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Codice Civile
Codice Penale

Il creditore è libero di intimare tanti atti di precetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 3582/2018 pubblicata il 28/12/2018 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da: XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. […]

Pubblicato il 31 December 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3582/2018 pubblicata il 28/12/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I contro

YYY (C.F. ), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Motivi della decisione

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione – art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-

Con atto di citazione titolato in opposizione agli atti esecutivi ex art 615-617 cod. proc. civ. notificato per via telematica il 16.10.2017 il sig. XXX proponeva opposizione al precetto notificato il 27.9.2017 dal sig. YYY in forza della sentenza n. 635 resa da questo Tribunale di Firenze in data 17.2.2016 a definizione della causa rubricata sotto RG n. /2011 formulando le seguenti conclusioni:

“preliminarmente sospendere inaudita altera parte e prima dell’udienza di comparizione delle parti per i gravi motivi di cui in narrativa l’efficacia esecutiva del precetto notificato in data 27/09/017 e del titolo esecutivo sentenza n. 635/016. Accertare e dichiarare nullo/inefficace il precetto sopra indicato oggetto della presente opposizione con ristoro dei compensi di lite e condanna del convenuto al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.”.

In buona sostanza, l’opponente deduceva che il precetto notificatogli il 27 settembre sarebbe nullo e/o inefficace in quanto mero duplicato di altro già precedentemente notificato per il medesimo titolo ed oggetto di opposizione ancora pendente presso questo Tribunale di Firenze con prossima udienza fissata al 7.11.2017 iscritto al ruolo con RG n. /016; la notifica di detto secondo precetto sarebbe di poi altresì illegittima in quanto: a) fra le parti sarebbe intervenuto un accordo in forza del quale, a fronte del pagamento di Euro 30.000,00 da parte del XXX al YYY, questi avrebbe dovuto abbandonare tutte le controversie in corso fra le quali anche quella rubricata sub n. -2011 e definita con la sentenza n. 635 del 2016 e comunque b) avverso la sentenza n. 635 (e del Giudice che l’aveva redatta) era stata promossa querela di falso innanzi al Tribunale di Genova da parte di *** (moglie del XXX e legale rappresentante della *** S.r.l. condannata in solido nella sentenza).

Si costituiva ritualmente il sig. YYY con comparsa nella quale deduceva che: a) la tesi avversaria secondo la quale il creditore non avrebbe potuto proporre più azioni in virtù del medesimo titolo esecutivo era smentita da un insegnamento contrario pacifico; b) l’opposizione era palesemente inammissibile laddove pretendeva in questa sede (di opposizione appunto) di contestare nel merito il titolo stesso; c) nei fatti l’opposizione era infondata posto che l’inadempimento del XXX era non solo provato dalla documentazione versata in atti ma addirittura pacifico avendolo ammesso (rectius: confessato) il proprio difensore negli atti depositati nella causa definita con la sentenza n. 635 costituente titolo dell’opposto precetto; e) l’infondatissima opposizione, l’incredibile comportamento tenuto da controparte nei confronti di innumeri Magistrati del Tribunale di Firenze che sono stati oggetto di esposti al CSM, denunce e querele ex art. 221 cod. proc. civ., nonché il tono diffamatorio e comunque gravemente offensivo utilizzato nel libello avversario legittimavano la richiesta risarcitoria ai sensi degli artt. 89 e 96 cod. proc. civ.. Concludeva pertanto per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Firenze, in via pregiudiziale ed in tesi dichiarare l’opposizione ex adverso inammissibile e pertanto rigettarla, in ipotesi dichiararla infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e, per l’effetto, rigettarla. Respingere comunque in ogni caso qualsivoglia istanza di sospensione dell’esecuzione e/o del precetto e/o del titolo. Accertare e dichiarare che l’opposizione di XXX è stata proposta in violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. e/o con abuso del processo, conseguentemente condannare l’opponente al risarcimento del danno ai sensi del primo comma e/o al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma del predetto articolo 96 cod. proc. civ. e/o al pagamento del cd. “danno punitivo” nella misura che verrà ritenuta di Giustizia anche avvalendosi codesto Ecc.mo Tribunale dei poteri ad Esso concessi ex art. 1226 c.c. Laddove ritenuto che nel libello avversario siano state utilizzate espressioni sconvenienti od offensive ordinare ex art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione della frase “il presente precetto, che apparentemente sembra lecito, ma che di fatto è frutto di una truffa posta in essere dal convenuto opposto Sig. YYY con il patrocinio dell’Avv. *** a danno dell’attore Sig. XXX” e conseguentemente disporre a favore delle parti offese una somma a titolo di risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta di Giustizia anche avvalendosi codesto Ecc.mo Tribunale dei poteri ad Esso concessi ex art. 1226 c.c.. Laddove infine ritenuta la violazione, da parte opponente, dell’art. 88 cod. proc. civ. si compiaccia disporre ai sensi del secondo comma del predetto articolo.

Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.

Proposta l’opposizione ed iscritta la causa sul ruolo, a seguito della rinunzia al mandato del procuratore di parte attrice opponente depositato per via telematica in data 3.4.2018, in assenza di sostituzione del difensore, nessuno è più comparso per il sig. XXX e la causa, più volte rinviata per assenza dell’avversario, veniva infine chiamata all’udienza del 25.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.

In quella sede il convenuto opposto YYY concludeva conformemente alle conclusioni spiegate in sede di comparsa di costituzione e reiterate in separato verbale depositato in via telematica, depositava inoltre sentenza n. 84 del 2018 della Corte d’Appello di Firenze ed ordinanza dell’8.6.2018 del Tribunale di Genova.

Respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza costituente il titolo e ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva trattenuta in decisione con l’assegnazione del termine di 30 giorni per deposito delle comparse conclusionali e termine di legge per le repliche.

L’opposizione agli atti esecutivi svolta dal XXX risulta infondata.

Va innanzitutto rilevato che per pacifica giurisprudenza di legittimità il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo per l’importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l’esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti, circostanza neppure dedotta nel presente giudizio (ove invece, col precetto successivo o reiterato, si intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe comunque essere dichiarato invalido nella sua interezza). Deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio attività legittima purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, e tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione (ex pluribus Cass. 29 agosto 2013 n. 19876 Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).

Ciò posto, e venendo per così dire al merito dei motivi di opposizione, va detto che il YYY ha intimato atto di precetto fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale (nel caso in esame, peraltro, anche passato in giudicato).

Le relative statuizioni non sono pertanto sindacabili in sede di opposizione agli atti esecutivi, nella quale possono essere presi in considerazione esclusivamente la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione ad essi successivi. Tale opposizione è infatti diretta a contestare la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, deducendo la mancanza o l’irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo, vizi ed irregolarità dei quali nel presente giudizio manifestamente si omette di offrire la ben che minima prova.

Va infine disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. come formulata da parte opposta non avendo questa assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.

Le spese processuali debbono seguire la soccombenza e possono essere liquidate nei valori minimi come da dispositivo stante l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXX nei confronti di YYY, ogni contraria domanda, eccezione o difesa disattesa:

–  respinge l’opposizione agli atti esecutivi svolta da XXX;

–  condanna altresì XXX a rimborsare in favore di YYY le spese processuali del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi EURO 2.768,00, di cui EURO 810,00 per la fase di studio della controversia, EURO 574,00 per la fase introduttiva del giudizio, EURO 1.384,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in data 28 dicembre 2018 dal Tribunale di Firenze.  IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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