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Enti pubblici, obblighi di manutenzione delle strade

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1726/2018 pubblicata il 28/11/2018 nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale per gli Affari […]

Pubblicato il 30 November 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1726/2018 pubblicata il 28/11/2018

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2010, riservata in decisione all’udienza del 10/01/2018 e vertente tra

XXX (C.F.), elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell’atto di citazione;

Attrice e

YYY S.P.A., in persona del legale rappresentanti pro tempore, Direttore Generale Affari Legali, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, XXX conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale YYY s.p.a., deducendo che: in data 27/10/2009, alle ore 08:00 circa, mentre percorreva a bordo della sua autovettura Fiat Panda, targata, la Strada Statale 18, in direzione Villa S. Giovanni-Scilla, giunta nei pressi del km (presso la Località), la sua autovettura veniva investita, nella parte anteriore, dalla caduta di un masso staccatosi dalla parete rocciosa sovrastante; a seguito dell’urto, ancora in stato di shock, veniva soccorsa da un passante ed aiutata ad uscire dal veicolo; il fatto veniva riportato dai quotidiani locali; sul luogo dell’evento intervenivano i Carabinieri, procedendo ai rilievi del caso, ed il personale dell’YYY, per rimuovere il masso; dalle informazioni assunte dal Comune di Scilla, era risultato che il tratto di strada in cui si era verificato l’impatto era di proprietà dell’YYY; a seguito dell’urto, la vettura riportava danni per la somma di € 4.679,08, superiori al valore commerciale del mezzo, pari ad € 800,00; aveva sostenuto la spesa di € 130,00 per la rimozione del veicolo e di € 129,00 per la sua rottamazione, sopportando peraltro un fermo tecnico di 9 giorni per il valore di € 500,00; aveva comunque corrisposto il bollo auto e il premio assicurativo, senza potere godere del mezzo, ed aveva dovuto subìre lo sforzo per recuperare un mezzo simile, per un importo determinato equitativamente in € 500,00; i danni complessivi all’autovettura erano quantificati in € 2.059,00; a seguito dell’incidente, aveva riportato un trauma alla colonna vertebrale cervicale, all’arto superiore sinistro, al ginocchio sinistro, e uno stato d’ansia; veniva dichiarata clinicamente guarita dopo 49 giorni di inabilità, e il danno biologico da essa patito era quantificato in € 11.839,96, secondo relazione medico-legale del dott. (€ 10.502,00 per danno biologico permanente all’8%; € 561,00 per inabilità temporanea assoluta per 13 giorni; € 776,88 per inabilità temporanea parziale al 50%; € 215,80 per inabilità temporanea parziale al 25%; € 80,90 per spese mediche documentate); aveva subìto, inoltre, un danno morale, perché a seguito del sinistro aveva patito “rilevanti sofferenze emotive quali: disturbi del sonno con incubi e risvegli notturni, suscettibilità, irritabilità, tendenza a reagire con emozioni intense, paura di risalire in auto, demotivazione, stato d’ansia cronica superiore alla media, tristezza, abbattimento morale, non accettazione del proprio stato”, avendo anche difficoltà a guidare un’autovettura, dovendosi continuamente fermare in sosta, a causa dell’ansia, quando conduceva un autoveicolo; tale danno morale andava quantificato in € 3.946,00; l’importo complessivo della domanda di risarcimento era, dunque, di € 17.925,86; a seguito degli scambi epistolari con l’YYY, che denunciavano l’accaduto, non otteneva alcuna somma; doveva ritenersi che l’YYY era responsabile del pregiudizio da essa patito, in virtù degli obblighi imposti all’Agenzia dagli artt. 14 e 31 del d. lgs. 285/1992 (Codice della Strada), a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., o in via subordinata e/o alternativa, ex art. 2051 c.c. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale, di: “accertare e dichiarare che l’evento produttivo dei danni subiti dall’attrice, per come descritto in narrativa, si è cagionato esclusivamente per il difettoso e/o carente stato di manutenzione dei luoghi ad opera dell’YYY s.p.a.”; “per l’effetto e di conseguenza, […] in via principale ai sensi dell’art. 2043 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell’art. 2051 c.c. […] condannare l’YYY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni a qualunque titolo subiti dall’attrice a causa del descritto evento, quantificati nella somma complessiva di € 17.925,86, o in quella maggiore o minore che il Giudice adito riterrà dovuta, anche in relazione alle risultanze processuali con riferimento al peggioramento o miglioramento delle condizioni dell’attrice, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal dì dell’evento sino al soddisfo”; “con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”; “inoltre, alla luce delle già evidenti prove documentali fornite che conclamano la responsabilità dell’YYY per l’evento emarginato, in caso di opposizione o resistenza della convenuta quantomeno in ordine all’an della domanda attorea, condannare la stessa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente in data 08/02/2011, l’YYY s.p.a., rilevando che: in capo ad essa sussisteva un difetto di legittimazione passiva, dal momento che il costone, dal quale si era staccato il masso precipitato sull’autovettura dell’attrice, era di proprietà di privati; il Capocantoniere, intervenuto sul luogo dell’incidente, aveva verificato che il masso era partito da una proprietà privata, posta al di sopra della rete di protezione apposta da essa convenuta sul costone fino ad un’altezza di 40 metri; aveva unicamente l’obbligo, imposto dall’art. 14 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), di provvedere alla manutenzione della strada e delle sue pertinenze, e non anche delle ripe laterali, della cui custodia va onerato il proprietario, secondo gli artt. 30 e 31 CdS; in ogni caso, non sussisteva in capo ad essa la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo stata la caduta del masso un evento improvviso ed imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito, che non le avrebbe consentito di agire in modo tempestivo, sì da evitare il danno lamentato nell’atto di citazione; la domanda dell’attrice per i danni alla sua persona doveva ritenersi spropositata nel quantum, dal momento che i Carabinieri sopraggiunti sul luogo dell’incidente avevano riferito al Capocantoniere che l’attrice non aveva riportato ferite, ma era stata accompagnata in ospedale per il forte spavento, sicché non risultava provato il nesso di causalità tra l’evento ed i presunti danni lamentati; la domanda di risarcimento dei danni all’autovettura era infondata, sproporzionata e non provata.

