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Responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili

Responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., decadenza e prescrizione dall’azione,

Pubblicato il 19 July 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

SEZIONE Terza CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A n. 1313/2018 pubblicata il 18/07/2018

nella causa promossa con atto di citazione  DA CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio, in persona dell’amministratore pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla citazione

ATTORE

C O N T R O

YYY rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA C O N T R O

ZZZ,  KKK, JJJ e WWW rappresentati e difesi dall’Avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del

detto difensore, giusta delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI

C O N T R O

HHH rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento ex art. 1669 cc

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi:

Conclusioni attore:

Condannare a a pagare la somma di eur 133.300,00.

Conclusioni convenuti:

Rigettare la domanda.

Svolgimento del processo

Con citazione  l’attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il condominio aveva vizi ex art. 1669 cc; che andava accolta la domanda, come indicato fra le sue conclusioni.

Si costituiva la convenuta YYY eccependo che la domanda era infondata.

Si costituivano separatamente gli altri convenuti eccependo che la domanda era infondata. Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando bene che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti. Motivi della decisione Rilevato che:

in ordine all’eccezione di decadenza e prescrizione dall’azione ex art. 1669 cc l’eccezione è infondata perchè il termine decorre solo quando il danneggiato abbia esaustiva conoscenza della causa del danno e tale conoscenza effettiva la si ha solo con l’acquisizione delle disposte relazioni peritali e non dalla conoscenza visiva dei meri fenomeni infiltrativi affermando Cass. 18.11.2010:

“In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dalla norma – il primo di decadenza per effettuare la “denunzia” ed il secondo, che dalla denunzia stessa inizia a decorrere, di prescrizione per promuovere l’azione – deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata, sicché, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali. Ne consegue che la denunzia di gravi vizi da parte del committente può implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il “dies a quo” per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data, della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore (Cass. 11740/03)”. Alla luce di questi principi è incensurabile, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza di merito che abbia ritenuto di far decorrere solo dall’acquisizione della consulenza tecnica in corso di causa il termine prescrizionale, poiché risponde alla normalità dei casi che si abbia piena consapevolezza dell’entità e soprattutto dell’eziologia del vizio apparente solo a seguito di approfondite indagine tecniche.

Il solo elemento della apparenza del danno (la visibilità delle infiltrazioni di acqua) non è congruente al fine di far ritenere sussistente la consapevolezza del vizio dell’opera, essendo agevole osservare, sulla base della comune esperienza, che una infiltrazione meteorica può derivare sia da modesta imperfezione nella siliconatura di fessure tra materiali o nella posa di poche tegole, sia da ben più grave mancanza (strutturalmente rilevante) di posa in opera di materiali impermeabilizzanti oggetto di pattuizione contrattuale.  principio più di recente confermato da Cass. 16.9.2014 n. 19483; così come da detta statuizione i fenomeni infiltrativi, come nella specie, costituiscono fonte di risarcimento ex art. 1669 cc essendo gravi vizi anche quelli relativi alle impermeabilizzazioni come nella specie affermando Cass. 28.4.2004 n. 8140:

“Configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell’opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati”;

in ordine all’assunta dall’attore solidarietà assoluta dell’appaltatore e direttore dei lavori l’assunto è nella sua affermazione manichea errata; la giurisprudenza di legittimità afferma che il direttore dei lavori risponde per i vizi dell’opera causati da una violazione progettuale posta in essere dall’appaltatore ma non lo rende responsabile per i vizi progettuali così affermando per ultima Cass. 9.11.2016 n. 18285: “Il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto”;

così pure si chiariva in tale statuizione:

