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Divisione di beni appartenenti a diverse comunioni

Divisione di beni oggetto di comproprietà appartenenti a diverse comunioni, possibilità di procedere ad un’unica divisione, consenso

Pubblicato il 14 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 14/2019 pubblicata il 11/01/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da: XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., come da procura in calce all’atto di citazione

ATTRICE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv., come da mandato a margine della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale

CONVENUTO

e nei confronti di ZZZ S.P.A.

LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE CONCLUSIONI

I difensori hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2018.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato XXX conveniva in giudizio YYY perché, accertato e dichiarato il diritto a procedere alla divisione dei beni in comproprietà con il convenuto, di questi venisse disposta la divisione “in natura, essendo gli stessi comodamente divisibili, salvo eventuali conguagli, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza” e venisse, quindi, disposta l’assegnazione, in suo favore, “in proprietà esclusiva di una porzione di beni equivalente al valore della quota del 75% del totale” (comprendendovi anche quanto già sostenuto, in termini di spese, per la pratica di concessione in sanatoria e per la ristrutturazione dell’immobile destinato ad uso abitativo) con particolare riferimento, in ogni caso e fino alla concorrenza della propria quota di spettanza, all’immobile destinato ad uso abitativo censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio , Particella e Particella , Sub , graffato con particella , Sub , Categoria , Classe , di vani 8,5 ed alle sue pertinenze, alla tettoia e alla corte adiacente censite al N.C.E.U. del Comune di al Foglio , Particella , Categoria C/7, Classe , di mq. 34, ai terreni cosiddetti “denominati ***” (censiti al N.C.T. del Comune di tutti al Foglio , rispettivamente Particella , Classe , di are e centiare , Particella , Classe , di are e centiare e Particella , Classe , di are 13 e centiare 80) e, infine, al terreno in Località “***” (censito al N.C.T. del Comune di al Foglio , Particella , Classe , di are e centiare 10).

YYY, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla divisione del compendio ereditario, né all’assegnazione in proprietà esclusiva all’attrice dell’immobile adibito a civile abitazione rappresentando, peraltro, l’opportunità che le rispettive quote di spettanza – e cioè il 75% in favore della Signora XXX e il 25% in proprio favore – venissero rispettate nel loro intrinseco valore economico ed introduceva, altresì, una domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto ed accertato il diritto ad ottenere il ristoro a titolo di mancato godimento della propria quota ereditaria a decorrere sin dai primi mesi del 2000.

Il convenuto concludeva, pertanto: in via principale, perché in accoglimento della domanda riconvenzionale, venisse accertato e riconosciuto il proprio diritto ad ottenere un congruo ristoro a titolo di mancato godimento della propria quota ereditaria a decorrere dai primi mesi del 2000 e, per l’effetto, l’attrice venisse condannata a corrispondergli a tale titolo la somma di €45.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore risultante dovuta all’esito dell’istruttoria; sempre in via principale, perché previo accertamento del proprio diritto ad ottenere il valore della propria quota di 1/4 del compendio ereditario, venisse disposta la divisione in natura dei beni nel rispetto delle quote di spettanza dei coeredi, con assegnazione in proprio favore in via esclusiva di una porzione dei beni corrispondente alla propria quota di 1/4, con preferenza – nei limiti consentiti dalle qualità naturali dei beni medesimi – per l’accorpamento degli stessi per salvaguardarne l’unitarietà; in subordine e per l’ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale, perché accertato in ogni caso il proprio diritto ad ottenere la relativa somma, venisse disposta la divisione dei beni in natura ricomprendendo nella propria quota di 1/4 anche detta somma, con assegnazione in proprio favore di una porzione dei beni corrispondente a detta quota, maggiorata dell’importo di €45.000,00, sempre con preferenza per l’accorpamento dei beni.

Erano assegnati i termini ex all’art. 183, VI comma, c.p.c. ed a scioglimento della relativa riserva, nel rilevare come sui beni oggetto del giudizio di divisione gravassero l’iscrizione di una ipoteca giudiziale e di un pignoramento immobiliare ad opera dell’allora Banca *** S.p.A. ed a carico del Signor YYY, il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ZZZ S.p.a., già Banca di *** S.p.A..

