tre volte. senza alcun riferimento temporale fornite peraltro solo dall’acquirente); d) gli stretti rapporti di parentela esistenti tra le parti, e unitamente alle circostanze di cui copra fanno propendere nel senso che la XXX non potesse certo essere ignara nè dei debiti del fratello nè del fatto che con la vendita impugnata egli si stesse privando dell’unico bene presente nel suo patrimonio agevolmente individuabile ed aggredibile dai debitori.

Tali circostanze, unitariamente considerate, costituiscono indizi gravi,precisi e concordanti – nel senso richiesto dall’art.2729 cc – della sussistenza della consapevolezza della dannosità dell’atto sia in capo al debitore che al terzo (elementi psicologici che, vista la loro natura, nella quasi totalità dei casi non possono d’altronde che essere provati attraverso presunzioni), restando invece irrilevanti le contrarie argomentazioni dei convenuti, in parte comunque non provate, positivamente smentite o inverosimili (ad esempio: ii fatto che la finalità elusiva avrebbe potuto essere più agevolmente soddisfatta facendo figurare direttamente ZZZ come acquirente dal fallimento — e contraddetta dalla considerazione che in tal caso it prezzo finale non avrebbe potuto avere lo “sconto” garantito a XXX dai pagamenti precedentemente effettuati. di cui la sorella non avrebbe potuto giovarsi: il fatto che alla data della vendita fossero già in gran parte maturati i crediti poi azionati col procedimento monitorio documentato dalle date delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo e dalle precedenti diffide).

** *

Contro la sentenza propone appello XXX, domandandone l’integrale riforma.

La società YYY s.r.l costituitasi in giudizio, contesta il fondamento dell’impugnazione, di cui chiede il rigetto.

ZZZ è rimasta contumace.

* * *

L’appellante ripropone sostanzialmente, con l’atto di appello, le difese già svolte nel giudizio di primo grado, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto provati l’eventus damni, la scentia danni del debitore e il consilium fraudis del terzo.

Con riferimento al requisito dell’eventus damni, in particolare, l’appellante precisa di non avere avuto mai intenzione di permettere l’ingresso del bene per cui è causa nel proprio patrimonio, avendolo egli acquistato dal Fallimento della — srl, al prezzo di euro 31.000,00 (dietro espressa autorizzazione del Presidente del tribunale Cagliari, che ha ritenuto tale prezzo congruo), al fine di una futura intestazione del medesimo alla figlia ***. Quest’ultima era beneficiaria di amministrazione di sostegno, nella persona della zia ZZZ, la quale avrebbe dovuto, una volta acquistato il bene dal fratello, a propria volta trasferirlo alla beneficiaria.

Sotto altro profilo l’appellante sostiene che, in ogni caso, all’epoca delle diffide di pagamento da parte della YYY, anteriori all’anno 2005, il XXX non era titolare di alcun bene immobile, essendo il medesimo stato da lui acquistato nel maggio 2005, con la conseguenza che l’atto di disposizione de quo non avrebbe intaccato la garanzia patrimoniale della YYY al momento dell’insorgenza del credito, essendo il suo acquisto e la sua vendita anteriori ad esso.

In secondo luogo l’appellante lamenta l’assenza della prova in ordine al requisito della partecipatio fraudis ravvisato dal primo giudice, a suo avviso erroneamente, sulla scorta di elementi presuntivi, quali il rapporto di parentela tra i contraenti, e l’asserita irrisorietà del prezzo, invece non sufficienti, se si considerano le circostanze dell’acquisto del bene e della sua successiva vendita; infatti il XXX, dopo avere sottoscritto un preliminare di vendita con la soc. *** nell’anno 1992 e avere corrisposto gran parte del prezzo di vendita, a seguito del fallimento della predetta società, al fine di non perdere l’immobile, si era visto costretto a stipulare l’atto definitivo, corrispondendo la somma di euro 31.000,00 somma questa in gran parte ricevuta dai propri familiari, in quanto l’acquisito doveva avvenire nell’interesse di ****.

Quanto all’irrisorietà del prezzo, l’appellante osserva come esso era stato stabilito dal presidente del tribunale di Cagliari.

* * *

L’appello va respinto e la sentenza merita piena conferma.

In primo luogo la Corte non può non rilevare come il presente appello consista in gran parte in una generale critica verso la sentenza impugnata mediante la riproposizione delle difese esplicate nel giudizio di primo grado e oggetto di puntuale esame da parte del primo giudice.

Se è vero che, al fine di valutare l’ ammissibilità dell’ appello con riguardo al quesito della specificità dei motivi, è necessario un apprezzamento della portata delle deduzioni dell’ appellante con riferimento a tutte le parti dell’atto d’impugnazione, compresa l’ espositiva, tuttavia tale criterio non risulta concretamente utilizzabile nel caso di specie.

Infatti, la difesa della parte appellante si limita ad una sommaria esposizione dei fatti di causa e una ricostruzione in via generale e teorica degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria in esame, senza indicare sotto quali specifici e concreti profili sarebbe viziata od inadeguata la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata.

Come noto, il processo di appello non deve essere considerato alla stregua di un nuovo giudizio, in quanto in esso, per il principio devolutivo, la cognizione del Giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte dall’ appellante attraverso specifici motivi di gravame.

A sua volta, il principio di specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, in quanto le statuizioni contenute nella pronuncia non sono separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Nell’atto di appello, alla parte volitiva deve quindi sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, data la sua natura di atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione.

Quando, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado sia censurata praticamente nella sua interezza, è dunque necessario che le ragioni sulle quali si fonda l’impugnazione siano esposte con un grado di specificità sufficiente e che siano puntualmente correlare con i relativi punti della motivazione della decisione impugnata.

Orbene, pare a questa Corte che l’unica doglianza dotata di sufficiente specificità sia l’introduzione, a fondamento della dedotta inesistenza dell’eventus damni, di una serie di allegazioni mai svolte prima, relative alle effettive finalità dell’operazione di acquisto e di vendita del bene in questione.

Tali allegazioni, a prescindere dalla loro fondatezza, sono del tutto tardive e quindi inammissibili ex art. 345 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto supportato da motivi in parte non sufficientemente specifici e in parte del tutto tardivi.

La palese inammissibilità dell’appello proposto comporta giustifica la condanna dell’appellante ex art. 96, 3°comma c.p.c .

Tale disposizione stabilisce:

“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”

Tale disposizione ha introdotto nell’ordinamento una ipotesi di sanzione pecuniaria indipendente sia dalla domanda della parte che dalla prova di concreto un danno riconducibile alla sua condotta processuale (testualmente Cass. 17902/2010).

La irrogazione di tale sanzione trova la sua giustificazione in un comportamento della parte caratterizzato dall’aver essa spiegato una iniziativa giudiziaria ingiustificata in quanto, o palesemente priva di fondamento, oppure volta solo a frapporre una resistenza dilatoria alle giuste pretese dell’avversario e dunque intrapresa senza adottare quelle doverose cautele, nel valutare i possibili esiti della lite, che devono indurre ciascuno a non aggravare inutilmente le pendenze giudiziarie e dunque a non ledere il principio costituzionale della ragionevole durata del processo abusando indebitamente dello strumento processuale (v. anche la recentissima Cass. 12/06/2018 n° 15209).

La condotta dell’appellante risulta chiaramente connotata dal requisito-al minimo – della colpa grave avendo formulato un appello manifestamente inammissibile sia perché non rispettoso dei requisiti di cui all’art 342 c.p.c sia perché fondato su allegazioni tardive.

Quanto, infine, alla liquidazione equitativa dei danni da lite temeraria, la stessa può essere effettuata in misura percentuale, che si stima equo determinare nel 50% rispetto all’importo liquidato a titolo di onorari, in conformità ad una prassi civile formatasi in sede di prima applicazione dell’art. 96, co.

3, c.p.c.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate ex DM 55/2014 in base allo scaglione 52.000 260.000, applicando i valori medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:

1) dichiara inammissibile l’appello proposto da XXX nei confronti della sentenza del tribunale di Cagliari n. del 18.12.2015 ;

2) condanna l’appellante a pagare alla società appellata la somma di euro 4757,5 ai sensi dell’art. 96 ultimo comma c.cp.c;

3) condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellata delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 9.515,00 per compensi di avvocato oltre contributo unificato, IVA e CPA;

4) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte dell’ appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio della Corte d’appello, il 10.1.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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