Chiedeva pertanto al Tribunale: “preliminarmente, accertato, dichiarato e statuito il difetto di legittimazione passiva della convenuta YYY spa nel presente giudizio, emettere provvedimento di estromissione della stessa”; “in subordine, sempre nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.

La causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni, e, all’esito dell’assunzione della stessa, anche a mezzo di CTU medico-legale.

All’udienza del 10/01/2018 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e il Giudice riservava la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

***

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti che seguono.

L’art. 14, c.1, del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), stabilisce che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

In virtù di tale disposizione, gli enti proprietari hanno precisi obblighi di manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, sì da poter essere qualificati come “custodi” delle stesse; ne consegue che la loro condotta è regolata dall’art. 2051 c.c., la cui disciplina “è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada” (Cass. Civ., sent. 8157/2009); nella sentenza appena citata, la Corte di legittimità ha censurato “[l’]errore [del giudice di merito] consiste[nte] nell’avere condotto l’indagine sulla responsabilità della pubblica amministrazione in relazione ai criteri di imputazione propri dell’art. 2043 c.c., anziché dell’art. 2051 c.c., al quale è estraneo ogni apprezzamento dell’elemento soggettivo della colpa”.

Del resto, è la stessa attrice che nell’atto di citazione fa riferimento all’art. 14 CdS sopra riportato, in virtù del quale la giurisprudenza di legittimità fonda la responsabilità del proprietario della strada ex art. 2051 c.c. (si veda atto di citazione, pag. 5, dove l’attrice precisa che “in via subordinata (e/o alternativamente alla norma indicata [art. 2043 c.c.]), la presente fattispecie, per le modalità con cui si è verificata, anche in considerazione della recente giurisprudenza della Suprema Corte, potrebbe anche esser inquadrata nell’archetipo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. (ad es. Cass. Civ. sez III, 20.02.2006 n.3651)”.

Ciò posto, giova ricordare che l’art. 2051 c.c. stabilisce un regime di responsabilità aggravata per il custode, il quale abbia il potere di fatto sulla cosa, ed il pieno controllo su di essa, in modo tale da poter eliminare i pericoli dalla stessa derivanti (ovvero, le conseguenze pregiudizievoli che possano derivare dalla cosa in , per la sua intrinseca pericolosità, senza che venga azionata o manovrata dall’uomo). Ricorrendo i presupposti in esame, la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa, su cui esercita il suo potere di fatto, è presunta, dovendo il danneggiato provare unicamente il nesso causale tra la res e il danno patito, oltre alla sussistenza del rapporto di custodia. Per superare la presunzione prevista ex lege dall’art. 2051 c.c., il custode deve dimostrare che il pregiudizio è stato cagionato da un fattore esterno che integri la fattispecie del caso fortuito.

Venendo all’esame della vertenza, in relazione all’accadimento storico dell’incidente, avvenuto (per quanto allegato dall’attrice nell’atto di citazione, non contestato dalla controparte, e viepiù confermato nei rilievi tecnico-descrittivi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Scilla, intervenuti sul luogo, e dalle spontanee dichiarazioni rese agli stessi Carabinieri da XXX – attrice – e da *** – che aveva soccorso la stessa a seguito dell’impatto – all. 3 atto di citazione) in data 27 ottobre 2009, alle ore 08:00 circa, sulla Strada Statale 18, all’altezza del km 514, presso il Comune di Scilla (località), è possibile ricostruirlo dello stesso sulla base delle risultanze delle testimonianze e dei documenti versati nell’incarto processuale.

Il teste ***, che ha assistito all’incidente verificatosi “la mattina ad ottobre 2009”, dal momento che stava percorrendo la SS18 da Scilla verso Villa S. Giovanni, ha riferito: “La signora a bordo di una Fiat Panda bianca percorreva in senso inverso di marcia rispetto al mio, cioè andava verso Scilla. Ho visto un masso più grande di una ruota di macchina staccarsi dal costone e cadere proprio, colpendolo, sul veicolo guidato dalla sig.ra XXX. Il masso ha colpito la parte anteriore della macchina”; “Il masso si è staccato da un’altezza di oltre 10 metri”; “Non mi sono accorto subito se ci fosse il reticolato a protezione della parete rocciosa perché con gli occhi ho seguito il percorso del masso. Ho soccorso la signora e mi sono accorto che sul reticolato posto a protezione della parete rocciosa, che c’era quindi, vi era un evidente squarcio che riconosco nelle foto 1 e 2 della memoria attorea 183 n. 2 che mi vengono mostrate”; “Sono stato io a portare la signora alla guida della Panda presso l’Ospedale di Scilla”; “Il masso ha distrutto la parte anteriore della macchina che con il peso ha fatto una capriola”; “La signora era in evidente stato confusionale. Quando mi sono avvicinato non l’ho immediatamente vista. È stata la signora stessa a farmi un cenno con la mano. A quel punto ho cercato di aiutarla ad uscire dall’abitacolo. Ho dovuto proprio tirarla fuori perché era bloccata all’interno dello stesso impaurita ed in stato di shock. Ho portato la signora in Ospedale con la mia vettura mentre quella danneggiata è rimasta sul luogo dell’incidente. Aggiungo che la signora non sanguinava, non si teneva in piedi ed era tutta dolorante”; “L’ho lasciata in Ospedale sotto la cura dei medici. Ho aspettato l’arrivo dei familiari e sono andato via”.