All’udienza del 07.07.2016, rilevata la mancata costituzione in giudizio da parte del terzo, benché ritualmente evocato in giudizio, il Giudice ne dichiarava la contumacia.

Erano espletate prova orale e CTU tesa alla predisposizione di progetti di divisione ed all’esito la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Va premesso che non risultano contestate né le vicende che hanno determinato l’attuale contitolarità, in capo ad attrice e convenuto, del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa, né l’ammontare delle rispettive quote di comproprietà, pari al 75% quanto a XXX e al 25% quanto a YYY.

In ogni caso, dalla documentazione versata in atti si evince a conferma: che i beni oggetto di divisione risultano essere originariamente appartenuti in comproprietà al 50% ciascuno ad *** e ***; che alla morte del primo, padre dell’attrice ed a seguito della rinuncia all’eredità da parte del coniuge ***, la sig.ra XXX è divenuta proprietaria della suddetta quota pari al 50% del diritto di proprietà, già facente capo al padre; che alla morte di ***, la quota di sua spettanza del 50% del diritto di proprietà sui beni in questione è stata ereditata dalla moglie *** e dai figli YYY e ***, nella misura di 1/3 ciascuno; che alla morte di ***, i figli *** e *** hanno ereditato la quota pari alla metà ciascuno della quota di 1/3 facente capo alla madre, così divenendo titolari di una porzione pari ad 1/2 della quota del 50% del diritto di proprietà sugli immobili, originariamente facente capo a ***; che con atto rep. – racc. del 07.07.2005 XXX ha acquistato da *** la porzione di spettanza di quest’ultimo, pari ad 1/2 della suddetta quota del 50% del diritto di proprietà sui cespiti già facente capo a ***; che l’attrice risulta, di conseguenza, attualmente titolare della quota dei 3/4 del diritto di proprietà sugli immobili de quibus, mentre il convenuto è titolare della restante quota di 1/4.

Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un’unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve materializzarsi in uno specifico ed apposito negozio giuridico, da cui possa evincersi in modo inequivocabile tale comune volontà (Cass. n. 17576/16; n. 5694/12; Cass. 5-51992 n. 5798; Cass. 6-2-2009 n. 3029).

Nella specie, il problema – che si sarebbe potuto porre in astratto, tenuto conto che al momento del decesso degli originari comproprietari degli immobili per cui è causa, sigg.ri *** e ***, si sono venute a determinare una comunione ordinaria (tra la sig.ra XXX, titolare in via esclusiva della quota facente capo al padre a seguito della rinuncia della sig.ra *** all’eredità ed i coeredi di ***) ed una comunione ereditaria (tra i soli coeredi di ***) – non si pone in concreto sia perché all’esito delle successive vicende traslative che si sono sin qui descritte, la comunione del diritto di proprietà sulla massa dei beni oggetto di divisione si è venuta a concentrare in capo alle sole parti del presente giudizio, sia perché le stesse hanno in ogni caso espressamente consentito alla divisione unitaria di tutti i cespiti, concordando sull’ammontare delle rispettive quote e sulla necessità di procedere, per l’appunto, allo scioglimento unitario della comunione su tutti gli immobili.

Passando ora a scrutinare i profili di ammissibilità della domanda di divisione, deve ulteriormente premettersi che per giurisprudenza costante, nell’adire il giudice per ottenere lo scioglimento della comunione, è indispensabile l’allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell’ultimo ventennio, o quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell’azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l’esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c e 784 c.p.c. (v., tra le altre, App. Roma, 01.06.2011, n. 2480; Trib. Roma, 16.07.2004).

Nella specie, detta documentazione risulta regolarmente versata in atti ed anzi proprio dalla relazione notarile depositata dalla difesa dell’attrice è emersa la presenza dell’iscrizione di un’ipoteca giudiziale e di un successivo pignoramento da parte della Banca *** S.p.a. (oggi, ZZZ S.p.a.) nei confronti di YYY, aventi ad oggetto la quota di 1/6 del diritto di proprietà facente capo al convenuto sui beni in comunione.

Se ne deve inferire la piena proponibilità della domanda di divisione de qua, essendo state dimostrate tanto la piena contitolarità dei predetti cespiti in capo ad attrice e convenuto, quanto l’integrità del contraddittorio.