“Una cosa, infatti, è l’obbligo vigilare affinché l’opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell’arte, al progetto e al capitolato d’appalto; altra è l’obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto. Attività, quest’ultima, non riferibile al direttore dei lavori cosi come non si riferisce al committente, essendone specificamente onerato il solo appaltatore”;

alla stregua di tali affermazione il direttore dei lavori risponde solo per i vizi conseguenti a violazione progettuale ovvero, in caso di mancata previsione progettuale, per un vizio causato dall’appaltatore per un suo comportamento macroscopicamente errato mentre qualora il vizio dipenda da violazione progettuale posta in essere dall’appaltatore ovvero, in caso di macroscopico vizio esecutivo da arte dell’appaltatore in assenza di previsione progettuale sussiste solidarietà dell’obbligazione fra appaltatore e direttore dei lavori affermando Cass. 21.9.2016 n. 18521 che in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; ciò premesso; qui il condominio attore ha avuto piena conoscenza della causa dei vizi con la relazione del suo perito datata 7.4.2015 così al ZZZ venne notificato il ricorso per accertamento tecnico preventivo il 27.7.2015 ed alla YYY il 22.7.2017 (doc. 5 attore), l’elaborato venne depositato il 26.5.2016, la citazione venne notificata al ZZZ e YYY il 4.5.2017; pertanto non sussiste decadenza;

così non sussiste la prescrizione decennale essendo state le unità immobiliari consegnate nel 2006;

va chiarito perchè si sia fatto cenno solo ai due detti convenuti e non agli altri; l’attore proponeva azione contro gli ex soci della cancellata impresa QQQ nonchè contro il direttore dei lavori YYY; orbene essendo stata l’impresa cancellata sin dal 2012 i soci rispondono ex art. 2495 cc solo per quanto ricevuto in sede di riparto; orbene come da riparto in doc. 14 attore i soci HHH,  KKK, JJJ e WWW non ricevettero alcuna somma e perciò è infondata la domanda nei loro confronti mentre è fondata la domanda nei confronti del ZZZ che riceveva in tale sede la somma di eur 17mila proprio in contemplazione del presente risarcimento del danno, ricordando che il ZZZ era pure liquidatore della società;

il ZZZ come socio ricevette nel riparto la detta soma e per tale somma risponde; per tale ragione il ZZZ risponde fino alla concorrenza di tale somma oltre agli interessi legali dovuti per legge ex art. 1282 cc; va chiarito che l’attore non ha svolto alcuna nuova domanda in prima memoria ma ha solo specificato che la sua domanda era diretta contro il ZZZ per la detta ragione; così l’eccezione che in prima memoria l’attore aveva richiesto risarcimento per le poste indicate alle lettere f-g-h a pagina 9 prima memoria attorea è eccezione infondata perchè anch’essa era mera specificazione dell’originaria domanda; alcuna eccezione svolgevano il ZZZ e YYY in ordine alla quantificazione dei danni come da elaborato dell’accertatore  preventivo;  orbene dall’elaborato dell’accertatore emerge che i vizi costruttivi avevano condotto ad infiltrazioni d’acqua in varie parti dello stabile e tali infiltrazioni per loro natura sono gravi vizi perchè compromettono la funzionalità del bene complessivamente inteso;

venendo ai singoli vizi si osserva quanto segue;

1-           inadeguato smaltimento acque meteoriche (pagina 26 elaborato, come le altre che si indicheranno) e infiltrazioni all’intradosso del solaio di copertura del piano interrato (pagg. 28 e 30) dall’elaborato appare che il vizio fu causato esclusivamente dall’appaltatore in quanto autonomamente -senza previsione progettuale- attuava riempimento inadeguato riempimento di terreno di coltivo, vizio non macroscopico non potendo il direttore dei lavori accertare la qualità del terreno;

2-           infiltrazioni zona scala di accesso al piano interrato dall’elaborato appare che unico responsabile fu l’appaltatore (pagina 26);

3-           infiltrazioni diffuse al piano pilotis dall’elaborato appare che l’opera fu realizzata in totale violazione del progetto in quanto nel progetto si prevedeva una rete di raccolta e smaltimento lungo tutto il perimetro mentre fu realizzata solo un lato (pagina 27); per tale vizio rispondono in via solidale appaltatore e direttore dei lavori che doveva segnalare tale omissione alla committenza così impedendo all’appaltatore di conseguire il corrispettivo dovuto per l’intero componente e di fatto impedire il danno poi verificatosi;