Il teste ***, che nell’ottobre del 2009 ricopriva la carica di assessore presso il Comune di *** con delega ai servizi sociali, ha dichiarato: “Ricordo che ero in Comune, di mattina, e arrivò una telefonata con la quale ci fu detto che c’era stato un incidente sulla statale 18 a causa della caduta di un masso dalla parete rocciosa. Mi sono recato sui luoghi di causa e lì ho trovato i Carabinieri. Ricordo che la macchina colpita era una Panda di colore bianco e che il masso era caduto sulla parte anteriore della vettura”; “Alzando lo sguardo ho visto il reticolato con una parte aperta. C’erano anche altre pietre staccate dalla parete ma trattenute dalla rete metallica”; “Riconosco nella foto n.1 della memoria del 29.4.11 il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro ed il reticolato squarciato”; “Il masso era abbastanza grande. Io l’ho visto a terra ma ho visto anche il colpo sulla macchina”. Il teste ***, funzionario YYY chiamato dal capocantoniere a seguito dell’incidente, ha riferito: “Sono stato chiamato dal capocantoniere […] in quanto si era verificato un incidente a causa del distacco di un masso che aveva colpito l’autovettura di una signora, che per come riferito dal capocantoniere si chiama XXX. Preciso di non aver assistito all’incidente e di essere intervenuto nei luoghi dopo circa un’ora dal verificarsi dell’incidente. Preciso di non aver visto la signora XXX ma solo la macchina della stessa che al momento del mio intervento veniva portata via da un carro attrezzi”; “Ho visto il masso sulla sede stradale e dopo che i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, la squadra di manutenzione dell’YYY ha provveduto alla rimozione e pulizia del piano viabile”; “Preciso che in quella stessa giornata unitamente all’ing. ***, in qualità di capo mastro, ho effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della rete metallica”; “Non ricordo se è stato rimosso un ulteriore masso in prossimità dei luoghi oltre a quello che ha colpito l’autovettura dell’attrice”.

Dall’esame delle testimonianze risultano riscontrate le allegazioni dell’attrice, e risulta chiarito che la sua vettura è stata investita nella parte anteriore, mentre percorreva la SS18 in direzione Villa S. Giovanni – Scilla, da un masso staccatosi dalla parete rocciosa adiacente il tratto di strada. Detta dinamica dell’incidente è confermata dai rilevamenti tecnico-descrittivi eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Scilla intervenuti sul luogo del sinistro, e dalle spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri stessi, oltre che dall’attrice, anche da *** (si veda all. 3 atto di citazione: l’attrice ha riferito: “Mi trovavo da sola, a bordo della mia auto di marca Fiat modello “Panda” di colore bianco targata PR615052, sulla ss 18 comune di Scilla proveniente da Villa San Giovanni in direzione Scilla. Giunta all’altezza ***** del predetto Comune, improvvisamente senza che me ne accorgessi, e senza il tempo di fare nulla, mi sono ritrovata un grosso masso che si era staccato dalla sovrastante parete rocciosa, sul cofano anteriore della mia auto”; *** ha dichiarato: “Mi trovavo da solo, a bordo della mia auto sulla ss 18 comune di Scilla in direzione Villa San Giovanni. Giunto all’altezza della c.da del predetto comune, esattamente al km, improvvisamente notavo che dalla soprastante parete rocciosa si staccava un grosso masso. Notavo che il masso quando arrivava a terra sulla sede stradale andava ad impattare sul cofano anteriore di un’auto che proveniva in senso contrario di marcia, rispetto a quello mio”).

Tanto chiarito in merito alla ricostruzione dell’accadimento storico, è da rilevare che secondo costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex plurimis, le sentt. 8157/2009, 24419/2009, 24529/2009, 12695/2010, 15720/2011, 16542/2012, 17095/2014), dei danni cagionati dal distacco di massi, finiti sulla carreggiata, risponde l’ente proprietario della strada ex art. 14 CdS: come già supra ricordato, sull’ente in parola grava la presunzione di responsabilità propria del custode ex art. 2051 c.c., il quale potrà superare la presunzione de qua mediante la prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, non pare superata questa presunzione. Ed infatti, è opportuno rilevare che in ordine alla custodia delle strade e delle pertinenze, esercitata dagli enti proprietari delle strade ex art. 14 CdS, la Suprema Corte, nella sent. 8157/2009, ha chiarito che è “configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”. Ha precisato, inoltre, che “ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato”.

Il tratto di strada interessato dall’incidente per cui è causa risulta esser caratterizzato da frequenti fenomeni di frane e cadute di sassi, per come è emerso dalle prove testimoniali acquisite: il teste *** ha dichiarato che sulla strada in parola “sia prima che dopo l’incidente si erano verificate frane e cadute di massi”; il teste *** ha riferito che “è vero che la strada dopo l’incidente è stata chiusa anche perché il fenomeno franoso ha riguardato altri punti della SS18”. Ne deriva che la repentina alterazione della res in custodia non possiede, nel caso in esame, i caratteri dell’imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso eziologico con i danni patiti dall’attrice. Peraltro, nella sent. 17095/2014, la Corte di Cassazione ha precisato che “la presenza della segnalazione di pericolo, unitamente all’esistenza di un muro di contenimento, dimostra che la caduta dei massi era evento assolutamente prevedibile, che l’ente [ha] il dovere di fare tutto il possibile per impedire”, escludendosi pertanto la configurabilità del caso fortuito. Nel caso di specie, la sussistenza del reticolato di contenimento è circostanza: a) non contestata dalla convenuta YYY; b) provata dalle testimonianze di *** (“sul reticolato posto a protezione della parete rocciosa, che c’era quindi”), *** (“alzando lo sguardo ho visto il reticolato”), dello stesso ***, funzionario dell’YYY (“ho effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della rete metallica”; “il reticolato del’YYY è predisposto per un’altezza di circa 30-40 metri”); c) rappresentata dalle fotografie prodotte tanto dall’attrice quanto dalla convenuta in allegato alle rispettive memorie ex art. 183, c.6, n.2, c.p.c.

Vi è poi da dire che, sebbene l’indagine sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinda dall’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al custode, dall’esame delle prove risulta ad abundantiam che l’YYY ha comunque tenuto una condotta di colpevole negligenza in ordine alla manutenzione della rete metallica, la quale presentava uno squarcio al momento dell’incidente, secondo quanto riferito dai testi *** (“mi sono accorto che sul reticolato posto a protezione della parete rocciosa […] vi era un evidente squarcio che riconosco nelle foto 1 e 2 della memoria attorea 183 n.2 che mi vengono mostrate”) e *** (“alzando lo sguardo ho visto il reticolato con una parte aperta […] riconosco nella foto n.1 della memoria del 29.4.11 il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro ed il reticolato squarciato”; “come amministratore posso dire che in quel tratto di strada, in varie parti il reticolato presentava e presenta squarci. Non so dire se nella specie quello oggetto di causa sia stato determinato dalla caduta del masso o da altri massi pericolanti”; “Quello che so è che in quel periodo e anche dopo abbiamo sollecitato l’YYY ad intervenire per riparare le reti protettive e mettere in sicurezza le reti rovinate”). Poco attendibile sul punto appare la testimonianza di ***, il quale ha riferito di non aver “visto alcuna apertura nella rete metallica”, dal momento che lo stesso ha precisato, ponendo egli stesso dubbi sulla bontà e chiarezza della sua percezione, “di aver visionato tale rete dalla sede stradale, in quanto non era possibile salire sul costone”, e “che vi era però una fitta vegetazione che in alcune parti copriva la rete metallica e, dunque, non posso riferire sullo stato della rete metallica nelle parti coperte dalla vegetazione”.

