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Immobili di proprietà, gestione commercianti Inps

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 183/2019 pubblicata il 25/01/2019 nella causa iscritta al n. /2018 R.G., avente ad oggetto: iscrizione gestione commercianti; TRA XXX, elett. dom. in, presso lo studio degli avv.ti, dai medesimi e dall’avv. rappresentata […]

Pubblicato il 26 January 2019 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano,

Sezione Lavoro, dr. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 183/2019 pubblicata il 25/01/2019

nella causa iscritta al n. /2018 R.G., avente ad oggetto: iscrizione gestione commercianti;

TRA
XXX, elett. dom. in, presso lo studio degli avv.ti, dai medesimi e dall’avv. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso in opposizione ex art. 442 c.p.c.;

– OPPONENTE –

E

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elett. dom. in, presso l’Avvocatura distrettuale dell’I.N.P.S., rappresentato e difeso dall’avv. come da procura generale alle liti in atti;

-OPPOSTO-

CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 25/01/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata appare, preliminarmente, l’eccezione di incompetenza per territorio svolta dalla difesa di INPS, sull’assunto, smentito dalla copiosa documentazione versata dalla difesa di parte opponente, della insistenza del luogo di ultima residenza in Genova.

Ai sensi dell’art. 444 1° co. c.p.c., le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie indicate nell’art. 442 c.p.c. sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore. Prosegue la norma, per quanto interessa al caso di specie, stabilendo che, se l’attore è residente all’estero, la competenza è del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione aveva l’ultima residenza.

Secondo INPS risulterebbe per tabulas, dall’estratto dell’Archivio Anagrafico Unico, che l’ultima residenza della XXX, prima di acquisire residenza in Londra, fosse presso il citato indirizzo di Genova. La circostanza appare, però, contraddetta dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell’opponente. La XXX, difatti, sin dal 15/02/1994, è stata cancellata dall’anagrafe italiana per emigrazione a Londra, dove risiede ininterrottamente dal 1994 ad oggi. Antecedentemente a tale data, la XXX risultava iscritta all’anagrafe della popolazione di Milano, dove è stata residente, in, dal *** al ***. Tale circostanza, che emerge per altro anche dalle risultanze dell’Archivio Anagrafico richiamato e prodotto da INPS induce, pertanto, a ritenere, al di là di ragionevoli dubbi, come l’ultima residenza in Italia della opponente sia stata quella di Milano, con conseguente corretto incardinamento, in quanto conforme al disposto di cui all’art. 444 1° co. 2° parte, dell’odierno giudizio presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro.

Venendo al merito della controversia, occorre separare, anche in ragione dell’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di INPS, le valutazioni giuridiche concernenti le domande svolte da parte opponente che, riassuntivamente, possono elencarsi: a) nella richiesta, in via principale, dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 203 della l. 662/1996, per l’iscrizione dell’opponente nella Gestione Commercianti INPS, sin dal 01/01/2007; b) nella declaratoria di non dovutezza degli addebiti e contributi e relativi oneri accessori, risultanti dal cassetto previdenziale della XXX, con particolare riferimento a quelli nel periodo dal 2008 al 2017; c) in subordine, nella declaratoria di non dovutezza, in tutto o in parte, delle sanzioni civili in concreto irrogate.

Fondata e meritevole di accoglimento appare la domanda di accertamento negativo, spiegata in principalità dalla XXX.

L’art. 1 della l. 613/66 introduce l’obbligatorietà dell’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti attività commerciali. L’art. 1 della l. 1397/60, come sostituito dall’art. 29 della l. 160/75 prevede l’obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che, con l’assunzione della piena responsabilità di impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità a prevalenza. L’art. 3 comma 1 della l. n. 45/1986 prevede testualmente che le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione si applichino anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice. Da ultimo, l’art. 1 comma 202 l. 662/1996 ha previsto che anche i soci di società a base personale che svolgano attività riconducibili al settore terziario, in presenza delle condizioni di legge, siano tenuti all’iscrizione alla Gestione Commercianti.

Sulla base del reticolato normativo de quo, ed al fine di accertare l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti occorre, pertanto, fornire dimostrazione dell’esistenza ed effettiva operatività della società, della natura commerciale dell’attività svolta, e dell’abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio lavoratore in favore della società.

La ricorrente XXX risulta essere socia unica della *** s.r.l., di cui detiene l’intero capitale, costituita nel 2004 ed iscritta nel Registro delle Imprese dal che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, svolgerebbe esclusivamente attività di locazione di cespiti immobiliari di proprietà, con godimento e riscossione dei frutti civili, quantomeno nel periodo oggetto di causa, circostanza riflessa nelle denunzie reddituali, che risultano prodotte agli atti di causa. In senso contrario parte opposta, titolare del preteso credito contributivo e gravata dell’onere di fornire dimostrazione della sussistenza dei presupposti, di natura soggettiva ed oggettiva, si limita a richiamare l’oggetto sociale della *** s.r.l., letteralmente comprensivo di attività di compravendita, permuta e gestione di immobili, non offrendo alcuno spunto nella direzione dello svolgimento di attività commerciale in capo alla società, ulteriore rispetto al dato formale ed aspecifico in termini probatori dell’oggetto sociale.