Dovrà, pertanto, disporsi lo scioglimento della comunione in essere tra le parti sugli immobili tutti, di cui in premessa.

Ai fini dell’attribuzione ai comproprietari del diritto di proprietà esclusiva sulla pars rei in base alla rispettive quote di comproprietà, questo giudice ricorreva a CTU tesa alla predisposizione di più progetti di divisione, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto l’aspetto dei passaggi motivazionali – vengono fatte interamente proprie dal Tribunale.

Vanno richiamati, al riguardo, i consolidati indirizzi in materia di divisione, essendosi ritenuto che la comoda divisibilità di un bene, ai fini della eventuale assegnazione in natura delle quote spettanti agli aventi diritto, ricorre quando, in relazione alla struttura del bene, sia possibile la formazione di un numero di quote omogenee eguale a quello dei condividenti e non quando le quote possibili siano inferiori, tenuto conto che le quote stesse devono essere suscettibili di autonomo e libero godimento, in relazione alla funzione originaria (v. Cass. 4111/96, 2170/97).

Nella specie, alla luce dei suesposti principi deve ritenersi la comoda divisibilità del compendio immobiliare, essendo possibile procedere – stante l’elevato numero dei beni immobili oggetto di divisione e la connessa facoltà di attribuirne una parte a ciascuno dei condividenti, come evincibile dalle risultanze peritali – alla formazione di quote omogenee uguali al numero dei contitolari e suscettibili, ciascuna, di autonomo e libero godimento, con conseguente possibilità di procedere alla attribuzione in natura dei cespiti.

Ed invero, il consulente – “esaminata la documentazione fornita dal Tribunale […] quella reperita direttamente […] e quella fotografica” – ha in prima battuta stimato che “il valore complessivo del compendio oggetto di divisione dato dalla somma del valore assegnato ai fabbricati e di quello riconosciuto ai terreni” è pari a totali €247.979,91 e, quindi, che il “75% di spettanza della sig.ra XXX” è pari ad €185.984,78 mentre il “25% di spettanza del sig. YYY” è pari ad €61.994,928, precisando altresì che “alla quota del convenuto va aggiunto il 25% del valore locativo dei beni da riconoscergli per il mancato godimento degli stessi per il periodo 2006/2017 (salvo che per la stalla delle pecore divenuta fruibile dopo la metà del 2014) cioè € 2.494,80 per i terreni e € 7.975,00 per i fabbricati per un totale di € 10.470,84; ed altresì sottratto il 25% delle spese sostenute dall’attrice per i suddetti beni cioè € 587,05”, di tal ché, “apportate tali correzioni, il valore spettante alle singole parti” è per la Signora XXX pari ad €176.100,99 (ovvero, €185.984,78, detratto l’importo di € 10.470,84 ed aggiunto quello di €587,05) e per il Signor YYY pari ad €71.878,71 (ovvero, €61.994,92 cui aggiungere l’importo di €10.470,84 e detrarre quello di €587,05).

Il tecnico provvedeva, altresì, a predisporre tre distinti progetti divisionali, dei quali il primo prevede l’attribuzione del diritto di proprietà dell’intero compendio immobiliare all’attrice, con versamento al convenuto della somma di €71.878,71 a titolo di conguaglio, il secondo l’attribuzione al convenuto del diritto di proprietà esclusiva sugli immobili indicati per un controvalore di €72.095,12, con attribuzione all’attrice del diritto di proprietà sui restanti beni ed il terzo l’attribuzione, del pari, al YYY del diritto di proprietà esclusiva sugli immobili indicati, per un controvalore di €67.845,88 e l’attribuzione all’attrice del diritto di proprietà sui restanti beni e la previsione di un conguaglio di €4.115,00 in favore del YYY.

Come si accennava poc’anzi, nella predisposizione dei progetti di divisione il CTU ha tenuto conto della quantificazione degli importi da riconoscere al YYY per il mancato godimento degli immobili in comproprietà in base al calcolo del valore locativo degli stessi, avuto riguardo alla domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata in sede di comparsa di costituzione e risposta.

La domanda riconvenzionale de qua risulta, invero, parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti, di cui appresso.