Tanto acclarato, quanto riguarda la domanda della convenuta, vòlta ad accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva in capo ad essa perché il masso si sarebbe staccato da un’altezza superiore ai 40 metri coperti dal reticolato di protezione, provenendo dunque da una proprietà privata, è da rilevare, in primo luogo, che l’YYY non ha fornito la prova della circostanza in esame. Ed infatti, le dichiarazioni del teste ***, il quale non era presente al momento del sinistro e non ha effettuato rilievi ed accertamenti tecnici sul posto, che ha riferito: “Da quello che mi è stato possibile vedere non ho visto alcuna apertura nella rete metallica e, pertanto, presumo che il masso si è staccato da un’altezza superiore a quella protetta dalla rete di rafforzamento corticale, ossia dal reticolato dell’YYY”;

“Il reticolato dell’YYY è predisposto per un’altezza di circa 30-40 metri”, contrastano con le quelle, già riportate, dei testi *** e ***, i quali hanno chiaramente parlato della sussistenza di uno squarcio nella rete. Più precisamente, ***, intervenuto nell’immediatezza per soccorrere l’attrice, ha precisato: “Il masso si è staccato da un’altezza di oltre 10 metri”. Dalle predette dichiarazioni, particolarmente rilevanti perché provenienti dall’unico testimone oculare del sinistro, il sasso risulta esser partito da un punto coperto dal reticolato alto 40 metri e risulta essere rotolato, arrivando sulla sede stradale attraverso uno squarcio presente nella rete di contenimento. Inoltre, è lo stesso *** a precisare (esprimendo dubbi sull’esattezza della sua percezione dell’integrità della rete, come già ricordato supra) “di aver visionato tale rete dalla sede stradale, in quanto non era possibile salire sul costone”, e “che vi era però una fitta vegetazione che in alcune parti copriva la rete metallica e, dunque, non posso riferire sullo stato della rete metallica nelle parti coperte dalla vegetazione”.

Peraltro, il capocantoniere dell’YYY, nella relazione di servizio del 27/10/2009 (all. 3 comparsa di costituzione e risposta), ha attestato che “il costone […] era protetto da rete metallica di protezione per un’altezza di circa 40 (quaranta) metri per cui si suppone che il masso sia partito da proprietà privata”, senza tuttavia precisare sulla base di quali elementi si fosse formata tale “supposizione”, né riferire alcunché in ordine allo stato del reticolato di protezione. Non sono sufficienti a provare che il masso sia partito da una proprietà privata le visure catastali allegate dall’YYY alla memoria ex art. 183, c.6, n.2, relative alle particelle nn. del foglio del Catasto del Comune di Scilla, non essendo stato provato che il masso si è staccato da proprietà privata e che gli immobili identificati con tali particelle siano esattamente quelli affacciantisi sul tratto di strada interessato dall’impatto per cui è causa; inoltre, val la pena di ricordare che “la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali” (Cass. Civ., sentt. 11115/1997, 5257/2011, 24167/2013).

Infine, quand’anche fosse stato provato dalla convenuta che il masso si era staccato da un fondo di proprietà privata, tanto non sarebbe stato comunque sufficiente per andare esente dalla responsabilità su di essa gravante ex art. 2051 c.c.: nella sent. 23562/2011, in ordine ad una fattispecie analoga a quella di specie, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che “essendo funzione primaria dell’ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art. 14) e spettando all’YYY, tra l’altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del quale segnatamente si occupano il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, artt. 30 e 31. Sta di fatto che l’Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati – i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. Tale prospettiva disvela l’assoluta inconsistenza dell’assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilità del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l’YYY doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici. Per quanto sin qui detto, invero, l’inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada, non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell’area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere – e caddero infatti – mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testè specificato, costituisce uno dei compiti primari dell’YYY”.

Ne consegue che la convenuta YYY s.p.a. è responsabile dei danni subìti dall’attrice.

Occorre procedere ora ad esaminare le richieste risarcitorie formulate da parte attrice. In premessa però della loro valutazione giova ricordare in diritto alcuni principi fondamentali.

In ordine al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., va rammentato che, alla luce delle direttive delineate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza del novembre 2008, n. 26972 (in senso conforme vedi anche Sezioni Unite 11 novembre 2008 nn. 26973, 26974, 26975) “il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; chiarendo altresì che “dopo che le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste sezioni Unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

Il danno non patrimoniale, ormai ulteriormente considerato, è risarcibile unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.) e precisamente: 1) quando il fatto illecito è configurabile come reato (nel qual caso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale prescinde dalla rilevanza costituzionale dell’interesse leso, il quale è penalmente tutelato); 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui espressamente la legge consente il ristoro del danno non patrimoniale, a prescindere dalla sussistenza di un reato (nel qual caso il diritto al risarcimento compete esclusivamente per i danni derivanti dalla lesione di interessi della persona tutelati attraverso la norma attributiva del diritto medesimo); 3) quando siano stati lesi diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale, nel qual caso il diritto al risarcimento compete a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la sua lesione sia grave (l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità, non essendo risarcibili le minime intrusioni inevitabilmente conseguenti alla convivenza civile) e che il danno non sia futile (cfr., Cass. Civ., sent. citata).

Dovrà pertanto procedersi ad una liquidazione complessiva adeguatamente personalizzata del danno, che partendo dall’accertamento medico-legale e dall’utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell’interesse leso, gravità della lesione e serietà del danno (cfr. Cass. Civ., sent. 24 settembre 2014, n. 20111: “Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale“, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale”).