4-           macchie di umidità nel corsello del box dall’elaborato appare che il componente fu realizzato quando già era cessata l’attività del direttore dei lavori per la qual ragione risponde solo l’appaltatore (pagina 28);

5-           modeste lesioni in due zone del fabbricato dall’elaborato appare che unico responsabile è l’appaltatore non essendosi trattato di violazione progettuale o vizio macroscopico accertabile dal direttore dei lavori (pagine da 31 a 35);

 

6-           distacco di piastrelle dalle facciate dall’elaborato appare che unico responsabile è l’appaltatore non essendosi trattato di violazione progettuale o vizio macroscopico accertabile dal direttore dei lavori (pagine da 35 a 37);  in ordine alla quantificazione pecuniaria del risarcimento si osserva quanto segue alla stregua dell’elaborato da pagina 28 a 30 e dei chiarimenti dell’accertatore datati 21.6.2018; ad 1 si risponde che il costo imponibile di emendazione era di eur 48mila, oltre iva al 10% e così complessivamente eur 52.800,00, come detto per tale vizio risponde solo l’appaltatore; a 2 si risponde che il costo  imponibile di emendazione era di eur 4.600,00, oltre iva al 10% e così complessivamente eur 5.060,00, come detto per tale vizio risponde solo l’appaltatore; a 3 si risponde che il costo  imponibile di emendazione era di eur 57.300,00, oltre iva al 10% e così complessivamente eur 63.030,00, come detto per tale vizio rispondono solidalmente l’appaltatore e direttore dei lavori; a 4 si risponde che il costo  imponibile di emendazione era di eur 1.500,00, oltre iva al 10% e così complessivamente eur 1.650,00, come detto per tale vizio risponde solo l’appaltatore;  a 5 si risponde che il costo  imponibile di emendazione era di eur 4.500,00 (2mila + 2.500,00), oltre iva al 10% e così complessivamente eur 4.950,00, come detto per tale vizio risponde solo l’appaltatore;  a 6 si risponde si risponde che il costo  imponibile di emendazione era di eur 15.300,00, oltre iva al 10% e così complessivamente eur 16.830,00, come detto per tale vizio risponde solo l’appaltatore;

come da chiarimenti ulteriore costo emendatorio è dato dalle spese tecniche necessarie per l’emendazione pari ad imponibili eur 7.500,00 oltre iva al 22% e perciò complessivamente eur

9.150,00 e diviso a metà eur 4.575,00; tale costo va posto a carico a metà fra appaltatore e direttore lavori tenendo conto delle singole responsabilità complessive paritarie di cui ai numeri sopra riportati da 1 a 4; pertanto la somma risarcitoria dovuta dall’appaltatore sarebbe di eur 145.320,00 somma degli addendi da 1 a 6 oltre a spesa tecnica per eur 4.575,00; così la somma risarcitoria, già compresa per i numeri da 1 a 6 nella detta somma ma relativa al solo piano pilotis da addebitare al direttore dei lavori è di eur 68.605,00 (63.030,00 + 4.575,00); va ricordato che di fatto l’appaltatore risponde con la somma di eur 17mila da darsi dal ZZZ per quanto sopra detto;

ma si deve tener conto del recupero fiscale che avranno a godere i condomini realizzando l’emendamento in quest’anno 2018 come illustrato nei chiarimenti; infatti i condomini, ricordando che il condominio non ha personalità giuridica, si avvantaggeranno del recupero fiscale per l’opera manutentiva che dovrà effettuare il condominio e per tale ragione tale recupero va in decurtazione del loro credito; sarebbe stato onere del condominio documentare per quale ragione fiscale i singoli condomini od alcuni di loro non potevano godere di tale recupero fiscale;