Va in prima battuta osservato come a nulla rilevi, al fine di stabilire il momento in cui è iniziato il godimento esclusivo dei cespiti da parte dell’attrice, la data di acquisto, da parte della sig.ra YYY, della quota facente capo a Luciano YYY di comproprietà sul compendio immobiliare, la circostanza in questione non escludendo in alcun modo la pregressa disponibilità materiale di detti beni in capo all’attrice.

Ciò posto, deve sul tema preliminarmente osservarsi che per giurisprudenza costante il comproprietario che – come nel caso che ci occupa, non essendo stata la relativa circostanza contestata dalla difesa dell’attrice nella prima difesa utile, ovvero in sede di udienza di prima comparizione in data 30.09.2015 e di memoria istruttoria n. 1 e comunque risultando, la stessa, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalle numerose lettere di contestazione allegate al fascicolo di parte convenuta – durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 20394/13).

Detto indennizzo per l’occupazione dell’immobile è dovuto, peraltro, dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo, esclusivamente a far tempo dal dì della relativa richiesta da parte dell’altro comproprietario, dovendo rilevarsi, altresì, che se è vero che l’uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, è tuttavia altrettanto vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l’uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili: ne consegue che se colui che utilizza in via esclusiva l’immobile comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell’utilizzare l’immobile, tuttavia, allorché il comproprietario abbia manifestato l’intenzione di utilizzare l’immobile, eventualmente in maniera indiretta, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dello stesso immobile (v., tra le altre, Trib. Roma, 22.11.2001).

Alla luce di tali principi, la domanda riconvenzionale va accolta limitatamente ai frutti civili maturati a far tempo dal 19.01.2006, data alla quale risale la prima lettera raccomandata a.r. (richiamata anche dal CTU) con cui il convenuto, a mezzo del proprio difensore, contestava il fatto di non essere stato, nella precedente estate, posto in condizione di accedere alle proprietà, contestualmente richiedendo alla sig.ra XXX di venire edotto dei frutti percepiti dalle proprietà stesse sin dal 1997 per distribuirglieli in quota e manifestando la propria intenzione di procedere alla divisione del compendio; al riguardo, essendo appena il caso di rilevare l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa di parte attrice, considerato che il suddetto termine risulta essere stato ripetutamente interrotto, oltre che per effetto della contestazione di cui sopra, con le raccomandate del 15.04.2008, del 10.02.2010 e del 25.07.2012 e con il fax del 20.10.2014, laddove il presente giudizio risulta incardinato il 20.04.2015, ciò che ha impedito la decorrenza di qualsiasi termine prescrizionale.

Né rileva quanto sostenuto da parte attrice circa l’asserito difetto di prova di un proprio uso dei beni finalizzato al conseguimento di utili e circa la sopravvenuta dichiarazione di inagibilità dell’abitazione a seguito degli eventi sismici del 2016, atteso che ai sensi dell’art. 820, II co., c.c. i frutti civili – nei quali va compresa l’indennità dovuta al comproprietario per il mancato godimento dell’immobile – hanno la funzione di corrispettivo del godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato (si veda, tra le tante, Cass. civ. n. 5504/12, concernente identica fattispecie): a tale criterio si è attenuto questo giudice, che ha tenuto conto, appunto, dell’uso da parte dell’attrice e del valore locativo in base alle indagini compiute dal consulente per immobili di analoghe caratteristiche.

In definitiva, parte attrice dovrà essere condannata a corrispondere a parte convenuta, per i titoli di cui sopra, la somma di €10.470,84, pari al 25% del valore locativo degli immobili non goduti nel periodo 2006/2017 (salvo che per la stalla delle pecore divenuta fruibile dopo la metà del 2014), di cui €2.494,80 per i terreni e €7.975,00 per i fabbricati, secondo quanto correttamente stimato dal CTU, il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla data della data della presente decisione non essendo, viceversa, dovuta la pure richiesta rivalutazione monetaria, atteso che pur venendo in considerazione un debito di valore, nella fattispecie il valore locativo dei beni è stato quantificato dal CTU all’attualità e la consulenza è stata depositata in data (20.12.2017) prossima alla decisione e comunque idonea ad escludere il verificarsi, nelle more, della svalutazione.

Va accolta, del pari, la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso della quota del 25% delle spese sostenute dalla sig.ra XXX per i suddetti beni immobili.

