fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Interrompere il breve termine di prescrizione

Configurabilità, ai fini di interrompere il breve termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 cc, di atti diversi dall’azione giudiziale.

Pubblicato il 22 December 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I –

In persona del G.O.T ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3215/2018 pubblicata il 20/12/2018

Nella causa iscritta a RG. /2014 promossa da:

XXX, YYY,  ZZZ e KKK, quali eredi di JJJ, elett.te dom.ti in c/o lo Studio dell’Avv. che li rappresenta e difende giusta

mandato a margine della comparsa costitutiva

attori

Contro

HHH srl in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in c/o lo Studio degli Avv.ti, dai quali è rappresentata e difesa, anche

disgiuntamente tra loro, giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta e contro

QQQ spa (già PPP spa) in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in

c/o lo Studio dell’Avv. che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all’atto di citazione per chiamata di terzo

terza chiamata

conclusioni della parti: come da verbale di udienza del 30.01.2018 da aversi ivi integralmente ritrascritte.-

Motivi in fatto e in diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. JJJ ha citato in giudizio la HHH srl (già EEE srl), deducendo di avere acquistato autovettura per il corrispettivo di € 32.400,01,  risultata affetta subito dopo da difetti e problematiche  (infiltrazioni d’acqua), costituenti difetti di conformità, rimasti irrisolti nonostante vari interventi di riparazione  e sostituzioni di pezzi effettuati dalla convenuta; chiede quindi dichiararsi la risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo versato e subordinatamente la riduzione del prezzo di acquisto, nonché in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.-

La HHH srl si è costituita, eccependo preliminarmente la prescrizione  nonchè decadenza  della garanzia per vizi, anche ai sensi dell’art 132 Cod. Cons. (questioni ampiamente riproposte, alla luce dell’istruttoria svolta, in sede di conclusionali), e nel merito contestando la domanda attrice sul rilievo degli interventi e riparazioni svolte anche dietro autorizzazione ed assistenza tecnica della casa madre, all’esito dei quali non venne più riscontrata dal medesimo JJJ alcuna anomalia; contesta in ogni caso il mancato assolvimento dell’onere probatorio anche quanto alla domanda risarcitoria ed ha chiesto di chiamare in causa la PPP spa (QQQ spa), quale costruttore e importatore ufficiale (della quale era all’epoca concessionario autorizzato), per sentirla dichiarare responsabile di eventuali vizi e/o difetti dell’autovettura e quindi tenerla indenne di quanto eventualmente condannata a pagare all’attrice.-

Autorizzata la chiamata in causa, QQQ si è costituita, eccependo come nessuna comunicazione e/o informazione fosse mai stata inoltrata alla medesima, né dal consumatore né dal venditore,  ed in ogni caso la genericità e mancata prova della domanda, decadenza e prescrizione dei diritti azionati.-

In corso di causa deceduto il sig. JJJ  si sono costituiti gli eredi di quest’ultimo in sede di udienza 26.11.2016; attese le contestazioni veniva poi prodotto certificato di morte in udienza 6.7.17 ed in tale sede chiesta autorizzazione a depositare dichiarazioni di successione, istanza alla quale le altre parti non si sono opposte, né hanno successivamente sollevato ulteriori contestazioni e/o eccezioni circa la legittimazione (salvo che in conclusionali), talchè la dichiarazione di successione pur depositata successivamente è ammissibile e deve in ogni caso ritenersi sussistente la legittimazione attiva  ad agire in capo agli eredi costituitasi, richiamando anche quanto precisato in tal senso da Cass. 15031/2016.-

Quanto all’ eccezione preliminare di prescrizione:-

Nel caso di specie la domanda attorea viene svolta invocando la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 128-132 D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo); l’art.132/c.4 prevede la prescrizione di 26 mesi a decorrere dalla data della consegna del bene; nella fattispecie l’autovettura è stata acquistata il 20.12.11 (doc. 2) e consegnata in pari data; il termine prescrizionale risulta interrotto dalla lettera -racc.a.r. del 17.1.14 (doc. 3 fasc attoreo), con la quale l’attore contesta la sussistenza dei difetti di conformità e richiede la risoluzione del contratto, attesa la impossibile eliminazione, nonostante gli effettuati interventi, della problematica infiltrativa riscontrata.- La odierna citazione è stata poi notificata in data 28.10.14.-

