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Codice Civile
Codice Penale

Ricorso per ingiunzione, documenti allegati

Ricorso per ingiunzione, i documenti allegati devono considerarsi già prodotti tempestivamente nel giudizio di opposizione.

Pubblicato il 08 December 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2075/2018 pubblicata il 06/12/2018

Oggetto: Bancari

nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa da:

XXX, C.F., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. del Foro di e presso il predetto elettivamente domiciliata in, poi rappresentata da:

YYYY, (già ZZZ), C.F., in qualità di mandataria, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. e presso il predetto elettivamente domiciliata in;

– APPELLANTE – contro

KKK, C.F., rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. a e presso i predetti elettivamente domiciliato in;

– APPELLATO –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE: “YYYY quale mandataria di XXX, cosi precisa le proprie conclusioni: Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 158/2017 del 27.02.2017, pubblicata in data 28.02.2017, RG Tribunale di Novara n. 2709/2013, voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 638/2013 emesso dal Tribunale di Novara il 21.05.2013. In via subordinata: condannare parte opponente al pagamento in favore della Banca la somma di €169.490,41, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi al tasso contrattualmente convenuto. Con vittoria di spese, diritti e onorario di primo e di secondo grado. In via ulteriormente subordinata, anche in caso di rigetto delle domande di cui sopra: riformare la sentenza in punto liquidazione delle spese e dichiararle interamente compensate.”

PER PARTE APPELLATA: “In via preliminare: – rilevare e dichiarare l’improcedibilità dell’appello; – dichiarare la carenza di legittimazione attiva di JJJ, visto che nella premesse dell’atto di appello si dichiara che “in data 30/10/2015 JJJ ha conferito la gestione delle posizioni affidate in mandato (atto registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano) alla YYY (denominazione assunta da ZZZ come deliberato dall’assemblea straordinaria in data 30/10/2015, con verbale del Notaio).JJJ pertanto non è più titolare dell’eventuale credito nei confronti dell’appellato. Nel Merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. KKK, nella qualità di fideiussore della *** SRL, nonché la menzionata società (poi dichiarata fallita, con dichiarazione di estinzione del giudizio relativamente alla posizione del fallimento) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da XXX in relazione al saldo passivo di tre conti correnti intrattenuti dalla *** SRL, come meglio in atti indicati, per un importo complessivo di € 169.490,91, oltre accessori e spese.

2. Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto; la società, in via riconvenzionale, chiedeva inoltre l’accertamento di un proprio credito per somme indebitamente percepite dalla Banca, e la condanna di XXX al pagamento del relativo importo.

Gli opponenti proponevano istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto gli estratti conto, non accolta dal Tribunale.

3. Si costituiva ritualmente l’Istituto bancario, che chiedeva il rigetto dell’opposizione.

4. Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 158/2017 in data 28.02.2017, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da entrambi gli opponenti; compensava le spese di giudizio nella misura dei 4/5, condannando la Banca convenuta al pagamento della residua quota del quinto.

Il primo giudice riteneva in particolare che la Banca non avesse offerto adeguata prova del proprio credito, non avendo prodotto – tempestivamente – i documenti relativi ai rapporti dedotti in causa, seppure già prodotti in sede monitoria.

5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello YYY: lamentando con un primo motivo di impugnazione che il primo giudice abbia ritenuto tardivo il deposito dei documenti, già allegati al ricorso monitorio e nuovamente prodotti in sede di opposizione, seppure dopo i termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c. e che, di conseguenza, non abbia tenuto conto di tale produzione documentale, comprensiva dei contratti di c/c, degli estratti conto e della lettera 25/10/2010 contenente il riconoscimento di debito da parte della società, idonea prova della pretesa della Banca; lamentando con un secondo motivo di appello – per il caso di mancato accoglimento del primo – la carenza di motivazione in punto spese, che ha chiesto compensarsi integralmente tra le parti.

5.1. L’appellante ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con conferma del d.i. opposto, in subordine la condanna al pagamento delle somme portate dal d.i., e in ulteriore subordine la compensazione integrale delle spese del primo grado.

6. Si è costituito l’appellato KKK, che ha chiesto il rigetto dell’appello: eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di XXX, per essere stata la gestione della posizione oggetto di causa conferita (unitamente ad altre) alla mandataria YYYY; riproponendo le contestazioni già svolte in primo grado relative alla ritualità della produzione del fascicolo monitorio, perché effettuata oltre le preclusioni istruttorie di primo grado e non nella sua integralità.

7. Con atto depositato in data 23.1.2018 si è costituita YYYY, nella qualità di mandataria di XXX, facendo proprie e ratificando le difese della mandante.

8. All’udienza delli 22.5.2018 le parti hanno precisato le conclusioni definitive come in epigrafe riportate. La Corte ha assunto la causa a decisione, assegnando i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.

Infine, in data 12.10.2018 l’avv. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore di YYYY, in sostituzione dell’avv.: la costituzione deve ritenersi inefficace, in quanto tardiva, essendo intervenuta quando erano scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione preliminare sollevata da parte appellata, che contesta la legittimazione ad impugnare di XXX, è infondata. La Banca, nella sua qualità di mandante, mantiene la titolarità del rapporto dedotto in giudizio ed era pertanto legittimata a proporre appello.

2. Il primo motivo di appello formulato da XXX, univo avente ad oggetto il merito della controversia, è fondato.

E infatti da ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale a cui fa riferimento parte appellata, che riconduceva il fascicolo monitorio alle produzioni di parte, sì che la parte opposta era tenuta a curarne la produzione in giudizio entro la scadenza del termine di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.; in caso di inosservanza di detto termine, essendo maturate le preclusioni istruttorie, la produzione in giudizio del fascicolo monitorio era ritenuta inammissibile, in quanto tardiva, con l’effetto che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto decidere senza poter tenere in considerazione i documenti ivi contenuti (ex plurimis, Cass. n. 8955/2006).

2.1. Come successivamente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 – Rv. 635758 – 01), tale ricostruzione non teneva in debito conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura unitaria, seppure bifasica, per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all’opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo: da tale considerazione consegue, in applicazione del principio “di non dispersione della prova”, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, debbano rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado.

I documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono pertanto considerarsi già prodotti – tempestivamente – nel giudizio e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell’opposizione: il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell’opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.

Non si applicano quindi le preclusioni dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., bensì – almeno per i documenti prodotti in forma cartacea – le regole di cui all’art. 169 c.p.c., che dispone che il fascicolo di parte debba essere depositato al più tardi con la comparsa conclusionale, termine ampiamente rispettato da XXX: ha pertanto errato il primo giudice nel non tenere conto delle produzioni documentali della convenuta ai fini della decisione.

2.2. Né è condivisibile la contestazione dell’appellato per cui i documenti in questione non sarebbero utilizzabili perché irritualmente prodotti, e senza rispettare pedissequamente il protocollo concordato tra Tribunale di Novara e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; tale protocollo riveste una valenza meramente organizzativa ma certo non cogente, e i documenti già prodotti in sede monitoria risultano – correttamente –depositati telematicamente nella fase di opposizione, in allegato alla “nota di deposito del fascicolo della fase monitoria”, prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.

Infine, la mancanza di uno dei documenti indicati nella nota di deposito (il n. 8, che non risulta “caricato” a PCT), non comporta (come invece vorrebbe parte appellata con una tesi alquanto fantasiosa) che non sia stato prodotto “il fascicolo monitorio” bensì qualcos’altro, con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti perché “nuovi”: invero, irrilevante il doc. 8 ai fini della decisione, gli altri – rilevanti – documenti erano già stati prodotti in sede monitoria (e al riguardo non vi è contestazione) e quindi erano acquisiti al giudizio in ossequio al richiamato principio di non dispersione della prova affermato dalla S.C.

3. Tanto appurato, il credito vantato dall’appellante trova riscontro e conferma nella documentazione suddetta – contratti, estratti conto e – in particolare – nella lettera 25/10/2010 contenente un inequivoco riconoscimento di debito da parte della società; a tale riguardo non sono state sollevate dall’appellato specifiche contestazioni, in particolare con riguardo alla conformità tra i documenti prodotti con il ricorso monitorio e quelli prodotti in sede di opposizione, e il giudice di prime cure, pur ritenendo la – seconda – produzione tardiva, ha dato atto della suddetta conformità, con statuizione non oggetto di censura.

4. Per quanto esposto, l’appello deve essere accolto e, in riforma dell’appellata sentenza, l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 683/2013 emesso in data 21.5.2013 dal Tribunale di Novara, deve essere respinta.

Risultano assorbite le ulteriori domande e censure avanzate in via subordinata dall’appellante.

5. Le spese seguono la soccombenza: consegue la condanna dell’appellato al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di parte appellante, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 52.001 ad €260.000), e limitatamente alle fasi del giudizio effettivamente svolte

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G., la Corte d’Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza n. 158/2017 del Tribunale di Novara depositata il 28/02/2017;

RESPINGE l’opposizione proposta da KKK avverso il decreto ingiuntivo n. emesso in data 21.5.2013 dal Tribunale di Novara;

CONDANNA l’appellato KKK al rimborso, in favore dell’appellante XXX, rappresentata dalla mandataria YYYY, delle spese, che si liquidano:

per il primo grado di giudizio, in complessivi € 13.430,00 di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili; per il presente grado di giudizio, in complessivi € 9.515,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 12.10.2018.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

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