La Suprema Corte (sent. 7 novembre 2014, n. 23778) ha precisato che: “Il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme”).

Ciò posto in iure, relativamente alla sussistenza del danno biologico, nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza medico-legale d’ufficio sulla persona di XXX al fine di accertare l’esistenza delle lesioni, il rapporto di causalità con l’incidente per come risultante dagli atti, l’entità e la durata dell’invalidità temporanea e l’esistenza o meno di postumi permanenti.

Il perito d’ufficio, a seguito degli accertamenti compiuti ed eseguite le opportune anamnesi, ha rilevato che l’attrice “presenta lieve algia del tratto cervicale con riferita sindrome vertiginosa. Presenta limitazioni funzionali nei movimenti di: iperestensione, iperflessione in direzione sagittale e laterale, torsione sull’articolazione atlo-occipitale”, “persistenza di disturbi posturali al collo in posizione supina e dolori alla torsione del tratto cervicale nei cambiamenti di posizione. L’atto della deambulazione o il cambiamento di posizione spesse volte provoca alla perizianda vertigini”, riferisce “parestesie ad entrambi gli arti superiori, sia in posizione statica che dinamica”, e che i sintomi in parola si sono manifestati subito dopo il sinistro del 27/10/2009. Il CTU ha poi precisato che “il grave incidente si è reso responsabile di un trauma psicogeno che si è realizzato con un brusco vissuto di morte espedito dalla perizianda, e successivamente per la condizione patologica in cui la stessa si è ritrovata innestando un grave disturbo psicogeno che presenta una ben determinata connotazione. La perizianda manifesta costante stato di paura, forte frustrazione e mette in atto massicce modalità difensive tipo ritiro sociale per cui i rituali di evitamento sono visti come unica risorsa di gestione”, “nel rivivere l’evento traumatizzante la perizianda va incontro a frequenti crisi di pianto con costante stato di agitazione psicomotoria e difficoltà di addormentamento con risveglio mattutino anticipato”, e che la signora XXX gli ha riferito, durante la visita, che “a seguito dei gravi problemi psichici insorti in esito al grande evento traumatico, ha dovuto sopportare l’allontanamento del marito a cui era profondamente legata conclamandosi ulteriormente il grave disturbo psichico”. Ha dunque concluso che la condizione psicopatologica dell’attrice “può definirsi come Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico di forma grave e complicata”, e che “l’assenza di condizione predisponente palesa un rapporto diretto con il sinistro”. Il perito d’ufficio ha ritenuto opportuno sottoporre la perizianda a visita psichiatrica presso il Centro di **** dell’ASP di ****, in esito alla quale le è stato diagnosticato un “disturbo depressivo maggiore cronico, forme da moderata o lieve a grave con melanconia, fino alla presenza di sintomi psicotici e agiti suicidari” (si ricordi, a tal proposito, che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore”: Cass. Civ., sent. 7243/2006; conformi le sentt. 21728/2006 e 16471/2009).

Il consulente tecnico ha poi rilevato, in contraddizione con quanto dallo stesso in precedenza riportato in ordine all’assenza nell’attrice di una condizione predisponente ai disturbi psichici diagnosticati, che la stessa gli ha riferito, in corso di visita, di “un pregresso lieve stato ansioso responsivo al trattamento farmacologico effettuato”, escludendone però la concausalità rispetto alle patologie derivate dall’incidente per cui è causa. Ha constatato che la signora XXX ha sofferto 20 giorni di inabilità temporanea totale e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché un danno biologico permanente nella misura del 75%, non cagionato da lesioni anatomo-funzionali, ma dal disturbo depressivo maggiore cronico. Ha ritenuto che l’evento traumatico abbia cagionato “una marcata riduzione dell’attività lavorativa” dell’attrice, la quale gli ha riferito che prima dell’incidente gestiva un’attività di ristorazione. Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate da XXX per la somma di € 81,00.

Il CTP di parte convenuta ha avanzato osservazioni critiche alla CTU, rilevando che il perito d’ufficio: 1) non ha indicato i parametri valutativi impiegati per giungere alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 75%; 2) ha disposto una visita specialistica neuropsichiatrica senza darne comunicazione alla convenuta stessa, in violazione del principio del contraddittorio; 3) è caduto in contraddizione, nel mutare la diagnosi della patologia psichica da “disturbo post-traumatico da stress cronico di forma grave e complicata” a “disturbo depressivo maggiore cronico”, appartenente ad una distinta categoria nosografica; 4) ha formulato un giudizio con una documentazione, quella allegata al fascicolo di causa, non sufficiente a provare un disturbo di natura depressiva grave, e riconducibile all’evento traumatico in lite, stante la presenza di sole due certificazioni sanitarie recanti la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress acuto”; 5) è altresì caduto in contraddizione nel rilevare – prima – l’insussistenza, nella perizianda, di una condizione predisponente al disturbo psichico diagnosticato – e in seguito – che la perizianda gli aveva riferito di un lieve stato ansioso antecedente all’evento traumatico (circostanza – quest’ultima – rilevante alla luce dell’“ampia indeterminatezza eziologica del danno psichico […] date le frequenti componenti concausali (preesistenze e compresenze psicopatologiche) che, come noto, molto spesso concorrono a determinare uno specifico quadro psico-patologico)”; 6) non ha compiutamente analizzato le mansioni lavorative espletate dalla perizianda, in relazione al presunto pregiudizio patito in ordine alla riduzione della sua attività lavorativa, anche tenendo conto di quali sistemi anatomo-funzionali siano stati interessati a seguito del trauma patito dalla stessa, e con quale intensità e frequenza.

In risposta alle predette osservazioni, il CTU ha segnalato che: aveva comunicato la richiesta di visita specialistica psichiatrica all’avvocato di parte convenuta, ***, con PEC datata 24/11/2015 (producendo copia delle comunicazioni intervenute via PEC); nell’accertare il nesso di causalità tra l’evento traumatico e il disturbo psichico della signora XXX, ha “effettuato una approfondita indagine anamnestica, la valutazione dell’evento traumatizzante particolarmente stressante per la malcapitata ed un attento esame psichico”, supportato dal parere dello specialista psichiatra cui aveva fatto visitare la perizianda, il quale aveva formulato la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore cronico”; ha applicato i corretti criteri medico-legali in materia di determinazione del nesso di causalità, al fine di ricondurre all’evento traumatico l’unica origine del disturbo psichico in parola, ed escludere componenti concausali; ha ribadito che l’evento traumatico aveva pregiudicato in maniera diretta ed esclusiva le potenzialità lavorative della perizianda.