Il punto focale della questione è se la cit. lettera abbia o meno effetto interruttivo della prescrizione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato sia dalla convenuta che dalla chiamata, in base al quale, trattandosi nella specie di diritti “potestativi” ex art. 1495 cc, solo l’azione giudiziale interromperebbe il termine prescrizionale.- La convenuta richiama sul punto copiosa giurisprudenza, ritenendo che lo stesso principio valga anche per i diritti ed azioni di cui al cod. consumo, essendo ontologicamente identici.  Va però rilevato, da un lato, che la giurisprudenza indicata fa espressamente salve proprio le fattispecie rientranti nell’ambito di applicabilità del codice del consumo(v. Cass. 19702/12 e da ultimo Cass. n. 23857/18) e, dall’altro, anche solo con esclusivo riferimento ai diritti ed azioni ex artt. 14901495 cc, l’orientamento giurisprudenziale non è conforme (v. nel senso richiamato dalla convenuta: Cass. 20705/17, 20332/07, 18477/03 e in senso opposto Cass. 9630/99, 18035/10; 22903/15: secondo quest’ultima non rileverebbe “che si tratti di un diritto “potestativo” riferito all’azione di cui all’ art. 1495 cc, in quanto la costituzione in mora riguarda pur sempre un’obbligazione a carico del venditore…avendo la…. esercitato il diritto di garanzia previsto dall’art. 1490 cc, reclamando l’adempimento di un obbligo di prestazione…” ). Ed infatti recentemente proprio sul punto la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite (v. Cass. sez. II 02/10/2018, n. 23857 che effettua un’ampia disamina sui vari orientamenti  giurisprudenziali : “La questione se siano configurabili, ai fini di interrompere il breve termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 cc, atti diversi dall’azione giudiziale, ed il contenuto di tali atti, nonchè il rapporto tra la garanzia – quale autonoma situazione sostanziale e processuale – ed i diritti e le azioni che da essa derivano, merita ad avviso del Collegio di essere devoluto alle sezioni unite di questa Corte”, precisando che:  “La risoluzione di tale questione postula peraltro, ad avviso del Collegio la definizione di altra controversa questione, pregiudiziale, vale a dire la qualificazione giuridica della “garanzia per vizi” nella compravendita e del rapporto tra le categorie generali della “garanzia” da una parte e delle situazioni giuridiche passive dall’altra, con esclusione evidentemente delle compravendite stipulate da un compratore qualificabile come “consumatore”(nel senso dell’art. 3, lett. a), C.Cons.) con un venditore “professionista” (ex art. 3, lett. c), C. Cons.) disciplinate dal Codice del consumo.” Ed ancora: “…. In particolare, sembra decisivo stabilire se la peculiare situazione giuridica designata dal codice civile come “garanzia per vizi” sia riconducibile alla nozione di obbligazione ex contractu, ovvero se, come affermato, seppur incidentertantum, trattandosi di enunciazione non direttamente connessa con il principio di diritto enunciato, dalla sentenza delle Sez. unite 13 novembre 2012 n.19702, in materia di accordo tra venditore e compratore volto all’eliminazione dei vizi, di “soggezione”, poichè espone il venditore all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita o alla sua caducazione, mediante l’esperimento dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitori  Il venditore deve subire tali effetti, che si verificano nella sua sfera giuridica ope iudicis, senza essere tenuto ad eseguire alcuna prestazione, a parte il “dare” o “solvere” derivanti dai doveri di restituzione o risarcimento. Ora, se si ritiene che la garanzia per vizi sia riconducibile non alla categoria dell’obbligazione, ma piuttosto alla soggezione, cui è correlata, dal lato attivo, una situazione giuridica di diritto potestativo in capo al compratore, da ciò sembra doversi fare discendere l’inidoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di atti quali la costituzione in mora e la contestazione dei vizi o di atti di riconoscimento del debito quali l’impegno ad eliminare i vizi, essendo all’uopo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale ……”).-

