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Codice Penale

Onorario avvocato svincolato dalla sentenza

Onorario dell’avvocato svincolato dalle liquidazioni effettuate dal giudice in sentenza (al riguardo cfr. Cass. Sent. 9633/2010; Cass. Ord. 5224/18).

Pubblicato il 16 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, nella persona del Dr. , ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 41/2009 pubblicata il 15/01/2019

Nella causa civile iscritta al Nr. /2007 R.G. promossa

da

XXX,

YYY,

ZZZ, tutti rappresentati e difesi -giusta procura a margine dell’atto di citazione- dall’Avv.;

=Attori opponenti=

contro

KKK, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, giusta delega apposta a margine della comparsa di risposta;

=Parte convenuta opposta=

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Per parte attrice opponente come all’udienza del 5.7.18, e cioè: “Contesta le conclusioni avversarie, richiama i propri precedenti scritti difensivi e conclude in conformità alle richieste formulate in atto introduttivo ed, in particolare, in accoglimento dell’opposizione disporre la restituzione delle somme ulteriori versate dagli opponenti in corso di lite per effetto della esecutività del decreto opposto al solo fine di evitare azioni esecutive; in via subordinata istruttoria si insiste per l’ammissione delle prove articolate ex art. 183 cpc”.

Per parte convenuta opposta come da foglio allegato al verbale d’udienza del 5.7.18, e cioè: “Voglia l’on.le Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis, preliminarmente preso atto che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere la p.e. del d.i. opposto; – nel merito rigettare in toto l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del d.i. n.277/2007; – rigettarsi in toto la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dell’opposta, poiché infondata in fatto e in diritto; – ritenuta la temerarietà della proposta opposizione e della domanda riconvenzionale, condannare gli opponenti al risarcimento del danno nei confronti dell’Avv. KKK, ex art. 96 cpc, da liquidarsi equitativamente dal giudice; – accertare e dichiarare il diritto dell’opposta, Avv. KKK alla corresponsione della residua somma di €.9.198,01 per competenze professionali ed accessori di legge, dovuta in relazione all’attività professionale dalla stessa svolta in favore degli opponenti, con condanna di questi ultimi, in solido, al pagamento della somma sopra indicata, o della somma maggiore o minore che venisse ritenuta di giustizia, tenuto conto dei criteri stabiliti dalle tariffe professionali vigenti all’epoca delle prestazioni, e specificatamente quelli previsti dall’art.1, commi 2 e 3, e dall’art.3, co.1 delle N.G.T.P., nonché dall’art.5, co.4 delle Norme per la materia civile, di cui al D.M. 8.4.2004 n.127 (e norme analoghe precedenti); il tutto con interessi legali dal dovuto sino al saldo; in ogni ipotesi con vittoria delle spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Avverso il decreto ingiuntivo n.277/2007 -emesso dal Tribunale di Spoleto su richiesta dell’Avv. KKK- che ingiungeva loro il pagamento della somma di €.9.198,01 oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo della somma richiesta per prestazioni professionali effettuate nel processo penale a carico di ***, tenutosi presso il Tribunale di Roma e presso la Corte d’Appello capitolina, oltre alla successiva fase stragiudiziale, proponevano rituale opposizione gli ingiunti XXX, YYY e ZZZ.

Assumevano gli attori di aver già corrisposto al professionista la somma di €.17.392,79 antecedentemente alla liquidazione delle competenze (effettuata dal Consiglio dell’Ordine) ed €.9.171,26 a seguito dell’invio del sollecito, somme da ritenersi addirittura superiori al dovuto (anche per la presenza di errori di conteggio nel ricorso per ingiunzione), quindi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della

KKK -in via riconvenzionale- alla restituzione della somma di €.11.579,01 pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto determinato nel corso della transazione intervenuta tra le parti.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta opposta resisteva alla domanda deducendo che l’opposizione era totalmente infondata, dal momento che la controversia era stata molto impegnativa e che, comunque, gli stessi clienti avevano invitato la professionista a chiedere la liquidazione della parcella al Consiglio dell’Ordine, al parere del quale si sarebbero poi conformati. Posto che nessun errore di conteggio era stato effettuato, la convenuta, in conformità delle deduzioni svolte, chiedeva la conferma del d.i., il rigetto della domanda riconvenzionale e la condanna degli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 cpc ed al pagamento delle spese di lite.

Con ordinanza riservata depositata il 17.4.2008 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta, l’interrogatorio formale delle parti e l’esame dei testi intimati.