Al fine di meglio comprendere alcuni passaggi e valutazioni medico-legali, con ordinanza depositata telematicamente in data 16/06/2016, venivano richiesti al CTU ulteriori chiarimenti. In risposta, il perito d’ufficio ha rilevato: che il danno permanente all’integrità fisica, subìto dall’attrice in conseguenza del sinistro, è pari al 3%; che la valutazione del danno biologico effettuata dal CTP dell’attrice è da considerarsi limitativa, alla luce delle risultanze della visita psichiatrica cui aveva fatto sottoporre la perizianda; di avere rispettato i criteri propri della medicina legale al fine di ricostruire il nesso eziologico tra l’evento in causa e il pregiudizio patito dall’attrice.

Con successive note medico-legali, il CTP di parte convenuta ha precisato che il danno permanente all’integrità fisica, patito dall’attrice, è quantificabile in misura non superiore al 2%, non risultando allegati al fascicolo dell’attrice documenti idonei a giustificare un aumento della percentuale in parola; ha rilevato altresì che le indicazioni fornite dalle Linee Guida del 2016 hanno previsto una percentuale superiore, fino al massimo del 3%, per le patologie afferenti alle lesioni fisiche patite dall’attrice.

Le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, riguardo la causalità con l’evento in causa e la quantificazione della compromissione della funzionalità biologica, non possono ritenersi convincenti. Si ricordi, a tal proposito, che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. Civ., sent. 5148/2011; conformi, ex plurimis, le sentt. 18410/2013 e 1294/2017).

Nella consulenza tecnica d’ufficio, depositata il 02/02/2016, il perito ha omesso di rispondere al quesito circa l’indicazione del “danno percentuale del danno anatomofunzionale in senso stretto ed il grado percentuale dell’eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, analizzando unicamente – come supra riportato – il presunto danno “dato da disturbo psichiatrico e non dato da lesioni anatomo-funzionali”.

Giova, a questo punto, ricordare la distinzione tra danno psichico, danno esistenziale e danno morale.

Il danno psichico è una lesione della salute mentale, consistente in una deteriorazione patologica dell’integrità psichica, cagionata da un evento traumatico: si tratta, in altri termini, di un danno biologico, comportante una duratura compromissione di una o più funzioni della personalità nello svolgimento della vita quotidiana. Il danno psichico è medicalmente accertabile, ed il nesso eziologico tra lo stesso e l’evento traumatico necessita di una prova particolarmente scrupolosa e rigorosa, atteso che il danno in parola può originarsi da molteplici fattori concausali, relativi alla personalità dell’individuo ed al suo modo di relazionarsi negli ambiti sociali, lavorativi, affettivi, culturali della vita. In altri termini, il danno de quo “presuppone la lesione dell’integrità psichica della persona, ossia un’alterazione patologica e scientificamente dimostrabile del fisiologico equilibrio psichico dell’interessato (ad es., uno stato depressivo), ovvero comunque una profonda, strutturale, endemica compromissione dell’ordinario tessuto esistenziale del danneggiato, sconvolto dall’illecito con proporzioni ed effetti dirompenti”: così Consiglio di Stato, sent. 2888/2018.

Il danno morale, invece, consiste nel “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” (Corte Cost., sent. 233/2003), conseguito all’evento dannoso, che si esplica nello sconforto e nella sofferenza che alterano la quotidianità del soggetto leso, ma in via solo temporanea, tanto da non poter configurare una patologia oggettivamente diagnosticabile.

Il danno esistenziale, infine, consiste nell’alterazione della quotidianità del soggetto leso, in riferimento alle sue abituali azioni, nei rapporti familiari, sociali, affettivi, lavorativi. Neppure il danno esistenziale è suscettibile di essere oggetto di diagnosi mediche.

Orbene, il danno psichico su cui il CTU ha concentrato le sue indagini non è mai stato dedotto dall’attrice, la quale nell’atto di citazione ha allegato di aver riportato “trauma alla colonna vertebrale cervicale, all’arto superiore di sinistra, al ginocchio sinistro, stato d’ansia”, deducendo poi di aver subìto, “in conseguenza del sinistro occorso […] danni di natura non patrimoniale (o danno morale)”. Ha precisato che “infatti […] a seguito dell’incidente, presentava e presenta a tutt’oggi rilevanti sofferenze emotive quali: disturbi del sonno con incubi e risvegli notturni, suscettibilità, irritabilità, tendenza a reagire con emozioni intense, paura di risalire in auto, demotivazione, stato d’ansia cronica superiore alla media, tristezza, abbattimento morale, non accettazione del suo stato […] A riguardo si tenga presente che l’attrice, a tutt’oggi, ha enormi difficoltà a guidare un’autovettura; si pensi che per spostarsi dalla località di Scilla a Reggio Calabria, tragitto che normalmente necessita solo venti minuti di auto, in quelle rare occasioni in cui la stessa attrice ha tentato di mettersi alla guida, ha impiegato circa tre ore e mezza in quanto costretta a fermarsi perché assalita da gravi attacchi di panico e stati d’ansia. Tale stato ha modificato drasticamente le abitudini di vita della signora XXX e non solo per quel che concerne la guida”.

L’attrice ha domandato, dunque, unicamente il risarcimento del danno morale/esistenziale, oltre al danno all’integrità psicofisica, quantificando il danno biologico permanente nella misura percentuale dell’8%. Del resto, le certificazioni prodotte dall’istante (si veda documento all. 8 atto di citazione) certificano quanto segue: il certificato del 30/10/2009, a firma dell’ortopedico dott. ***, l’affezione di “cervicalgia post-traumatica e toracalgia emitorace sinistro/posttraumatica”; quello del 13/11/2009, sempre a firma dello specialista in ortopedia, l’affezione “cervicalgia post traumatica” e la prescrizione di “ciclo di FKT laser e correnti tens in dieci sedute”; il certificato del 27/11/2009 del medesimo dott. ***, la stessa precedente affezione e prescrizione; infine, il certificato del 15/12/2009 certifica che la signora XXX “è clinicamente guarita con postumi dal riferito incidente stradale del 27/10/2009”. Anche questo certificato è a firma dello stesso medico, specialista in ortopedia, dott. ***.

Sono stati depositati altresì un certificato del 04/11/2009 del Centro di *** di, a firma del dott. ***, che rappresenta come diagnosi “disturbo post traumatico da stress acuto (incidente stradale del 27/10/2009)” e contiene una prescrizione farmacologica, ed un successivo certificato del 10/12/2009 del medesimo Centro a firma del dott. ***, che attesta reiteratamente che XXX “è affetta da disturbo post-traumatico da stress acuto”.

Orbene questi ultimi due certificati, per altro di data così ravvicinata all’evento di causa da non permettere di ricondurre ragionevolmente ad esso quella diagnosi, cristallizzano unicamente la situazione della signora XXX alla data delle relative visite.

Oltre a questi dati documentali – del tutto insufficienti – non v’è prova alcuna dello svolgimento di un percorso psicoteraupeutico e psicofarmacologico, idoneo al trattamento di patologie psichiche e dotato di requisiti di continuità, regolarità e serietà; né risultano effettuati test diagnostici mirati o analisi strumentali.

Inoltre, dalla prova testimoniale acquisita al processo, assai rilevante per la fonte (sorella dell’attrice), è emerso che l’attrice faceva già uso di ansiolitici, evidentemente per curare un disagio psichico preesistente, prima del sinistro in lite.

La signora *** ha infatti riferito: “Devo dire che mia sorella prima dell’incidente comunque soffriva un po’ di ansia”; “Mia sorella fa uso di farmaci ansiolitici. Ne faceva uso prima, ne fa uso adesso anche se in misura maggiore”.

Né il CTU ha ricostruito, in maniera seria e rigorosa, il nesso di causalità, secondo i criteri medico-legali e sulla base della documentazione in atti: ha rilevato che la perizianda gli ha riferito di “un pregresso lieve stato ansioso”, per il quale era stato disposto apposito “trattamento farmacologico”, senza debitamente indagarlo, limitandosi ad affermare che tale stato patologico anteriore non era “da […] mettere assolutamente in relazione causale e/o concausale con l’evento traumatico”, e non curandosi di chiarire, neppure sommariamente, come lo stesso avesse potuto incidere sulla salute dell’attrice, a seguito del sinistro, ovvero come questo avesse potuto interferire con quello. Né pare aver tenuto conto del fatto che “il grave disturbo psichico” della signora XXX si è “ulteriormente conclama[to]” a causa dell’“allontanamento del marito a cui era profondamente legata”, elemento (successivo all’evento traumatico) in virtù del quale risulta ulteriormente indebolito il nesso eziologico tra lo stato patologico asseritamente accertato nell’attrice e l’evento per cui è causa.

Per quanto riguarda il danno morale, dall’analisi delle testimonianze di *** e ***, dalle quali risulta un’alterazione delle abitudini di vita dell’istante a seguito dell’incidente, il pregiudizio in parola risulta provato.

Il teste ***, legata all’attrice da un rapporto di amicizia, in quanto frequentante la sua stessa chiesa e il suo medesimo gruppo parrocchiale, ha affermato: “L’attrice è coniugata e non lavora. Prima dell’incidente guidava regolarmente la macchina. Da quando ha avuto il sinistro per cui è causa non solo non guida ma mi è capitato che, convinta di salire in macchina assieme a me per un giro, si metta ad urlare ed interviene ad ogni mia manovra e ad ogni contegno di guida gridando “frena”, “vai piano”, “attenta che investi”, tanto da diventare di disturbo alla guida”; “Prima dell’incidente la signora era normale, solare e scherzosa. Da quando ha avuto il sinistro è sempre ansiosa…”.

Il teste ***, sorella dell’attrice, ha riferito: “Non ho assistito all’incidente per cui è causa. Vivo in uno stabile diverso da quello in cui dimora mia sorella che dista pochi minuti di circolazione da questo”; “Prima dell’incidente mia sorella guidava regolarmente ed aveva infatti una sua macchina. Per ogni necessità si serviva dell’autovettura”; “Da quando si è verificato l’incidente non guida più perché ha paura di salire in macchina, di accelerarla”; “Come passeggero però riesce a stare in macchina anche se non sempre”; “Devo dire che mia sorella prima dell’incidente comunque soffriva un po’ di ansia ma con il sinistro la situazione è notevolmente peggiorata nel senso che gli stati d’ansia e gli attacchi di panico sono peggiorati”; “Mia sorella fa uso di farmaci ansiolitici. Ne faceva uso prima, ne fa uso adesso anche se in misura maggiore”; “Mi sono presa cura di mia sorella dopo l’incidente e sono stata con lei per tutto il tempo dell’ospedale per cui ho personalmente constatato i disturbi del sonno che aveva e gli incubi”; “Mia sorella mi racconta che non riesce a dormire e che ha risvegli continui. Io l’ho vista peggiorare nel tempo dal momento dell’incidente”; “Mia sorella non guida per niente dal momento dell’incidente”; “Sia i miei genitori che io ed il marito ed il figlio la aiutiamo ma vive in situazione di continua depressione. Ogni giorno ha spasmi e dolori nuovi e situazioni che le fanno paura”; “Prima era una persona che usciva e si divertiva, oggi non più”; “La abbiamo portata anche da uno specialista ed è tuttora in cura perché è veramente difficile starle vicino visto che passa anche intere giornate a dormire senza fare alcunché in casa e senza prendersi cura di marito e figlio e neppure di sé stessa costringendo me ed i miei genitori a starle sempre dietro perché ha frequenti attacchi di panico e spasmi continui ora al braccio, ora alla testa, ora al collo”; “Visto che era una persona normale, il vedersi depressa e ansiosa la fa soffrire anche di più”.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, dunque, va considerata una menomazione permanente dell’integrità fisica dell’attrice nella misura del 3% (così determinata sulla base dei “chiarimenti sull’elaborato medico legale” forniti dal CTU, e delle “note tecniche medico-legali” del CTP di parte convenuta, sopra riportati). Il danno de quo va personalizzato per il danno morale patito dall’attrice, per il cui ristoro va aggiunta una somma pari al 100% del danno biologico permanente.