Questo giudice, a prescindere dalla suddetta questione devoluta alle Sezioni Unite e specificamente riferita alla garanzia per vizi di cui agli artt. 14901497,  ritiene che, trattandosi nella specie di domanda azionata ai sensi delle norme del codice del consumo (artt.129-135 D. Lgs, 206/05), non possa seguirsi l’orientamento giurisprudenziale indicato da parte convenuta (il che trova indiretta conferma nelle stesso laddove esclude dalla problematica le azioni riconducibili al codice del consumo: v. da ultimo Cass n. 23857/18).

Ciò proprio sulla scorta della normativa speciale dettata dal D.Lgs. 206/05, per cui l’obbligo gravante sul venditore di consegnare un bene conforme al contratto costituisce in base alle norme cit. (artt 129 e segg. D.Lgs. 206/05), non tanto l’oggetto di una garanzia in senso tecnico, quanto una specifica obbligazione gravante sul venditore/professionista, diversa ed autonoma, sia da quella avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, sia da quella di consegna del bene.- Si delinea una vera e propria obbligazione ex contractu a carico del venditore, inquadrandosi la responsabilità di quest’ultimo in termini di inadempimento di una autonoma «obbligazione di conformità».

Tanto è vero che  dalla stessa discende per il consumatore la esperibilità di una serie di rimedi, i primi dei quali (riparazione e/o sostituzione) consistono nel diritto a pretendere il ripristino della conformità del bene, ciò che depone a favore della qualificazione della riparazione o sostituzione del bene come diritto all’esatto adempimento in capo al compratore, estraneo invece al contenuto della garanzia per vizi codicistica (artt. 14901497 cc), mentre i “rimedi apprestati” da quest’ultima (riduzione del prezzo e risoluzione contratto) sono, in base alla normativa richiamata, richiedibili ed ottenibili dal consumatore solo in via sussidiaria rispetto al ripristino della conformità del bene.-

Atteso quanto sopra,  e così ricondotta la “ garanzia per vizi” di cui al cod. consumo alla categoria della vera e propria obbligazione ( e non tanto ad una soggezione cui è correlata dal lato attivo una situazione giuridica di diritto potestativo in capo al compratore), ne discende la piena idoneità ai fini interruttivi della prescrizione di atti quali la costituzione in mora e la contestazione dei vizi (come la lettera in esame del 17.1.2014), non essendo all’uopo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.-