All’udienza del 5.7.2018 le parti hanno precisato le proprie conclusioni così come trascritto in epigrafe; trascorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

*****
L’opposizione formulata dagli attori non merita di trovare accoglimento.

Come è noto, una volta proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria (tra le tante: Cass. 04/15702; Cass. 06/13001; Cass. 99/5055), che costituisce l’oggetto del giudizio di merito.

Nella fattispecie devono ritenersi pacifici, poiché non oggetto di contestazione, i seguenti fatti:

1) l’esistenza di un mandato professionale in capo all’avv. KKK;

2) l’assenza di un accordo delle parti in ordine alla determinazione del compenso;

3) l’avvenuto pagamento di un acconto di €.17.983,77 in corso di causa e la corresponsione della somma ulteriore di €.9.171,26 dopo la diffida;

4) la liquidazione della nota spese da parte del Consiglio dell’Ordine.

Sempre in via preliminare ritiene lo scrivente che siano da sottolineare alcuni arresti giurisprudenziali -da ritenersi oramai pacifici- rilevanti nel caso di specie, e cioè:

A) che la prova dell’effettività delle prestazioni svolte incombe sul professionista che si afferma creditore (Cass. n.230/2016; Cass. n.18775/2005);

B) che la nota spese giudiziale non ha alcun carattere impegnativo per il legale nei confronti del proprio cliente;

C) che l’onorario dell’avvocato è svincolato dalle liquidazioni effettuate dal giudice in sentenza (al riguardo cfr. Cass. Sent. 9633/2010; Cass. Ord. 5224/18).

Passando ad esaminare il merito della domanda, occorre innanzitutto osservare che quanto sostenuto da parte opponente in merito a presunti errori di conteggio contenuti nel ricorso per ingiunzione non ha pregio, visto che la liquidazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine ha previsto €.15.194,43 per compensi del primo grado di giudizio, oltre al 10% spese generali, €.6.250,00 per compensi del secondo grado di giudizio, oltre al 12,5% per spese generali, €.4.027,00 per l’attività stragiudiziale, oltre al 12,50% per spese generali, oltre a Cif e Iva come per legge ed oltre alle anticipazioni documentate (cfr. doc.6 di parte attrice).

Quindi l’erroneità del conteggio è quella di parte opponente, che ha applicato la maggiorazione dell’1% (e non del 10%) ai compensi del primo grado di giudizio (cfr. pag. 6 dell’atto di citazione), non ha tenuto conto di €.1.152,85 per anticipazioni documentate, né ha preso in considerazione gli oneri accessori, onde la somma richiesta col procedimento monitorio è esattamente conforme a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine, detratti gli acconti pacificamente percepiti.

In ordine alle prestazioni effettuate va rilevato, in via del tutto preliminare, che in assenza di accordo tra il professionista ed il cliente (id est: la fattispecie di che trattasi) i due principali parametri per la liquidazione del compenso del difensore vanno individuati nell’impegno prestato e nell’utilità prodotta.

Non è revocabile in dubbio che, nel caso in esame, l’avvocato KKK abbia svolto prestazioni professionali impegnative e complesse e che il risultato prodotto sia stato notevole (basti dire che ha ottenuto una provvisionale di €.75.000,00 con la sentenza di primo grado ed abbia poi portato a termine una transazione con la Compagnia assicurativa che ha fruttato la corresponsione di ulteriori €.70.000,00 oltre ad €.15.000,00 per rimborso spese legali, ad integrazione della provvisionale già erogata).

Ha sostenuto la difesa degli opponenti che la somma pagata dall’Assicurazione per spese legali fosse onnicomprensiva dei due gradi di giudizio e della fase stragiudiziale e che quindi il difensore non potesse pretendere di più di quanto riconosciutogli in tale sede, ma il rilievo da effettuare è che la transazione tra i danneggiati e la Compagnia assicuratrice non può essere opposta al difensore dei danneggiati -per limitarne i compensi- dal momento che il difensore ha assistito la parte e non è stato esso stesso parte dell’accordo transattivo, che comunque non poneva limitazioni di sorta sul punto.

Quanto alle prestazioni oggetto di lite è d’uopo rilevare che in atto di citazione gli opponenti non hanno contestato le singole voci delle parcelle (se non molto genericamente) e, dal momento che l’esistenza del mandato professionale è pacifica, si potrebbe anche ritenere che i clienti siano venuti meno ad un onere che, ove disatteso, comporti il riconoscimento delle singole prestazioni (conforme Cass. n.23284/14).

