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Codice Civile
Codice Penale

Credito dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalto

Appalto, azione diretta proposta dal dipendente dell’appaltatore contro il committente, responsabilità solidale, azione sostitutoria eccezionalmente concessa.

Pubblicato il 01 December 2018 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Dott.ssa, all’udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO

TRA

XXX rappresentato e difeso dall’avv.to, come da procura in atti e da;

RICORRENTE

E

YYY S.R.L. ( c.f. ) assistito e difeso dall’avv. (c.f. ) e da avv. COMUNE DI ZZZ ( c.f. ) assistito e difeso dall’avv. (c.f. ) e da avv.

CONVENUTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.07.2016, il ricorrente su epigrafato conveniva , dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Trani, la YYY srl e il Comune di ZZZ, esponendo quanto segue.

Deduceva che dal 1.5.2015 era dipendente della “YYY” s.r.l. con sede in ***, e di essere addetto ai “servizi di pulizia” affidati in appalto alla detta “YYY” s.r.l. dal Comune di ZZZ , come da documentazione in atti; che era stato assunto con contratto di lavoro part-time per 32 ore di lavoro settimanali, inquadrato nel livello 2° del CCNL delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, con applicazione del parametro retributivo 109 previsto dal contratto integrativo per le imprese esercenti servizi di pulizia di Bari e provincia del 10.6.2013, pattiziamente applicato ai rapporti di lavoro de quo (cfr. verbale di cambio d’appalto, contratto individuali di lavoro e buste paga). Esponeva che la società resistente non aveva corrisposto le retribuzioni relative ai ratei di tredicesima mensilità anno 2015 ed alla quattordicesima mensilità anno 2015-2016, pertanto rivendicava il suo credito nei confronti della predetta e del Comune di ZZZ, soggetto appaltante, tenuto in via diretta e solidale al pagamento delle retribuzioni del ricorrente ai sensi dell’art. 1676 c.c. e dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, a titolo di otto ratei di tredicesima mensilità 2015 e quattordicesima mensilità delle seguenti somme di denaro, determinate applicando il parametro 109 ed i minimi tabellari previsti dal contratto integrativo per le imprese esercenti servizi di pulizia di Bari e provincia del 10.6.2013, pattiziamente applicato ai rapporti di lavoro de quo, per il complessivo importo di € 1673,20.

I convenuti non si costituivano, nonostante la ritualità della notifica.

Espletata attività istruttoria, la causa veniva decisa come da dispositivo.

La domanda è fondata.

La documentazione in atti comprova inequivocabilmente la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente con la società convenuta, come attestato dal verbale di cambio appalto e dal contratto individuale di lavoro, ove la sede di lavoro è espressamente indicata nel Comune di ZZZ, stazione appaltante quindi del rapporto de quo, oltre alla diffida al pagamento dei ratei di mensilità per cui è causa, inviata sia alla datrice di lavoro sia al Comune.

Inoltre su tali specifiche circostanze è stato deferito l’interrogatorio formale ai convenuti, non comparsi a renderlo, con gli effetti quindi dell’art. 232 cpc.

Il ricorrente ha quindi correttamente invocato la responsabilità di entrambi i convenuti per l’inadempienza contrattuale della YYY.

Tuttavia occorrono delle precisazioni effetto della ricostruzione e del coordinamento normativo.

Nel caso di credito dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti e subappalti, si deve distinguere a seconda che si tratti di contratti conclusi tra privati o con le pubbliche amministrazioni. ———-

Nel settore privato la norma cardine è l’art. 1676 cod. civ.

La norma configura un’azione sostitutoria eccezionalmente concessa, nei confronti del committente, agli ausiliari dell’appaltatore, per conseguire quanto è loro dovuto da quest’ultimo, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore stesso.

Tale azione non ha fondamento in un diritto di credito diretto degli ausiliari verso il committente, il quale sostituendosi all’appaltatore, soddisfa un debito altrui; né consente di qualificare il committente come un soggetto del contratto individuale di lavoro fra l’appaltatore e i di lui ausiliari.

Inoltre, l’art. 1676 cod. civ. si riferisce al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto; non anche a ulteriori crediti, sebbene relativi allo stesso rapporto di lavoro. Legittimati ad agire contro il committente sono soltanto coloro che abbiano prestato la propria opera di lavoro in regime di subordinazione con l’appaltatore; non anche i dipendenti del subappaltatore.