Quanto all’eccezione di decadenza  per mancata denuncia dei vizi entro il termine di cui all’art.132 D Lgs. 206/05 (la convenuta sostiene che nessun intervento e nessuna segnalazione sono stati effettuati prima  del marzo 2013, data in cui risulta il primo intervento in garanzia), se da un lato risultano documentati in causa almeno due interventi riparativi effettuati in garanzia (v. da doc. 9 a doc. 12 fasc attoreo), dall’altro è stata raggiunta la prova dell’avvenuta segnalazione/denuncia al venditore delle problematiche riscontrate dall’attore subito dopo la consegna dell’auto.- L’attore infatti rilevò il verificarsi di infiltrazione d’acqua dal tettuccio  dell’auto poco dopo l’acquisto avvenuto il 20.12.11 e le segnalò al venditore HHH.- Ciò emerge dalle deposizioni testimoniali dei sigg.ri ***, ***, ***; in particolare quest’ultimo, nella qualità all’epoca di dipendente della HHH che curò l’acquisto dell’auto,  conferma: “… ricordo che appena ritirata l’auto mi aveva chiamato *** figlio del sig JJJ e mi aveva comunicato che…nella stessa stava gocciolando. ….lo ho indirizzato all’officina di riferimento di Genova della HHH. Avevo anch’io contattato il capo officina segnalandogli questa infiltrazione …so che poi il JJJ si è recato subito dopo le feste …c/o l’officina. I mesi successivi ricordo che simone mi ha contattato per tenermi aggiornato ed indicandomi sempre lo stesso difetto. Io lo rimandavo sempre nella stessa officina …so che l’autovettura è stata fisicamente nell’officina subito dopo le feste…non so poi quali interventi siano stati fatti”.- La circostanza (valorizzata dalla convenuta e dalla terza chiamata) che altri testi escussi, dipendenti della HHH (v deposiz. *** e ***), nel confermare gli interventi svolti dalla HHH sull’auto del 2013 e del 2014, documentati, escludano che ulteriori interventi siano stati effettuati in precedenza (per mancanza in causa della relativa documentazione),  non rileva ai fini della denuncia del vizio, posto che l’effettuazione di interventi e/o verifiche sull’autovettura (e/o ricoveri della stessa in officina) sono cose diverse rispetto alla segnalazione/denuncia del vizio. E se, in ipotesi, denuncia e intervento o denuncia e ricovero auto in officina, possono coincidere ed attestare le lamentele del cliente (come risulta dagli ultimi interventi effettuati: v. doc.9-12), ciò non esclude certamente che vi sia stata una denuncia/segnalazione, anche verbale, precedente, come confermato nel caso in esame dal *** e peraltro non escluso neppure dagli altri testi (deposiz. ***: “… non so se il JJJ abbia mai contattato direttamente il venditore che si era occupato della vendita dell’autovettura anche se non lo escludo…” )-

A quanto sopra deve aggiungersi che correttamente la HHH effettuò, in garanzia e senza alcuna spesa ed onere aggiuntivo per il cliente, ogni intervento possibile (nonché previsto anche dalla casa costruttrice QQQ) testo alla riparazione del difetto riscontrato, anche se senza risultato, posto che le infiltrazioni sono continuate e tuttora persistono, come confermato dalla CTU.- Gli interventi (sicuramente due) documentati in causa ( e confermati dai testi escussi: v. depos. ***, ***) sono quelli descritti sub doc. da 9 a 12 fasc attoreo, che tra l’altro espressamente riportano la indicazione della problematica riscontrata (“…contestaz. cliente infiltrazioni acqua nella zona anteriore..”). Dal documento 9 risulta il ricovero del mezzo dal 28.1.13 al 30.1.13 , in esso sono indicati lavori e pezzi in garanzia “anello tenuta e profilato in gomma” (intervento confermato dai teste *** e **** ). I doc. nn. 10, 11 e 12 in realtà coincidono e sono riferiti ad un unico intervento effettuato (ciò risulta dalla stessa percorrenza chilometrica ivi indicata in KM 46.025 e dal riferimento uguale nel doc. 11 e doc. 12 al “pre-ordine lavoro n. 446”): trattasi di intervento più lungo effettuato sull’autovettura ricoverata dal 23.12.13 al 7.2.14, nel corso del quale, come documentato, sono state effettuate tutte le verifiche tecniche del caso (prove idriche) e gli interventi riparativi con sostituzione pezzi,  come previsti dal bollettino tecnico 2301013 del  27.2.13   della casa madre QQQ.- Detto bollettino (così come il precedente datato 30.5.12  ivi richiamato) non rappresenta, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, uno specifico intervento svolto dalla HHH sull’auto, bensì una sorte di “specifica e/o circolare e/o guida tecnica” della casa madre prevista per la risoluzione di determinate problematiche sull’auto, come  confermato dai testi escussi e come evidente dalla lettura dello stesso.-  Risulta poi che detti interventi non siano stati risolutivi (v. doc., 3,4), come precisato dal CTU, che ancora allo stato conferma la sussistenza della problematica infiltrativa, talchè è stata poi  inoltrata la presente  citazione notificata il 28.10.14.-