Per quanto attiene a tale ultima richiesta va osservato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, se non può invocare l’applicazione dell’art. 1150 c.c., che riconosce il diritto a un’indennità pari all’aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, può tuttavia – come mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria – pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune (v. Cass. n. 3617/87, n.12345/91).

In tale prospettiva, risultano nella specie documentate spese sostenute da parte attrice per €587,00: entro tali limiti deve, pertanto, ritenersi provata la relativa pretesa all’esito dell’istruttoria, quanto ai pretesi ulteriori esborsi le deposizioni dei testi escussi essendo risultate del tutto generiche ed inidonee, come tali, a fornire alcuna prova: ne segue che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all’attrice la suddetta somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.

Tornando all’attribuzione in proprietà solitaria della pars rei all’esito dello scioglimento della comunione, va rammentato che i tre progetti di divisione sono stati redatti tenendo conto del fatto che il valore complessivo del compendio oggetto di divisione, dato dalla somma del valore assegnato ai fabbricati e di quello riconosciuto ai terreni, è pari a totali €247.979,91, che la quota dei 3/4 di spettanza della sig.ra YYY è pari ad €185.984,78 e che la restante quota di 1/4 di spettanza del sig. YYY è pari ad €61.994,92.

Nell’elaborazione dei tre progetti il consulente ha, peraltro, ritenuto di dover aggiungere alla quota del convenuto quanto riconosciutogli per il mancato godimento degli immobili oggetto di causa e cioè il 25% del valore locativo dei beni avuto riguardo al periodo 2006/2017, pari a complessivi €10.470,84, nonché di dover sottrarre a detta quota il 25% delle spese sostenute dall’attrice per i suddetti beni cioè €587,05, così pervenendo ad un valore pari per la Signora XXX pari ad €176.100,99 (ovvero, €185.984,78, detratto l’importo di € 10.470,84 ed aggiunto quello di €587,05) e per il Signor YYY ad €71.878,71 (ovvero, €61.994,92, cui aggiungere l’importo di €10.470,84 e detrarre quello di €587,05).

Ragioni di carattere giuridico e logico-sistematico impongono, tuttavia, di tenere necessariamente separate le pretese, di cui sopra, siccome fondate su titoli comunque differenti e, quindi, di considerare come parametro per l’attribuzione del diritto di proprietà sui cespiti l’ammontare della quota dei 3/4 di spettanza della sig.ra YYY pari ad €185.984,78 e l’ammontare della restante quota di 1/4 di spettanza del sig. YYY pari ad €61.994,92, come originariamente quantificati dal CTU.

Ciò posto e nell’esercizio del proprio potere di assegnazione, mediante attribuzione, delle porzioni diseguali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 729 c.c., questo giudice ritiene di privilegiare il progetto indicato dal CTU al n. 3 del proprio elaborato, in applicazione del principio di cui all’art. 727 c.c., secondo cui le porzioni devono essere preferibilmente formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità, tra l’altro, di immobili di eguale natura e qualità in proporzione dell’entità di ciascuna quota, regola rispettata nel caso in esame, posto che le porzioni predisposte dal CTU risultano del tutto omogenee, comprendendo le stesse tanto fabbricati, quanto terreni di valore proporzionale alle rispettive quote, laddove appare, viceversa, sconsigliata l’adesione al progetto n. 1 (al quale avrebbe aderito il solo convenuto) che escluderebbe in radice l’attribuzione di immobili al convenuto e tenuto conto, altresì, del fatto che il progetto n. 3 risulta preferibile rispetto al n. 2, prevedendo un conguaglio in denaro inferiore a quello dovuto in relazione a quest’ultimo (cui avrebbe aderito la sola attrice), stante il tendenziale favor del legislatore per la divisione in natura (v. Trib. Savona, 03.02.2013) e la connessa necessità di evitare – o almeno limitare – conguagli in denaro, per quanto possibile.

