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Rapporto di lavoro subordinato, rapporto di lavoro autonomo

Elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore.

Pubblicato il 16 October 2018 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Alla udienza del 19/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6677/2018 pubblicata il 10/10/2018

nella causa iscritta al N. R.G. promossa da:

XXX

Con l’Avv.

RICORRENTE CONTRO

YYY

Con l’ Avv.

RESISTENTE OGGETTO: Accertamento subordinazione – differenze retributive – impugnazione licenziamento

All’esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 8.400,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cap.

Roma 19.8.2018

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso notificato in data 25.5.2017, parte ricorrente evocava in giudizio la YYY innanzi a codesto Tribunale, al fine di accertare e dichiarare: 1) la natura subordinata, full-time, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a partire, per lo meno, dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2016; 2) il diritto dell’istante – per il medesimo periodo – all’inquadramento nel livello di Dirigente del CCNL per i dirigenti d’azienda del terziario, della distribuzione e dei servizi; 3) l’illegittimità del licenziamento comminato di fatto a parte ricorrente da parte della società convenuta in data 23.9.2017 e, per l’effetto, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 578.939,30 oltre a interessi e rivalutazione monetaria fino alla data dell’effettivo soddisfo.

Si costituiva, nei termini di legge, la società convenuta, contestando la pretesa attorea e chiedendo la reiezione della domanda.

In particolare la YYY precisava che fra le parti – nel periodo considerato – sarebbero intercorsi una serie di contratti di consulenza professionale, dapprima con la persona fisica del XXX e, successivamente (a decorrere dal 1.1.2010), anche con una società estera, la ZZZ, egualmente riconducibile alla persona del ricorrente ed equiparabile sostanzialmente ad una sua longa manus.

Detti contratti avrebbero avuto ad oggetto lo svolgimento di un’attività a carattere autonomo, non riconducibile allo schema del lavoro subordinato.

Occorre premettere che, come precisato da costante insegnamento giurisprudenziale, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale; mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (Cass., sez. lav., 14/06/2018, n. 15631).

In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus) (sul punto, ex multis, Cass. 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, ex pluribus, Cass. 1153/2013).

In via sussidiaria, l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l’assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l’una che con l’altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca risalente – Cass. 4131/1984). Affinché possa accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul lavoratore, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’onere di provare la sussistenza degli indici della subordinazione, come sopra precisati (così Cass. 10 febbraio 2016 n. 2653; Cass. 14 maggio 2013 n. 11530; Cass. 28 settembre 2006 n. 21028).

Orbene, nella fattispecie, siffatto onere probatorio non è stato adempiuto, difettando la dimostrazione della soggezione del XXX al potere direttivo della società convenuta, prima ancora della sussistenza degli indici della subordinazione.

Ed infatti l’elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici e da un’attività di controllo e di vigilanza dell’esecuzione della prestazione lavorativa, attività che va valutata con riguardo alla situazione concreta, quindi alla specificità dell’incarico affidato al lavoratore ed alla sua modalità di attuazione, fermo restando che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto sia di natura subordinata che di natura autonoma.

In particolare, siffatto potere direttivo deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di controllo (ex multis, Cass. 21 luglio 2017 n. 18018; Cass. 14 ottobre 2014 n. 22690; Cass. 2 maggio 2012 n. 6643), circostanze, nella fattispecie, del tutto non provate.

Innanzitutto occorre rilevare che il rapporto dedotto in giudizio risulta regolato sulla scorta di una serie di contratti di consulenza, dapprima con la persona fisica del XXX e poi, con due società estere (ZZZ e K ***) ad esso pacificamente riconducibili

Ciò posto, dall’istruttoria svolta, si evince la natura autonoma della prestazione svolta da parte ricorrente nell’ambito di detti contratti di consulenza.

Il XXX godeva di totale autonomia, dovendo meramente rapportarsi alle direttive generali della committente, senza alcun vincolo di subordinazione.

Emerge inoltre che lo stesso ricorrente ha operato tramite le due società sopra indicate, al medesimo riconducibili (il XXX risulta possedere il 99% delle quote azionarie della società di diritto polacco ZZZ, e si è pubblicamente qualificato – come risulta da documentazione allegata – presidente della medesima sin dal 2012). In particolare emerge che la convenuta YYY aveva stipulato con dette società contratti di appalti di servizi che andavano dalla formazione del personale alla gestione della biglietteria dell’autostazione. Così in particolare, la ZZZ, in virtù del contratto del 31.12.2010, doveva provvedere alla formazione professionale della direzione di YYY, ossia del ricorrente medesimo.