Si osserva che la questione (posta dalle parti) se detti interventi costituiscano o meno riconoscimento dei vizi, valido agli effetti di cui all’art. 132/c.2 cod. cons., con la conseguente superfluità della denuncia del compratore prescritta a pena di decadenza (o di una eventuale sanatoria degli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l’omessa o tardiva denunzia) , non rileva nel caso in esame, posta comunque la avvenuta prova in merito alla denuncia effettuata subito dopo l’acquisto dell’auto delle problematica in esame. Si deve purtuttavia sottolineare che detti ripetuti interventi attestano indubbiamente la persistenza di una problematica e, senza che essi implichino ovviamente alcuna ammissione di responsabilità, certamente possono comportare un riconoscimento per quanto solo relativo alla materiale sussistenza del vizio (Cass. 6263/12; Trib. Padova 21/07/2016, Cass 18050/13).

Quanto alla sussistenza del difetto di conformità al momento dell’acquisto, nonché tutt’oggi, essa risulta pienamente  provata in causa.- Il  CTU ha confermato la presenza della problematica lamentata, spiegandone le cause e concludendo che: “Come accertato durante le operazioni peritali e descritto in relazione, le infiltrazioni lamentate sussistono sin dalla data di acquisto della vettura e derivano da un difetto di progettazione (guarnizioni sottodimensionate) insufficienti ad impedire le infiltrazioni”,e quindi inequivocabilmente ad un difetto di conformità del bene venduto. Ed è indubitabile che si tratti, nel caso in esame, di un difetto di conformità dell’autovettura, ove si consideri la tipologia del vizio ( assorbente, trattandosi di difetto di progettazione), e rilevato, altresì, che non può certamente ritenersi che la infiltrazione di acqua nei termini descritti dal ctu (v. perizia pag. 5,10 e chiarimenti in sede di udienza “… le infiltrazioni nella *** sono copiose nel senso che entra abbastanza acqua dopo circa 20 minuti di pioggia normale; se c’è una persona dentro questa deve abbandonare l’auto.” ) possa essere considerata una caratteristica dell’autovettura (fuoristrada), né tantomeno un difetto di lieve entità, posto che al contrario incide negativamente sul livello qualitativo del bene e sul tipo di prestazioni ordinarie che esso è in grado di fornire, sul normale impiego dello stesso mezzo, riducendone la possibilità di uso e così pregiudicando la sua idoneità ad essere utilizzato anche in condizioni metereologiche non ottimali.-

Discende, pertanto, la responsabilità del venditore in ordine al sopra evidenziato difetto di conformità, responsabilità il cui presupposto è la semplice sussistenza del difetto di conformità al momento della consegna del bene, indipendentemente dal fatto che sia ascrivibile o meno alla condotta colposa e/o dolosa del professionista e/o del produttore, o addirittura che derivi dal caso fortuito.-

Il CTU precisa poi che: “trattandosi di un difetto di progettazione, qualsiasi intervento riparativo sarebbe inutile in quanto il difetto consiste nelle guarnizioni non adeguate , per cui andrebbero sostituite con altre di maggiore spessore ma a tutt’oggi QQQ non ha provveduto a produrre guarnizioni più idonee, indicando come rimedio l’applicazione di nastro butilico e nastro spugnoso (neoprene) con il risultato esposto nella relazione. Qualsiasi altro intervento sarebbe un palliativo di poca durata come precedentemente indicato” “Tali interventi, sono stati effettuati dalla HHH Srl, in garanzia, ma, come si è potuto accertare, sono risulta insufficienti per la risoluzione del problema. Comunque, a parere del sottoscritto, quando un particolare risulta inadeguato (come nel nostro caso le guarnizioni,) la garanzia prevede la sostituzione del particolare non già un ripiego come nel caso che ci occupa. Inoltre, il sottoscritto fa osservare come la striscia di nastro spugnoso applicato sul bordo dei tettucci con lo sfregamento fra due parti mobili (tettucci) dovuto alla torsione del veicolo durante la marcia abbia in poco tempo logorato il nastro stesso rendendo inutile l’intervento eseguito. Comunque, l’intervento così come indicato, sembra più un ripiego da fare in economia su una vettura vetusta, non il ripristino di un difetto su una vettura nuova in garanzia. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che, per risolvere in maniera definitiva il difetto sia necessario che QQQ sostituisca le guarnizioni con altre di maggiori dimensioni. Tale intervento non è possibile quantificarlo in quanto allo stato attuale non esistono guarnizioni di nuove dimensioni”.