orbene il recupero fiscale sarà pari ad eur 75.690,00 contro un costo complessivo di eur 154.470,00 (poste da 1 a 6 e costi tecnici per eur 9.150,00); di tale recupero per metà ne beneficia il direttore dei lavori in relazione al costo emendatorio relativo al piano pilotis in quanto appare equo che tale beneficio, stante la concorrenza di responsabilità dell’appaltatore che qui di fatto risponde per eur 17mila soltanto ne benefici il direttore dei lavori;

pertanto dal debito del direttore lavori pari ad eur  68.605,00 va detratta la somma di eur 37.845,00 (metà del totale del recupero fiscale pari ad eur 75.690,00) e perciò eur 30.760,00; è inutile fare calcoli per l’appaltatore risponde per esso solo il ZZZ con la somma di eur 17mila;

pertanto YYY va condannata a pagare al CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio la somma di eur 37.845,00, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo; gli interessi decorrono da oggi perchè ad oggi perchè il costo emendatorio indicato dall’accertatore  è ad oggi;

così ZZZ va condannato a pagare al CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio la somma di eur 17mila, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo; in ordine alla spesa di accertamento tecnico l’attore documentava tali spese con i suoi documenti da 8 a 13; orbene dovuto è il rimborso dell’acconto pagato all’accertatore di eur 534,40 (doc. 8) così dovuto è il compenso pagato al proprio ctp ***** di eur 1.537,20 (doc. 9) così dovuto è il compenso finale pagato all’accertatore di eur 4.542,30 (doc. 10), così in ordine al compenso dovuto al difensore per il procedimento di accertamento tecnico preventivo si ritiene congrua la somma di eur 2.500,00 oltre spese (contributo) per eur 400,00, oltre cpa ed iva che portano alla somma di eur 4.047,80 così complessivamente per spese eur 10.661,70; per tali spese rispondono solidalmente il ZZZ e la YYY in quanto il ZZZ doveva immediatamente mettere a disposizione dell’attore la somma di eur 17mila; pertanto ZZZ e YYY vanno condannati, in solido tra loro, a pagare a favore del Condominio XXX di Busto Arsizio la somma di eur 10.661,70, oltre agli interessi legali dal 4.5.2017 (data notifica citazione) al soddisfo; le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino ad eur 260mila;

ma va precisato in ordine al compenso richiesto dagli ex soci dell’impresa QQQ KKK, JJJ e WWW va detto che costoro con atti del tutti similari si costituivano separatamente sebbene le loro difese fossero prossime all’assoluta identicità al solo fine di incrementare il compenso al comune difensore; tale comportamento è illegittimo e viene qui sanzionato con la liquidazione di unico compenso in quanto la parcellizzazione dell’azione non è in linea con il precetto costituzionale del giusto processo (Cass. Sezioni Unite del 15.11.2007 n. 23726); non vi è alcun aumento per il numero delle parti essendosi trattata di unica difesa e così anche per sanzionare il detto comportamento illegittimo; la sentenza è clausolata ex art. 282 cpc.

P . Q.  M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziando, accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, così provvede:

Condanna YYY a pagare al CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio la somma di eur 37.845,00, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;

Condanna ZZZ a pagare al CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio la somma di eur 17mila, oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;

Condanna ZZZ e YYY, in solido tra loro, a pagare a favore del CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio la somma di eur 10.661,70, oltre agli interessi legali dal 4.5.2017 al soddisfo;

Condanna ZZZ e YYY, in solido tra loro, a rimborsare a favore del CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio le spese e competenze del giudizio che liquida in € 8mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre contributo, marca, cpa ed iva;

Condanna il CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio a rimborsare a  KKK, JJJ e WWW, in solido attivo tra loro, le spese e competenze del giudizio che liquida in € 8mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre cpa ed iva;

Condanna il CONDOMINIO XXX di Busto Arsizio a rimborsare a  HHH le spese e competenze del giudizio che liquida in € 8mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre cpa ed iva;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Busto Arsizio, 18/07/2018

Il Giudice

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