Si aggiunga che entrambe le parti hanno sin dal principio concordato – soluzione abbracciata anche dal progetto n. 3 – in ordine alla attribuzione all’attrice del diritto di proprietà sull’immobile adibito a civile abitazione (ancora a pag. 9 della comparsa conclusionale la difesa del convenuto rileva che “Pacifico ed indiscutibile è pure che alla Signora XXX debba andare in assegnazione in proprietà esclusiva l’immobile adibito a civile abitazione: sul punto, peraltro, il Signor YYY non ha mai posto, infatti, alcuna eccezione e/o riserva di sorta, sin dal suo primo atto difensivo (ma, già prima ancora, in sede di mediazione”) controvertendo, viceversa, in ordine al valore economico da attribuire ai cespiti, elemento sul quale dirimente si è rivelata la CTU.

Dovrà disporsi, pertanto, l’attribuzione al convenuto del diritto di proprietà esclusiva sui seguenti beni immobili: Fabbricato rurale “Stalla ***” – foglio – part. ; Terreno denominato “***” – foglio – part. ; Terreno denominato “***” – foglio – part. ; Terreno denominato “***” – foglio – part. ; il tutto, per un controvalore di €67.845,88.

Il YYY dovrà essere, altresì, dichiarato tenuto a corrispondere all’attrice, a titolo di conguaglio, la somma di €5.850,96, pari alla differenza tra il valore dei cespiti allo stesso assegnati e l’ammontare della propria quota (€67.845,88€61.994,92), il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla data della data della presente decisione e sino al saldo effettivo non essendo, viceversa, dovuta la pure richiesta rivalutazione, atteso che per giurisprudenza in tema di divisione giudiziale, pur avendo il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario dell’immobile natura di credito di valore, lo stesso deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene (Cass. civ. n. 12702/07), ciò che si ritiene ragionevolmente di poter escludere nella presente fattispecie, in cui il valore delle porzioni spettanti ai contitolari è stato quantificato dal CTU all’attualità e la consulenza è stata depositata il 20.12.2017.

I restanti fabbricati e terreni dovranno essere, di conseguenza, assegnati nella piena proprietà alla sig.ra XXX che si vedrà, pertanto, attribuire il diritto di proprietà esclusiva sui seguenti immobili: FABBRICATI – FRAZ ***, PIANI T,1,2, uso RESIDENZIALE, fg. , part. , cat. A/3, classe , 8,5 VANI, part. , cat. A/3, part. , cat. ; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , cat. C/6, classe 2,00, 38mq; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , classe E.URBANO, 35mq.; FRAZ ***, PIANI T TETTOIA E CORTE ANNESSA, fg. , part. , classe ; mq.; TERRENI – ***, fg. , part. , classe , mq. ; 2 ***, fg. , part. , classe , mq. 1.620,00; 3 *** fg. , part. , classe, mq. 4.470,00; 4 ***, fg. , part. , classe , mq. 2.920,00; 5 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 2.540,00; 6 ***, fg. , part. , classe , mq. 2.210,00; 7 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 2.540,00; 8 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 4.610,00; 9 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 1.150,00; 10 ***, fg. , part., classe 1,00, mq. 4.250,00; 11 ***, fg. , part. 4, classe 3,00, mq. 2.530,00; 12 ***, fg. , part. , classe , mq. 6.090,00; 13 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.730,00; 14 ***, fg. , part. , classe , mq. 3.680,00; 15 ***, fg. , part. , classe , mq. ; 16 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 3.410,00; 17 ***, fg. , part. , classe , mq. 730,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 1.380,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 3.560,00; 19 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 3.180,00; 20 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 6.290,00.

Le domande formulate da entrambe le parti e volte ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca giudiziale e della trascrizione del pignoramento immobiliare, di cui alla relazione notarile in atti devono essere, infine, dichiarate inammissibili in quanto tardive, essendo state avanzate per la prima volta solo nei rispettivi scritti conclusivi.

La soccombenza reciproca giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, II co., c.p.c..

Non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di ZZZ S.p.a., non costituitasi in giudizio.