Ciò è stato ulteriormente confermato in sede di chiarimenti (ud. 22/11/2016): “Preciso che il difetto riscontrato consiste proprio nelle guarnizioni, non solo delle portiere ma anche dei due tettucci, inadeguate; … il rimedio consisterebbe nella sostituzione delle stesse con altre più appropriate ma che non risultano essere in produzione, come confermatomi dal tecnico *** – I rimedi suggeriti da *** ed adottati dalla HHH all’epoca sono infatti risultati inadeguati. A mio parere non esistono rimedi per eliminare definitivamente il difetto”.

Le valutazioni espresse dal CTU appaiono corrette e tecnicamente fondate; la consulenza risulta così esauriente e motivata, oltrechè confortata dagli ulteriori elementi probatori risultanti dalla istruttoria orale e dalla documentazione in atti, né emerge alcuna fondata ragione per potersi validamente discostare dalle conclusioni della stessa.-

Va inoltre rilevato, come evidenziato dal ctu ed emergente dalla documentazione agli atti (v. interventi riparativi effettuati in garanzia dalla HHH) e dalle deposizioni testimoniali,  che la convenuta non si è sottratta agli oneri ed obblighi quali venditore/professionista, avendo effettuato gli interventi riparativi possibili, nonché quelli appositamente suggeriti  e le prescrizioni tecniche consigliate dalla casa produttrice (v. “bollettino” sub doc 5 e prodotto all’esito di ordinanza di esibizione; CTU e deposiz. ***, ***, ***), risultati però insufficienti ai fini del ripristino della conformità, vista anche la tipologia del difetto chiarita dal ctu (di progettazione)  e la impossibilità di alcun intervento se non da parte della casa produttrice (con sostituzione di altre guarnizioni ad oggi inesistenti e non prodotte da QQQ),.-

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il difetto di conformità dell’autovettura, che consiste in particolare in  difetto di progettazione , è imputabile esclusivamente alla casa produttrice QQQ ,  nei cf. della quale il venditore finale –HHH- ha diritto di regresso ex art. 131 cod consumo (diritto che è tecnicamente qualificabile come rivalsa atteso che manca il presupposto del regresso rappresentato dalla responsabilità solidale).-

E’ pienamente fondata pertanto la domanda avanzata dalla convenuta nei cf di QQQ, atteso che dell’accertato  difetto di conformità è responsabile indubbiamente la casa costruttrice che ha prodotto e posto il bene (auto) in circolazione, nonché importatore ufficiale, (di cui la HHH era all’epoca concessionario autorizzato) e il venditore, come già sottolineato, risponde nei cf. del consumatore per il solo fatto della presenza di un difetto di conformità causalmente riconducibile a un’azione e/o omissione  delproduttore (e/o precedente rivenditore e/o intermediario) , di qualsiasi specie siano e natura tali azioni od omissioni siano, ed anche se non siano dovute a dolo o colpa.- Né rilevano le censure svolte da QQQ circa una eventuale mancata informazione e/o denuncia alla medesima da parte o del consumatore ( che è tenuto a svolgerle nei soli cf. del venditore), né tantomeno da parte del venditore medesimo (ciò rileva invece ai fini della liquidazione delle spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata): il diritto di regresso non è infatti condizionato all’osservanza di alcun onere di denunzia;  si prescrive (v art. 131/2 c.) entro il termine di un anno che decorre non dal momento in cui il difetto di conformità viene denunciato dal consumatore e neanche da quello in cui il consumatore  agisce nei cf. del venditore , bensì dal momento in cui viene completata dal venditore finale l’esecuzione delle prestazioni che incombono sullo stesso in favore del consumatore e quindi da quando ad es. quest’ultimo  ha riscosso le somme dovutogli a titolo di rimborso integrale o parziale del corrispettivo  versato per l’acquisto del bene. Ove anche si ritenesse sussistente un onere di chiamata in giudizio del proprio dante causa, questo è stata assolto nel caso in esame.