Infatti, tra subappaltatore e committente non vi è alcun rapporto diretto, né il primo ha verso il secondo azione diretta per il pagamento del compenso dell’opera, come, invece, avviene fra committente e appaltatore.

Tale disposizione normativa si applica in via analogica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del sub committente, perché: il subappalto altro non è che un contratto derivato ma con identica natura del contratto stipulato a monte; la ratio della norma è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di quest’ultimo, e tale esigenza ricorre identica sia nell’appalto che nel subappalto.

Invece, a garanzia dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati negli appalti – o nei subappalti – pubblici sono previsti specifici strumenti che, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono agli interessati di avere direttamente dall’amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d’opera, ovvero quelli previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

Va, infine, precisato che qualora i lavoratori non utilizzino gli strumenti previsti dalla suddetta normativa speciale, possono sempre fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all’art. 1676 cod. civ., che in base ad orientamenti consolidati e condivisibili della Suprema Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni.

Al riguardo è stato infatti affermato che:

a) l’art. 1676 cod. civ. – che consente agli ausiliari dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente per “quanto è loro dovuto” – si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nella L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, art. 357), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell’amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell’appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con la citata L. n. 2248 del 1865, art. 351 limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell’appaltatore e l’ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l’appaltatore – datore di lavoro; ne deriva che, nell’ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all’osservanza delle norme sulla contabilità della pubblica amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell’appaltatore nei confronti dell’ente committente (Cass. 10 marzo 2001, n. 3559 e, in senso conforme: Cass. 19 aprile 2006, n. 9048; Cass. 9 agosto 2003, n. 12048; Cass. 7 marzo 2008, n. 6208; Cass. 10 luglio 1984, n. 4051);

b) peraltro, l’azione diretta proposta dal dipendente dell’appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall’art. 1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).

Ne consegue che il ricorso all’applicazione dell’art. 1676 cod. civ., pur non consentendo necessariamente un completo ristoro del credito vantato dal lavoratore – a differenza della disciplina prevista dal codice degli appalti – comunque risponde ad una logica simile a quella della disciplina speciale – diversa, invece, da quella sottesa al D.Lgs. n. 279 del 2003, art. 29, comma 2, – in base alla quale il lavoratore agisce direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli, sia pure su basi diverse e con differenti effetti. (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2014, , n. 15432).

Infatti, circa la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti pubblici, norma di riferimento è l’art. 118, co. 6°, d.lgs. 163/06.

Il codice dei contratti pubblici sancisce sic et simpliciter un regime di responsabilità nell’ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore senza alcun vincolo temporale. Per quanto riguarda il rapporto tra committente e appaltatore rimangono appunto ferme le previsioni di cui all’art. 1676 cod. civ.

Il d.p.r. 207/10, regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163/06 prevede la possibilità per la stazione appaltante di intervenire in caso di inadempienza contributiva (art.

4) o retributiva (art.5) dell’esecutore o del subappaltatore.

L’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 opera a favore degli enti previdenziali per le irregolarità accertate nel D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva).

In tal caso, la stazione appaltante, secondo le istruzioni operative fornite dal Ministero e dagli Istituti (INPS, INAIL), provvede a comunicare a questi ultimi la volontà di sostituirsi nei pagamenti.

Quanto all’intervento ex art. 5, la stazione appaltante può sostituirsi alla parte inadempiente alla condizione che sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, co. 11°, ultimo periodo e 118, co. 3°, primo periodo, del codice dei contratti pubblici.

Ne deriva che, in mancanza di una clausola espressa sul pagamento diretto, si applica ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni l’art. 1676 cod. civ., comportante il pagamento da parte dell’amministrazione soltanto della retribuzione dei dipendenti dell’appaltatore non corrisposta alle previste scadenze.

In virtù di tale complesso di argomentazioni, deve quindi essere emessa la conseguente condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 1673,20, per i titoli di cui in narrativa, oltre accessori di legge.

Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, con ricorso depositato il 28/07/2016, nei confronti di YYY S.R.L. e Comune di ZZZ , così provvede: accoglie il ricorso e, per l’ effetto, condanna la YYY srl e il Comune di ZZZ, in solido fra loro, al pagamento di € 1673,20 in favore del ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori di legge;

condanna altresì i resistenti alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1200,00 oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.

Così deciso in Trani, il 09/10/2018

Il Giudice del Lavoro

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