Come affermato da recente giurisprudenza di legittimità, “l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti” (Cass. civ., sez. lav. 6 settembre 2016, n. 17643). Ancora, in giurisprudenza di merito, si assume che “deve escludersi la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente, come nel caso di specie, nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un’attività di scambio e/o prestazione di servizi. La locazione degli immobili e la riscossione dei canoni, infatti, non costituiscono né un’attività produttiva, né un servizio commerciale in favore di consumatori o terzi, ma unicamente una modalità statica di ricavo da tali beni delle attività che gli stessi possono dare” (Trib. Monza, sez. lav., 18 dicembre 2015, n. 682).

Ferma restando la natura assorbente di tale dato, attinente alla sussistenza dei requisiti oggettivi, deve osservarsi come difetti ulteriormente prova in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla XXX ovvero, secondo quanto stabilito dalla norma, la partecipazione materiale, personale, continuativa e prevalente, tramite lavoro proprio, del socio alla conduzione dell’impresa. Come ripetutamente evidenziato, la XXX, residente e domiciliata dal 1994 nel Regno Unito, allega di aver affidato la gestione dei contratti di locazione in essere allo Studio *** di Genova, e connesse operazioni amministrative e fiscali, omettendo di prestare attività personale, con le caratterizzazioni di cui si è detto, in favore della società. Anche tale circostanza, comprovata dalla documentazione versata in atti e da argomenti di supporto di natura logica, non appare contestata e confutata dalla difesa dell’opposto.

Pertanto, difettando prova in ordine ai requisiti soggettivo ed oggettivo per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, la domanda di accertamento negativo deve essere accolta, con declaratoria dell’inesistenza dei presupposti normativi di iscrizione di XXX alla Gestione Commercianti che andrà, pertanto, cancellata.

Diversa appare la questione relativa alla debenza dei contributi, richiesti negli anni da 2013 a 2017, riferiti ad annualità dal 2008 al 2016, e portati negli avvisi di addebito analiticamente elencati alla pag. 4 della memoria di costituzione e risposta, ai punti da 11 a 15, notificati tra il 10/02/2015 ed il 05/10/2017, relativi a contribuzione fissa in tesi omessa dal novembre 2008 al dicembre 2016, con notificazioni perfezionatesi per compiuta giacenza o per ritiro da parte di soggetto addetto alla ricezione degli atti (cfr. docc. da 6 a 10 fascicolo parte opposto).

Tali debiti previdenziali appaiono irretrattabili, in ragione dell’omessa impugnazione degli avvisi di addebito nel termine perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999, ovvero di 40 giorni dalla notifica dell’avviso.

Non appaiono preclusive, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione degli avvisi, le deduzioni giuridiche avanzate dalla difesa di parte opponente.

La fondatezza della domanda di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di iscrizione alla Gestione Commercianti non può, difatti, in assenza di tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito, consentire la contestazione sine die dei crediti portati nei titoli dell’Istituto, risultando i due accertamenti collocati su piani giuridici distinti ma non incompatibili. La ricorrenza dei presupposti normativi della iscrizione alla Gestione Commercianti rappresenta, difatti, al contempo, presupposto giustificativo della suddetta iscrizione e fondamento giuridico sostanziale della riscossione coatta della pretesa contributiva inassolta, mediante emissione di avvisi di addebito con la conseguenza che, una volta attivato tale potere di riscossione coattiva, la contestazione dei relativi presupposti deve avere luogo sotto forma di motivata e tempestiva censura di merito dell’avviso, avuto riguardo al termine di cui all’art. 24 cit..

Sotto altro profilo, tardive appaiono le contestazioni relative alla presunta omessa o invalida notificazione degli avvisi di addebito. Parte ricorrente allega di aver appreso dell’esistenza degli stessi dalla consultazione del proprio cassetto previdenziale, non muovendo, tuttavia, censure, in sede di ricorso introduttivo, avverso l’inesistente o invalida notificazione dell’atto esecutivo prodromico. Consta, per altro, che le notificazioni siano risultate validamente eseguite, per ricezione di addetto al ritiro o per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultando pertanto un valido indirizzo di domiciliazione dell’opponente nel quale la stessa riceveva la corrispondenza a sé diretta. Essendo, pertanto, tutte le notificazioni relative agli avvisi eseguite in data tra il 10/02/2015 ed il 07/10/2017, e l’odierna opposizione incardinata con ricorso depositato il 29/03/2018, risultano precluse le doglianze di merito relative agli avvisi, id est la insussistenza dei requisiti normativi e l’erronea applicazione del regime sanzionatorio, con conseguente irretrattabilità del credito portato negli avvisi.

“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lg. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso d.lg. n. 46 del 1999 è fissato in quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (Trib. Milano, sez. lav., 14 dicembre 2015, n. 2746).

Il parziale accoglimento della opposizione induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, con conseguente condanna di INPS al pagamento della restante metà delle spese di lite, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro dr., definitivamente pronunziando sulle domande proposte da XXX, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

in parziale accoglimento dell’opposizione, accerta e dichiara l’insussistenza dei presupposti di iscrizione di XXX alla Gestione Commercianti; dichiara inammissibile per intervenuta decadenza l’opposizione agli avvisi di addebito di cui è causa; dispone la compensazione, nella misura di un mezzo, delle spese di lite e, per l’effetto, condanna INPS al pagamento, in favore di XXX, della restante metà delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre metà del contributo unificato ed accessori di legge.

Milano, 25/01/2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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