Inoltre, per quanto ciò non rilevi  (quanto sopra è infatti assorbente), va sottolineato che dalle deposizioni testimoniali emerge comunque che il problema dei veicolo e l’esigenza della riparazione vennero posti all’attenzione della casa produttrice: v. dep. *** : “ sono a conoscenza dei problemi infiltrativi dell’autovettura acquistata dal JJJ in quanto…ce li ha fatti presente in occasione  del ricovero dell’autovettura avvenuto il primo mi pare a febbraio 2013 come da doc. 5 ……..mi pare che sia stato fatto qualche mese dopo rispetto al febbraio 2013; un secondo intervento per le stesse lamentele del cliente….ricordo che abbiamo contattato la casa madre *** nelle persone del……ispettore ***; ciò facciamo quando  ci sono delle anomalie lamentate particolari…in occasione di un passaggio periodico dello stesso ho discusso il problema con l’ispettore…mi pare che in tale occasione ci abbia suggerito la procedura tecnica….. è possibile che abbiamo sostituito le guarnizione anche  in occasione del primo intervento…. …il bollettino costituisce una circolare della casa madre….”;

v.  dep. *** “…ricordo che sono stati effettuati due interventi….di cui uno il primo non risolutivo ed il secondo; per quest’ultimo avevamo chiesto appoggio all’ispettore della casa madre che ci aveva segnalato che c’era un’informazione tecnica su come risolvere il problema.- …ci aveva suggerito di utilizzare ed applicare un bollettino tecnico …che è quello sub doc. 5 che mi viene rammostrato e confermo essere stato quello che abbiamo seguito passo a passo per le riparazioni….Il sig. *** era stato da me contattato, prima del secondo intervento, per avere indicazioni su come risolvere il problema lamentato dal JJJ. Ed era stato infatti *** a suggerirci di seguire ed applicare il bollettino tecnico che noi abbiamo seguito”

Né si comprende in quali diritti QQQ potrebbe essere pregiudicata dall’asserito comportamento del venditore, posto che ai fini che qui rilevano il produttore (o precedente anello della catena) è tenuto a risponderne ex art 131 cod. cons..-

Il regresso comprende poi il rimborso di tutte le somme che il venditore finale debba versare al consumatore e cioè le somme che abbia dovuto restituire al consumatore a titolo di riduzione del prezzo o quelle che abbia dovuto versare  per adempiere le obbligazioni restitutorie e  di rimborso sorte in seguito alla risoluzione del contratto od ancora le somme corrisposte a titolo di risarcimento danno.-

Attesa quindi la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e la accertata impossibilità di riparazione (come visto) e/o sostituzione (vista la tipologia del difetto) e quindi del ripristino di conformità del bene, è accoglibile la domanda di risoluzione contrattuale entro i seguenti limiti:-

Il contratto deve essere dichiarato risolto e quanto alle conseguenze della risoluzione (la cui declaratoria comporta per il suo effetto retroattivo ex art. 1458 l’obbligo per ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta), ed in particolare alla determinazione dell’importo della somma da restituire (nell’ipotesi come in questo caso che il corrispettivo sia già stato versato), si osserva che:-

-Nel determinare l’importo della riduzione o, in questo caso,  la somma da restituire, deve tenersi conto ex art.130/c.8 Cod. cons. dell’uso del bene, che, nel caso di specie, risulta essere stato utilizzato fin dalla data dell’acquisto (20.12.2011), come emerge, oltrechè dalle deposizioni testimoniali, anche dai documenti allegati di intervento sul mezzo (v. doc. 10,11,12 ove sono indicati Km. 46.025) e dalla perizia (che riporta al 2016 una percorrenza di  Km 64.461 ).-  Si deve considerare quindi che l’auto (che a sua volta parte attrice dovrà restituire al venditore) non si trova più nello stato in cui si trovava al momento della consegna, essendo stata comunque utilizzata per parecchio tempo e avendo un valore ben diverso,  diminuito  e minore rispetto al momento della vendita (ed alla determinazione dell’originario prezzo), e non può realizzarsi, attraverso il meccanismo risolutorio (v. anche art 2037/2 e 3 c. cc  le cui disposizioni sono state ritenute applicabili  quanto alle conseguenze della risoluzione), un ingiusto arricchimento del consumatore .-