Posto il carattere micropermanente della lesione subita da XXX, il danno biologico va compensato con l’applicazione dei dati economici contenuti nella tabella del danno biologico di lieve entità (tabella adottata ex art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005 – aggiornate al D.M. 17 luglio 2017). Ne consegue che la somma che va riconosciuta all’attrice, a titolo di risarcimento per le lesioni patite è di euro 2.445,13 (corrispondente al punto di invalidità 3% in relazione all’età della danneggiata che, all’epoca del sinistro, in data 27 ottobre 2009, aveva 41 anni essendo nata il 18 febbraio 1968).

Il danno morale, nella misura del 100% del danno biologico permanente, è quantificato in € 2.445,13.

Per quanto concerne l’invalidità temporanea, all’istante XXX devono riconoscersi: 1) per i 20 giorni di invalidità temporanea totale, un importo di € 937,60; 2) per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, un importo di € 703,20.

In definitiva, la signora XXX per il sinistro in causa ha subito un danno non patrimoniale quantificabile nella complessiva somma di euro 6.531,06 (€ 2.445,13 + € 2.445,13 + 937,60 + 703,20).

L’attrice ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, rectius il danno emergente, subito in occasione del sinistro, ovverosia alle spese mediche sopportate e legate cronologicamente all’evento ed alle lesioni accertate dal c.t.u.

In particolare, sommando gli importi indicati nei documenti di spesa sanitaria versati in atti, e ritenuti congrui e cronologicamente vicini all’evento in causa, il danno de quo è quantificabile in € 71,80 (€ 1,00 + € 70,80).

L’attrice ha altresì diritto al ristoro del pregiudizio subìto dalla sua autovettura, quantificato in € 800,00 per il valore commerciale del veicolo (valore determinato dalla perizia all. 6 atto di citazione, non contestata dalla convenuta), che è stato rottamato a seguito del sinistro (ricevuta all. 5 atto di citazione e certificato di rottamazione all. 3 memoria ex art. 183, c.2, n.6). Invero, dal certificato prodotto in allegato all’atto introduttivo (all. 6), risulta che dal 12/06/2006 l’attrice era comproprietaria, e non proprietaria esclusiva, del veicolo de quo, insieme al sig. ***; si ricordi tuttavia che “ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino (ex multis Cass.28.1.2015 n.1650; 19329/2009; 10219/2012)” (Cass. Civ., sent. 4336/2018).

Alla somma predetta, va aggiunta la cifra di € 130,00 per le spese di soccorso del veicolo, a seguito dell’incidente, con trasporto (ricevuta all. 5 atto di citazione), nonché l’importo di € 120,00 per la rottamazione dello stesso (ricevuta all. 5 atto di citazione e certificato di rottamazione all. 3 memoria ex art. 183, c.2, n.6). Non risulta, invece, provato il pagamento del premio assicurativo e del bollo, di cui l’attrice lamenta il mancato godimento a seguito della distruzione del veicolo, né il pregiudizio subìto a causa del “fermo tecnico” di 9 giorni e dello “sforzo per il recupero di un mezzo similare” a quello coinvolto nell’incidente. Si noti, in particolare, che il danno da fermo tecnico necessita di una prova specifica e puntale, secondo quanto segnalato dalla Corte di Cassazione nella sent. 20620/2015 (“il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”; conforme la sent. 13718/2017).

In totale, il ristoro per il pregiudizio subìto dall’autovettura ammonta dunque ad € 1.050,00.

Sulle somme ottenute vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell’obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995). Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma ottenuta e liquidata all’attualità, devalutata alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro (27/10/2009) per il danno non patrimoniale, ed al momento delle singole spese per il danno patrimoniale, e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come segue: € 700,00 per la fase di studio, € 598,00 per la fase introduttiva, € 1.280,00 per la fase istruttoria, € 1.296,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.874,00.

L’attrice ha diritto alle spese che ammontano ad € 210,84.

Il superiore importo per compensi va aumentato di una percentuale che, secondo l’art. 2 del citato decreto ministeriale, è dovuto nella misura del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie.

La domanda dell’attrice, volta ad ottenere il risarcimento dei danni di cui all’art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata della convenuta, va rigettata, non ravvisandosi dolo o colpa grave (sul punto nessuna prova è stata fornita) nella condotta difensiva tenuta dall’YYY s.p.a.

Le spese della consulenza medico-legale d’ufficio disposta nel corso del processo, e già liquidata per anticipazione con decreto depositato il 09/02/2016 vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.A.C. promossa da XXX nei confronti di YYY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

– accoglie in parte la domanda dell’attrice nei limiti e per le ragioni esposte in motivazione;

– e, per l’effetto, dichiara che il sinistro occorso in data 27/10/2009 è ascrivibile alla condotta della convenuta, che non ha adempiuto agli obblighi di custodia sulla strada percorsa dall’attrice e sulle pertinenze;

– e, per l’effetto, condanna l’YYY S.p.a. a risarcire alla signora XXX

Domenica i danni, non patrimoniali e patrimoniali patiti, che vengono liquidati nella somma complessiva di € 7.652,86, oltre interessi legali dal 27/10/2009, per il danno non patrimoniale, e dai singoli esborsi con riferimento alle spese mediche (per la somma di € 71,80) ed alle spese sostenute per i danni al veicolo (per il totale di € 1.050,00), al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell’illecito – 27/10/2009 – e delle spese, e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

– condanna l’YYY s.p.a. a rimborsare all’attrice le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro 4.084,84, di cui € 210,84 per spese documentate, ed € 3.874,00 per compensi, oltre il 15% della somma liquidata per compensi a titolo di spese forfettarie;

– pone definitivamente a carico della YYY S.p.a. le spese della consulenza medicolegale a firma del dott. *** disposta nel corso del processo e già liquidata per anticipazione con decreto depositato il 09/02/2016.

Così deciso in Reggio Calabria, 28 Novembre 2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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