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Codice Civile
Codice Penale

Fermo amministrativo, giurisdizione

Fermo amministrativo, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo.

Pubblicato il 18 September 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA

Nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA 266/2018 pubblicata il 14/09/2018

nella causa civile iscritta al Rgac n.

TRA

XXX, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv., sito in Cosenza, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;

APPELLANTE

E

YYY, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv., sito in Sulmona, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;

APPELLATO

ZZZ

APPELLATO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, XXX proponeva appello avverso la sentenza n. 233/2017 emessa dal Giudice di Pace di Sulmona pubblicata in data 25.09.2017. Deduceva che YYY aveva promosso opposizione avverso fermo amministrativo del proprio veicolo in ragione dell’omessa previa comunicazione dell’avvio della procedura cautelare; che nel primo grado di giudizio l’odierno appellante aveva chiesto di chiararsi il difetto di competenza in favore del Tribunale; che il ZZZ rimaneva contumace; che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione in ragione dell’omessa previo avviso del fermo del quale non vi era alcuna prova della notifica; che la sentenza appellata era illegittima in quanto non aveva rilevato il difetto di giurisdizione nella parte in cui il fermo aveva trovato fondamento in crediti di natura tributaria; che il preavviso di fermo era stato notificato regolarmente come da relata prodotta in atti.

2.Si costituiva YYY rilevando come il difetto di giurisdizione non potesse essere dichiarato solo parzialmente ed, in ogni caso, il motivo di opposizione non atteneva alla contestazione del credito ma all’omessa comunicazione del preavviso di fermo; che il preavviso di fermo non era stato notificato, non essendoci prova al riguardo.

3.Il ZZZ rimaneva contumace anche in grado di appello.

4.Preliminarmente va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla parte in cui il fermo amministrativo si fonda su pretese di natura tributaria. Difatti, pur non essendo stata sollevata la relativa questione nel corso del primo grado di giudizio, vi è stato comunque specifico motivo di appello, il che impedisce, ai sensi dell’art. 37 c.p.c., la formazione del giudicato e la possibilità da parte del giudice di appello di potervi statuire.

5.Ed allora, va affermato che con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. n. 602 del 1972, art. 86, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. In sostanza, il discrimine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria è dato, nel caso di impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. n. 602 del 1972 art. 86, dalla natura del credito sotteso al provvedimento di fermo (da ultima Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 21/03/2018) 23-05-2018, n. 12749).

6.Nella presente controversia è del tutto pacifico che il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati è stato anche originato dal mancato pagamento di somme afferenti tributi, con la conseguenza che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il credito originato dall’omesso pagamento dei tributi, in quanto la cognizione della causa sul fermo amministrativo di beni mobili registrati appartiene in parte qua alla giurisdizione del giudice tributario.

7.Nel merito, invece, l’appello va respinto, dovendosi rilevare che la documentazione contenente la produzione relativa alla notifica del preavviso di fermo, a prescindere da valutazioni circa la sua efficacia probante, risulta essere stata prodotta solo in grado di appello e quindi tardivamente. Del resto, con la costituzione in primo grado il concessionario ha contestato la sola competenza del giudice di pace senza muovere alcuna contestazione sulla regolare notifica del preavviso e produrre conseguenzialmente i documenti necessari a suffragarla.

8.Conseguentmente, benché in relazione ai soli crediti non tributari, l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo n. va confermato.

9.Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, così provvede:-In parziale accoglimento dell’appello, DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla legittimità del provvedimento di fermo laddove quest’ultimo trovi fondamento su crediti tributari, in quanto la cognizione della causa sul fermo amministrativo di beni mobili registrati appartiene in parte qua alla giurisdizione del giudice tributario;

-CONFERMA l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo n.

nella parte in cui trova fondamento su crediti non tributari;

-COMPENSA le spese di lite.

Si comunichi.

Sulmona, il 14.09.2018 Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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