Infatti le contestazioni specifiche sulle sessioni e sulle singole voci sono state formulate nel dettaglio, per la prima volta, solo in comparsa conclusionale, con la conseguenza che non si è formato un reale contraddittorio in proposito e che l’opposta ha potuto svolgere le sue difese solo in memoria di replica e senza, naturalmente, addurre specifici mezzi di prova in contrasto.

Comunque sia, a tutto voler concedere, anche ritenendo che la liquidazione da parte del COA fosse semplice espressione di una potestà amministrativa (Cass. n.26065/2016) e che fosse sufficiente una contestazione solo generica da parte del cliente-debitore (Cass. n.230/16), il dato di assoluto rilievo è che la parte opposta ha fornito un’impressionante mole di documentazione inerente alle prestazioni fornite (vedi tutta la produzione documentale versata in atti) e che le prove orali acquisite hanno fornito un preciso riscontro.

Al riguardo si osservi infatti che:

– l’attore XXX, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di essere andato insieme all’avv. KKK a parlare sia con il P.M. della Procura di Roma che seguiva il caso (dr. ***), sia 2 o 3 volte con l’ing. *** a Viterbo, sia con l’arch. *** di Foligno (e il fatto che l’avvocato fosse accompagnato dal cliente è irrilevante ai fini di cui qui ci si occupa);

– sempre XXX ha ammesso di essere andato nello studio del professionista 4 o 5 volte e di aver visto l’avvocato “spesso a casa” (e l’avverbio spesso la dice lunga su quante volte i due, che erano vicini di casa, si siano incontrati per trattare la causa);

– il perito *** ha confermato di aver incontrato due volte la KKK e di aver avuto delle “conversazioni telefoniche”;

– il perito *** ha confermato di aver incontrato più volte la KKK, sia a Spoleto che a Terni (“3 o 4 di sicuro”);

– l’avv. ***, che all’epoca dei fatti svolgeva la pratica presso lo studio KKK, ha confermato lo svolgimento di numerose sessioni in studio.

Tanto premesso, incrociando le ammissioni di XXX – in ordine alle sessioni presso la casa dell’avvocato KKK – con i riscontri esterni (le deposizioni dei testimoni sopra indicati) e la documentazione versata in atti, si giunge alla necessitata conclusione che l’opposta abbia realmente svolto tutte le prestazioni ritenute congrue dal Consiglio dell’Ordine.

Ove occorrer possa si consideri che, prima dell’instaurazione del giudizio, gli odierni opponenti avevano eccepito soltanto alcune voci delle spese e competenze del primo grado di giudizio, senza minimamente contestare quanto richiesto dall’avv. KKK per il secondo grado e per la fase stragiudiziale (in proposito vedi la missiva datata 19.7.2007; doc.5 degli opponenti), ciò che costituisce un ulteriore conferma della legittimità ed assoluta congruità anche delle richieste successive al primo grado.

In ultimo, ma non per ultimo, si consideri che nel caso in esame il C.O.A., prima di liquidare le competenze, ha realmente passato al setaccio tutta l’attività svolta dalla professionista e non si è limitata a verificare la congruità dei valori indicati dal legale, tanto è vero che ha chiesto persino integrazioni e chiarimenti (cfr. Il doc.6 degli opponenti).

Insomma l’incarico professionale è stato sottoposto ad un severo vaglio, che ha accertato lo svolgimento e la consistenza di tutte le attività della KKK, a riprova della legittimità delle richieste dell’opposta.

Ovvia conseguenza di tutto quanto esposto è che la convenuta abbia diritto a vedersi liquidare tutte le voci di cui alla notula, per il cui ammontare non ci si può che rimettere alla valutazione di congruità effettuata dal C.O.A., siccome priva di errori tecnici o di diritto.

*****

Premesso che la conferma del d.i. opposto determina il respingimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, va infine presa in esame la richiesta di risarcimento danni, ex art. 96 cpc, formulata dalla convenuta.

La domanda non è accoglibile.

Non risulta infatti che gli opponenti abbiano agito in giudizio in base a mala fede o colpa grave, né è a dire che il processo sia stato strumentalmente utile ad ottenere una dilazione temporale dei pagamenti, visto che la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto opposto risale niente meno che al 17.4.2008.

*****

Da tutto quanto argomentato deriva che va respinta l’opposizione e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, mentre vanno respinte tutte le altre domande formulate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art.91 cpc) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della durata del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli opponenti XXX, YYY e ZZZ nei confronti di KKK, contrariis reiectis, così provvede:

• Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n./2007 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 30.08.2007);

• Respinge ogni altra domanda;

• Condanna gli opponenti al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in €.16,85 per esposti ed €.4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Spoleto, lì 10 gennaio 2019

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