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di attrice e convenuto, in parti uguali tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in essere tra le parti, di cui in epigrafe, ogni differente domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

– dispone lo scioglimento della comunione in essere tra XXX e YYY sui seguenti beni immobili: FABBRICATI – FRAZ ***, PIANI T,1,2, uso RESIDENZIALE, fg. , part. , cat. A/3, classe 2,00, 8,5 VANI, part. , cat. A/3, part. , cat. A/3; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , cat. C/6, classe 2,00, 38mq; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , classe E.URBANO, 35mq.; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , classe E.URBANO, 110mq.; FRAZ ***, PIANI T TETTOIA E CORTE ANNESSA, fg. , part. , classe C/7; 390mq.; Fabbricato rurale “***”, foglio , part. , classe E.URBANO, mq. 110; TERRENI – 1 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 3.920,00; 2 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 1.620,00; 3 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 4.470,00; 4 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.920,00; 5 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 2.540,00; 6 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.210,00; 7 ***, fg. , part. , classe , mq. 2.540,00; 8 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 4.610,00; 9 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 1.150,00; 10 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 4.250,00; 11 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.530,00; 12 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 6.090,00; 13 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.730,00; 14 ***, fg. , part. classe 4,00, mq. 3.680,00; 15 ***, fg. , part. , classe U, mq. 2.460,00; 16 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 3.410,00; 17 ***, fg. 37, part. 46, classe 2,00, mq. 730,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 1.380,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 3.560,00; 19 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 3.180,00; 20 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 6.290,00; € 55.000,00; Terreno denominato “***”, foglio , part. , classe 3,00, mq. 980,00; Terreno denominato “***”, foglio , part. , classe 3,00 mq. 13.280,00; Terreno denominato “***”, foglio , part. , classe 2,00, mq. 2630,00;

– per l’effetto, attribuisce ad XXX, per i titoli di cui in motivazione, il diritto di proprietà esclusiva sui seguenti beni immobili: FABBRICATI – FRAZ ***, PIANI T,1,2, uso RESIDENZIALE, fg. , part. , cat. A/3, classe ,00, 8,5 VANI, part. , cat. A/3, part. , cat. A/3; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , cat. C/6, classe 2,00, 38mq; FRAZ ***, PIANI T, uso RURALE (STALLA ***), fg. , part. , classe E.URBANO, 35mq.; FRAZ ***, PIANI T TETTOIA E CORTE ANNESSA, fg. , part. , classe C/7; 390mq.; TERRENI – 1 ***, fg. , part., classe 4,00, mq. 3.920,00; 2 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 1.620,00; 3 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 4.470,00; 4 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.920,00; 5 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 2.540,00; 6 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.210,00; 7 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 2.540,00; 8 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 4.610,00; 9 ***, fg. 5, part. 145, classe 3,00, mq. 1.150,00; 10 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 4.250,00; 11 ***, fg. 36, part. 4, classe 3,00, mq. 2.530,00; 12 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 6.090,00; 13 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 2.730,00; 14 ***, fg. , part. , classe 4,00, mq. 3.680,00; 15 ***, fg. , part. , classe U, mq. 2.460,00; 16 ***, fg. , part. , classe 3,00, mq. 3.410,00; 17 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 730,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 1.380,00; 18 ***, fg. , part. , classe 2,00, mq. 3.560,00; 19 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 3.180,00; 20 ***, fg. , part. , classe 1,00, mq. 6.290,00;

– attribuisce a YYY, per i titoli di cui in motivazione, il diritto di proprietà esclusiva sui seguenti beni immobili: Fabbricato rurale “Stalla ***” – foglio , part. , classe E.URBANO, mq. 110,00; Terreno denominato “***” – foglio , part. , classe 3,00, mq. 980,00; Terreno denominato “***” – foglio , part. , classe 3,00, mq. 13.280,00; Terreno denominato “***” – foglio , part. , classe 2,00, mq. 2.630,00;

– dispone che il convenuto provveda a versare all’attrice, a titolo di conguaglio, la somma di €5.850,96, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo;

– accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, per l’effetto condannando l’attrice a corrispondere al convenuto, per i titoli di cui in motivazione, la somma di €10.470,84, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo;

– in accoglimento della relativa domanda, condanna il convenuto a corrispondere all’attrice, per i titoli di cui in motivazione, la somma di €587,05, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino all’effettivo soddisfo;

– dichiara inammissibili le domande formulate da entrambe le parti e volte ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca giudiziale e della trascrizione del pignoramento immobiliare, di cui alla relazione notarile in atti;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

– non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale di ZZZ S.p.a.;

– pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di attrice e convenuto, in parti uguali tra loro.

Rieti, 11.01.2019

Il Giudice

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