Ne discende che era la stessa società appaltatrice (si ripete longa manus del ricorrente) ad organizzare e fornire al XXX i mezzi necessari allo svolgimento della collaborazione con la società resistente.

Occorre rilevare che la presenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al XXX è un ulteriore profilo d’incompatibilità con lo schema del lavoro subordinato (Sul punto Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cass. 17 giugno 2009 n. 14054; Cass. 20 giugno 2003 n. 9900). L’autonomia del XXX emerge altresì da una pluralità di testimonianze puntuali, univoche e concordanti, in ordine alla cui attendibilità non si rinvengono elementi dubitativi.

Sul punto la teste *** precisa come il XXX non avesse un orario di lavoro obbligatorio.

La teste *** specifica che il ricorrente “ogni tanto andava in Polonia per lavoro. Non si trattava di lavoro per la stazione ma di lavoro personale del XXX”.

Il teste *** sottolinea – a tal proposito – come parte ricorrente “non aveva obblighi di orario e presenza, il suo orario era assolutamente variabile. In caso di assenza normalmente avvisava la segretaria, ma non mi risulta che dovesse richiedere alcuna autorizzazione”.

Detto teste aggiunge inoltre che “ogni tanto il ricorrente andava in Polonia per la ZZZ che era una società portata dal XXX in YYY e che forniva servizi vari quali la direzione della stazione, cancelleria, realizzazione del sistema di videosorveglianza etc. Per quanto mi risulta la ZZZ era riconducibile al XXX. Anche la K *** forniva servizi alla YYY ed era sempre riconducibile al XXX” e “il ricorrente quietanzava le fatture per conto della ZZZ e della K ***”.

Si evince, da quanto precede, che l’Arch. XXX prestasse la propria opera nei confronti della società convenuta in completa autonomia, senza alcun assoggettamento alle direttive datoriali circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, non era peraltro tenuto ad osservare un orario di lavoro determinato, né a richiedere alcuna autorizzazione per assentarsi per congedi o permessi.

Inoltre si recava con regolarità all’estero per ulteriori attività inerenti la propria attività imprenditoriale, non riguardanti il rapporto con la società convenuta, in assenza di alcuna limitazione della propria autonomia tipica della subordinazione.

Si sottolinea peraltro che il XXX era, ed è tuttora, il legale rappresentante della *** s.r.l., avente sede proprio nell’autostazione della società resistente, come risulta per tabulas da visura camerale allegata da YYY.

In tale qualità egli ha stipulato il 30.12.2005 contratto di locazione con YYY per l’utilizzo – a scopo professionale – dei locali della biglietteria.

Sul punto la teste *** ha confermato che il XXX si occupava anche della Ticket

Bus e che la biglietteria dell’autostazione era gestita da detta società, di cui il ricorrente era titolare.

In particolare il teste ha sottolineato che il XXX utilizzava anche le prestazioni della segretaria ***, precisando di poter riferire ciò in quanto la vedeva personalmente in ufficio ad occuparsi della biglietteria; questa biglietteria era invece estranea alle attività della società resistente, per cui la *** lavorava.

La teste precisa altresì di aver appreso dalla *** che lei riceveva direttamente direttive in ordine all’organizzazione del proprio lavoro dal XXX medesimo, ed esclude che il ricorrente avesse ricevuto alcuna autorizzazione in tal senso dal presidente della società resistente.

Ciò in quanto la teste ricorda che – quando il presidente di YYY era presente in società – la *** non poteva occuparsi della biglietteria.

Gli stessi fatti sono confermati anche dalle dichiarazioni del teste ***.

Ne deriva che il XXX – nelle sue molteplici qualità (personalmente o tramite le società partecipate e rappresentate) – risultava in condizione d’imporsi a YYY come interlocutore per lo svolgimento di qualsiasi tipo di servizio.

Siffatte modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione risultano totalmente difformi ed estranee rispetto allo schema del lavoro subordinato, come sopra precisato.

Ne consegue il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto fondate sull’erroneo assunto della ricorrenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Roma 10.10.2018

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.

Il Giudice

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