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Codice Civile
Codice Penale

Beneficio di preventiva escussione della società

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile  Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa , ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 2751/2018 pubblicata il 28/12/2018 Nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014, pendente TRA XXX, rappresentato e […]

Pubblicato il 30 December 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile 

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2751/2018 pubblicata il 28/12/2018

Nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014, pendente

TRA

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;

–                   opponente – E

YYY, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv., in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;

–                   opposta – avente ad oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

XXX proponeva opposizione avverso il precetto notificato dalla YYY in data 13.6.2014, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 111.955,00 oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 2979/2013 emessa dal Tribunale di Roma in data 11.2.2013.

A fondamento dell’opposizione deduceva che il precetto gli era stato notificato personalmente, senza alcuna indicazione della qualità di socio accomandatario e che il pagamento della somma suindicata era stato intimato nei suoi confronti, senza che la parte creditrice avesse preventivamente tentato  l’escussione del patrimonio sociale della *** e XXX e C. s.a.s. ed in assenza della dimostrazione dell’insufficienza del patrimonio della società debitrice per il soddisfacimento del credito, in violazione del combinato disposto degli articoli 2304 e 2315 c.c..

Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell’opposizione, fosse dichiarata l’invalidità del precetto.

Si costituiva in giudizio la YYY che contestava la fondatezza dell’opposizione, rilevando che la sentenza n. 2979/2013 emessa dal Tribunale di Roma in data 11.2.2013 aveva pronunciato la condanna della *** e XXX e C. s.a.s. e di XXX, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 92.698,76 oltre interessi, in favore della YYY, sicchè la notifica dell’atto di precetto era avvenuta nei confronti dei soggetti che risultavano tenuti ad eseguire l’obbligo risultante dal titolo; che, peraltro, dopo la notificazione del precetto, erano state intraprese azioni esecutive unicamente in danno della società ***, in forza di atto di pignoramento presso terzi del 4 settembre 2014 a cui avevano fatto seguito le dichiarazioni negative dei terzi pignorati e che la predetta società risultava irreperibile presso la sede sociale risultante dalla visura camerale.

Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all’udienza del 17.9.2018, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all’esecuzione spetta all’opponente che intende contestare il credito l’onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l’efficacia del titolo esecutivo stesso.

In particolare, nella fattispecie in esame, il debitore opponente ha contestato il diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione nei propri confronti, sia in ragione dell’omessa indicazione della qualità di socio accomandatario della debitrice *** e XXX e C. s.a.s. nell’atto di precetto allo stesso notificato, sia per la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2304 c.c. e la dimostrazione dell’incapienza dello stesso.

Ciò posto, quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che la sentenza del n. 2979/2013 emessa dal Tribunale di Roma in data 11.2.2013, costituente titolo esecutivo di natura giudiziale, ha pronunciato la condanna della *** e XXX e C. s.a.s. e di XXX, “in solido tra loro”, al pagamento della somma di € 92.698,76 oltre interessi, in favore della YYY, sicchè l’atto di precetto è stato correttamente notificato sia alla società sia personalmente a XXX, quale soggetto coobbligato, senza che assuma rilievo la mancata indicazione della qualità di socio accomandatario dello stesso.

Passando all’esame dell’ulteriore questione dedotta dall’opponente, si osserva quanto segue.

La Suprema Corte ha riconosciuto (in un caso relativo ad una società in accomandita semplice) che il socio (accomandatario) al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società (in accomandita semplice), può proporre opposizione a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento (cfr. Cass., n. 15036 del 15.7.2005).

Inoltre, l’art. 2304 cod. civ. stabilisce che i creditori sociali, anche quando la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Per poter agire in via esecutiva sui beni dei singoli soci, è, quindi, necessario che il creditore provi di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale, attesa l’autonomia patrimoniale della società in accomandita semplice rispetto al patrimonio dei soci.

Nella fattispecie in esame, la YYY ha dimostrato di avere notificato, successivamente al precetto, atto di pignoramento esclusivamente nei confronti della *** e XXX e C. s.a.s., in data 9.9.2014. In particolare, la notificazione del suddetto pignoramento, effettuata presso la sede sociale risultante dalla visura camerale () non risulta andata a buon fine, avendo l’ufficiale giudiziario attestato di “non avere potuto notificare in quanto nominativo assente da citofoni, vane tutte le informazioni assunte in loco”. La creditrice ha, poi, allegato la dichiarazione negativa resa dal Banco di *** e quella resa dalla BCC ***, positiva per soli € 21,37.

Da ultimo, la YYY ha prodotto il verbale di pignoramento mobiliare negativo del 20.2.2018, dal quale risulta che l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto la sede della società, né sia riuscito ad acquisire informazioni circa la società ed i soci *** e XXX, nonché ulteriore atto di pignoramento presso terzi, la cui notificazione in data 7.3.2018 nei confronti della società non si è perfezionata per irreperibilità, ed ulteriori dichiarazioni negative rese dalla *** s.p.a. e da *** s.p.a..

Tali elementi confermano sia l’irreperibilità della società debitrice presso la sede legale sia la sua incapacità patrimoniale, tenuto conto, peraltro, delle ulteriori circostanze risultanti dalla visura camerale in ordine allo stato di liquidazione della *** e XXX e C. s.a.s. sin dal 12.3.2010 ed al  valore del capitale sociale, pari ad e 40.000,00, inferiore all’ammontare complessivo del debito e degli interessi derivanti  dal titolo esecutivo azionato.

Ciò posto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 civ.cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. Civ., n. 1040 del 16.01.2009).

Alla stregua di tali argomentazioni ed avuto riguardo agli elementi emersi nel corso del presente giudizio, si può ritenere che la creditrice YYY abbia dimostrato di avere rispettato la condizione di procedibilità, avendo tentato la preventiva escussione del patrimonio sociale, mediante la notificazione di ben due atti di pignoramento e l’esito negativo del pignoramento mobiliare, nonché mediante l’allegazione di altri dati fattuali atti a comprovare l’incapienza del patrimonio della società stessa e l’insufficienza di quest’ultimo a consentire il soddisfacimento  del credito vantato.

Consegue che può ritenersi validamente intimato il precetto nei confronti di XXX, quale obbligato in via solidale nei confronti della YYY per il pagamento del debito risultante dalla sentenza n. 2979/2013 del Tribunale di Roma.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, l’opposizione proposta da XXX deve essere rigettata, con conseguente accertamento della validità ed efficacia dell’atto di precetto intimato dalla YYY con atto notificato in data 13.6.2014.

Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), avuto riguardo all’attività processuale espletata ed alla natura della causa, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1)      rigetta l’opposizione proposta da XXX e, per l’effetto, dichiara la validità ed efficacia dell’atto di precetto intimato dalla YYY nei confronti di  XXX con atto notificato in data 13.6.2014;

2)      condanna l’opponente alla rifusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.815,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Cosenza, 28.12.2018

                                                                                        Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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