Tenuto quindi conto dell’utilizzo dell’auto dall’acquisto ad oggi e del minor valore della stessa, rilevato che dalla perizia (v pagg. 13 e v.  nonché dai chiarimenti resi in udienza 22.11.16) risulta un valore commerciale del veicolo (secondo listini ufficiali infocar 2016),  pari  ad € 17.300 (al 2016) e che lo stato dell’auto  è valutato “ottimo” (v perizia pag. 8), la  restituzione del prezzo viene determinata nella misura di € 17.500,00 ( il prezzo quindi deve essere restituito nell’importo sopra determinato, senza tenersi conto ovviamente dell’incidenza sul valore del difetto di conformità, valutato in € 2000,00 ).-

Attesa la natura di debito di valuta dell’obbligazione di restituzione del prezzo, sul relativo importo devono essere corrisposti solo gli interessi legali dalla data della domanda (notifica citazione).-

Come sopra precisato, poi,  dalla declaratoria di risoluzione del contratto, che comporta per il suo effetto retroattivo ex art. 1458 l’obbligo per ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, discende anche la restituzione da parte dell’attore alla convenuta dell’automobile in esame, in possesso di parte attrice e da riconsegnarsi a HHH srl .-

La richiesta risarcitoria formulata dall’attore per i disagi occorsi e l’impossibilità di utilizzare il mezzo causa i fenomeni infiltrativi, con richiesta di c.d. “fermo tecnico” e sul rilevo dei costi per noleggio auto sostitutiva, non è accoglibile.  Il lamentato disagio occorso, in assenza di alcuna dimostrazione su eventi specifici di danno, eventuali lesioni e/o specifici pregiudizi a persone o cose, non costituisce danno risarcibile , mentre l’asserito mancato utilizzo a causa delle infiltrazioni deve essere dimostrato, il che non è stato nel caso in esame (risultando al contrario l’utilizzazione della vettura nonostante i fenomeni infiltrativi) , né risulta provato alcun noleggio di auto sostitutiva,  né risultano allegati ancor prima che dimostrati ulteriori danni derivanti dal difetto di conformità.-

Fondata, come detto, per le considerazioni sopra svolte, la domanda di regresso/manleva della convenuta nei cf della terza chiamata QQQ, alla quale è imputabile il difetto di conformità, e che va quindi condannata a tenere indenne la società convenuta dalle statuizioni e conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza.  Le spese, incluse quelle di ctu, tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.- Le spese tra la convenuta e la terza chiamata vengono compensate per la metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo,  posto a carico di QQQ spa.-

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in persona del G.O.T., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1-In accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza di difetto di conformità, dichiara risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti avente ad oggetto autovettura ***, e per l’effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta alla restituzione in favore dell’attore dell’importo di €  17.500,00 = oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.-

2-                  Condanna parte convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in € 555,83  per esborsi ed 4.3000,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, ed oltre spese di CTU –

3-                  Accertato il diritto di regresso della convenuta nei cf. della terza chiamata, in ragione dell’imputabilità a quest’ultima del difetto di conformità, accoglie la domanda di manleva di HHH srl  nei cf. di QQQ spa, e per l’effetto dichiara tenuta e condanna  QQQ spa a tenere indenne la convenuta di quanto questa è tenuta a pagare in adempimento dei punti 1 e 2  del dispositivo.-

4. Compensa per la metà le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata e condanna QQQ spa al pagamento in favore della convenuta del residuo che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale , oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, come per legge.-

Respinge ogni ulteriore domanda.-

Genova, 20.12.2018                                                                           Il G.O.T.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati