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Finanziamento soci, erogazione e apporto

Finanziamento soci, l’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società

Pubblicato il 26 July 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 8320/2018 pubblicata il 25/07/2018

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con citazione notificata in data 29.5.14,

DA

XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso l’avv. e l’avv., che la rappresentano e difendono per procura a margine dell’atto di citazione,

opponente

CONTRO

YYY, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza presso l’avv., rappresentata e difesa dall’avv. e dall’avv. per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,

opposta

OGGETTO: contratto di finanziamento

L’opponente ha così concluso:

Nel merito

Accertare e dichiarare l’inesistenza ovvero l’inesigibilità dei crediti oggetto dell’ingiunzione di pagamento opposta, e per l’effetto, dichiarare nullo, inefficace, ovvero annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo n. Ing., n. R.G., n. Cron., emesso dal Tribunale di Milano in data 9 novembre 2013 e depositato in cancelleria in data 13 marzo 2014, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa, ivi inclusa l’inapplicabilità del d.lgs. 231/02, poiché la causa petendi della domanda monitoria non riguarda rapporti ovvero asseriti crediti riconducibili ad attività commerciale o comunque rientranti nella fattispecie del d.lgs 231/02.

Accertare e dichiarare il grave inadempimento di YYY al contratto di servizi sottoscritto in data 10 maggio 2006, per le ragioni descritte nel presente atto, conseguentemente condannare YYY a risarcire XXX dei danni derivanti da tale inadempimento nella misura che sarà determinata in corso di causa. Accertare e dichiarare la responsabilità di YYY della divulgazione, da parte di soggetti facenti parte della sua struttura, di informazioni denigratorie riguardanti l’attività commerciale e le qualità professionali di XXX, condannando YYY a risarcire i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti da XXX nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Condannare YYY a corrispondere, a favore di XXX, l’importo di euro 2.319,01, di cui alle fatture n. 2031 del 29.06.2012, n. 2541 del 31.07.2012, n. 4131 del 31.12.2012, n. 501 del 28.02.2013, n. 1392 del 30.04.2013, n. 1938 del 28.06.2013, n. 2288 del 31.07.2013, n. 2653 del 30.08.2013, n. 4054 del 31.12.2013, n. 148 del 31.01.2014, n. 465 del 28.02.2014.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui il credito ingiunto sia considerato esistente ovvero esigibile, compensare, in ragione della misura reciprocamente corrispondente, tale credito con il credito vantato dalla società XXX per le causali descritte nel presente atto, come verrà accertato in corso di causa. Conseguentemente, condannare YYY a corrispondere a favore di XXX la somma che residua a favore di quest’ultima in seguito della compensazione. In ogni caso con integrale refusione di spese e compenso professionale.”

L’opposta ha così concluso:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

  1. Respingere tutte le domande di parte opponente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
  2. In ogni caso condannare l’opponente al pagamento della somma di Euro855,57 ovvero di quell’altra maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e di mora ex D. Lgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 2.306,00 oltre accessori di legge.
  3. In via istruttoria: a) ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa premesse dall’espressione “vero che”; b) ammettersi prova contraria relativamente a quei YYYitoli di prova eventualmente formulati da controparte; c) con riserva di indicare testi, dedurre specifici YYYitoli di prova e produrre documenti. Con ogni più ampia riserva in sede istruttoria e di ulteriore produzione documentale.
  4. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione notificata in data 29.5.14 la società XXX, premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo n. emesso in data 13.3.14 intimante il pagamento in favore della società YYY della somma complessiva di euro 53.855,57, deduce che, della somma consacrata nel decreto ingiuntivo, l’importo di euro 44.456,46 deriverebbe dal pagamento da parte della YYY, quale socio garante della XXX, del finanziamento concesso a quest’ultima dalla ZZZ e l’importo di euro 9.399,11 spetterebbe a titolo di corrispettivo per l’asserito utilizzo del marchio YYY in base al contratto di servizi in data 10.5.06.

Per quanto riguarda il primo importo di euro 44.456,46 espone in particolare che in data 10.5.06 sottoscriveva un contratto di servizi con la YYY e che, successivamente, in data 28.6.07 quest’ultimo veniva integrato con una scrittura privata che regolava le intese negoziali tra le parti in vista dell’uscita della YYY dalla compagine sociale della XXX.

Deduce che con la suddetta scrittura privata YYY ha subordinato il rimborso della garanzia alla condizione dell’incasso da parte della XXX di vecchi crediti vantati nei confronti dei propri clienti alla data dell’uscita della YYY dalla società.

Allega che i crediti in questione non venivano, però, tutti recuperati, residuando l’importo di circa 40.000,00 euro, importo comunque non dovuto in considerazione della predetta condizione.

Deduce che, in ogni caso, trattandosi nella sostanza di finanziamento reso dal socio YYY seppure sotto forma di garanzia alla banca, il rimborso del credito vantato dalla YYY va postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ordinari, risultando, dunque, inesigibile ex art. 2467 c.c.; espone che, tra l’altro, nel momento in cui la YYY ha garantito il finanziamento in favore della XXX, quest’ultima versava in una situazione economico-finanziaria preoccupante, e che senza tale finanziamento la XXX non avrebbe potuto continuare la propria attività, così ricorrendo il presupposto previsto da tale norma.

Per quanto riguarda, invece, la pretesa del pagamento dell’importo complessivo di euro 9.399,11, la XXX espone in primo luogo che la pattuizione dell’importo pari al 5% del canone mensile relativo ad ogni prodotto installato era stata superata dal contenuto della scrittura privata sottoscritta da entrambe le società in data 3.5.07, in base alla quale il corrispettivo dall’1.1.07 viene quantificato nella misura dell’1% fisso relativamente ai ricavi netti del bilancio della XXX calcolati su base trimestrale.

Deduce, inoltre, che l’utilizzo del marchio di cui al contratto di servizi, come precisato nella predetta scrittura privata sottoscritta da entrambe le società in data 3.5.07, prevedeva non meno di 4 azioni pubblicitarie a mezzo stampa all’anno da parte della YYY, mai intraprese dalla stessa.

L’opponente allega di aver contestato l’inadempimento della YYY già al momento dell’emissione delle fatture e anche dopo le ulteriori richieste di pagamento. Espone, infine, che l’opposta si è resa inadempiente anche ad altre obbligazioni derivanti dal contratto del 10.5.06 e in particolare all’obbligo di reclamizzare nel notiziario di YYY “***” o altre riviste informative della stessa notizie/pubblicità relative agli apparecchi dell’acqua di distribuzione commercializzati da XXX e all’obbligo di informare XXX di ogni manifestazione che le società del Gruppo YYY avrebbero svolto.

Deduce, quindi, che il reiterato inadempimento della YYY rende infondata qualunque richiesta di pagamento e che lo stesso ha determinato serie e gravi ripercussioni sotto il profilo economico e dell’immagine commerciale e in particolare la XXX ha registrato un continuo decremento della propria attività, in parte dipeso dalla mancata erogazione dei suddetti servizi. Allega, inoltre, che alcuni soggetti facente parte dell’organizzazione della YYY hanno denigrato la sua attività commerciale e le sue qualità professionali, sviandone la clientela e impedendole di acquisire nuove commesse commerciali.

Espone, inoltre, di vantare un controcredito nei confronti dell’opposta per la somma di euro 2.319,01 derivante da prestazioni effettuate e non contestate dalla YYY, relative al noleggio semestrale dei refrigeranti per uffici e ai servizi di manutenzione e di ricarica delle bombole di biossido di carbonio.

Chiede, pertanto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo, di accertare l’inadempimento della controparte, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e di condannarla a corrisponderle la somma di euro 2.319,01 e in via subordinata di compensare tale credito con quanto dovuto.

Si è costituita la società opposta contestando quanto ex adverso dedotto.

In particolare, eccepisce l’inammissibilità e la nullità delle domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte opponente, poiché generica e comunque relativa a pretese connesse a titoli estranei.

La YYY espone che l’opponente non ha contestato il debito in questione.

Contesta l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. deducendo che in data 23.3.06 veniva stipulato contratto di cessione di quote della società XXX tra la venditrice YYY e un terzo col quale l’acquirente ha assunto un debito verso parte venditrice consistente nella sostituzione nella garanzia rilasciata da YYY alla linea di credito concessa ovvero nella costituzione ex art. 1381 c.c. nei conti della XXX di un debito verso la YYY pari alla garanzia escussa da ZZZ, come previsto al punto 7 del contratto di cessione di quote.

Allega che il suddetto obbligo rientra in un rapporto acquirente/venditore e non in un rapporto societario -e che non è possibile, quindi, applicare l’istituto della postergazione- e che, di conseguenza, le somme dovute a YYY dovevano essere iscritte tra i debiti della XXX e non in una riserva “conto capitale”.

Deduce, infine, che spetta all’opponente provare la natura del prestito e quindi che il pagamento effettuato alla ZZZ abbia la caratteristica di un finanziamento dei soci.

Chiede, pertanto, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Orbene, il Tribunale ritiene che l’opposizione svolta sia fondata nei limiti che seguono. Va premesso che parte opposta, entro la scadenza del termine perentorio per la formazione delle preclusioni assertive, e quindi sino al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non ha preso posizione sui fatti posti dall’opponente a fondamento delle domande riconvenzionali e in particolare, a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata dalla XXX con riferimento al contratto di servizi in data 10.5.06, come integrato in data 3.5.07, -e precisamente all’obbligo di effettuare non meno di quattro azioni pubblicitarie a mezzo stampa all’anno da parte della YYY

Holding, all’obbligo di reclamizzare nel notiziario di YYY “***” o altre riviste informative della stessa notizie/pubblicità relative agli apparecchi dell’acqua di distribuzione commercializzati da XXX e all’obbligo di informare XXX di ogni manifestazione che le società del Gruppo YYY avrebbero svolto- l’opposta YYY nulla ha dedotto nella comparsa di costituzione e risposta né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; così pure con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 2.319,01.

Ritiene il Tribunale, con riferimento alla somma di euro 44.456,46 relativa al pagamento da parte della YYY del finanziamento concesso a XXX da parte della ZZZ, che sia priva di pregio l’eccezione di parte opponente con la quale essa ritiene non dovuta tale somma poiché nella scrittura privata in data 28.6.07 (v. doc. n. 2 opponente) le parti avrebbero pattuito una condizione in relazione al rimborso della garanzia prestata da YYY in favore della ZZZ nell’interesse di XXX.

Dal tenore letterale delle clausole stipulate emerge, difatti, soltanto che la rimodulazione del debito residuo veniva legata in parte all’escussione dei crediti verso terzi di vecchia data vantati dalla XXX e in parte ad una quota fissa mensile di importo pari ad euro 2.000,00: le parti non hanno, tuttavia, espressamente previsto che, in caso di mancata riscossione di taluni detti vecchi crediti, la somma corrispondente non dovesse venire restituita da parte di XXX a YYY.

Il Tribunale ritiene, invece, fondata l’eccezione di inesigibilità della somma di euro 44.456,46 ex art. 2467 c.c..

Ed invero, l’art. 2467 comma 2 c.c. dispone che per finanziamenti dei soci a favore della società si intendono quelli “in qualsiasi forma effettuati”; ne consegue che rientrano tra gli stessi sia le operazioni di credito tipiche sia le prestazioni di garanzie reali o personali dei soci sia i finanziamenti indiretti del socio erogati da terzi.

Nella fattispecie in esame YYY in data 24.1.05, e quindi allorquando era uno dei soci della società XXX, ha rilasciato una lettre de patronage in favore di ZZZ con la quale si impegnava in caso di cessione, a prima richiesta scritta della banca, a rimborsare alla stessa qualunque somma per capitale e interessi dovuta da XXX

Acque alla data della richiesta sino alla concorrenza del 60% dell’esposizione debitoria (v. doc. n. 5 fascicolo monitorio); in base a tale impegno, e a seguito di escussione della garanzia da parte della banca, YYY ha poi versato in data 22.5.06 l’importo di euro 184.340,21 alla ZZZ con estinzione totale del finanziamento (v. doc. n. 6 fascicolo monitorio).

D’altro canto, poiché la postergazione si atteggia come una “qualità intrinseca” del crediti dei soci insorti in determinate circostanze, non può ritenersi che l’uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l’automatica esclusione della disciplina ex art. 2467 c.c. delle somme da questo, direttamente o indirettamente, erogate alla società, posto che la disciplina in esame è volta a salvaguardare le aspettative del ceto creditorio e su questa non possono incidere le vicende successive e soggettive del socio finanziatore, pena l’inutilità dell’istituto che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi.

Del resto, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 25585/14), l’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

Non rileva, pertanto, che nella fattispecie in esame la somma dovuta a YYY non risulti indicata nelle scritture contabili quale finanziamento soci.

Sussiste, inoltre, il presupposto richiesto dal comma 2 dell’art. 2467 c.c. e in particolare la concessione del “finanziamento” da parte del socio YYY in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Ed invero, dalla situazione patrimoniale al 30.9.05 prodotta (v. doc. n. 5 opponente), si evince che al 30.9.05 la società presentava un patrimonio netto negativo pari ad euro 26.679,00 e nella nota integrativa si afferma che la società necessita di una ricapitalizzazione per far fronte agli oneri e agli esborsi necessari per lo sviluppo nella fase di start up.

Pertanto, tale credito è inesigibile prima che siano pagati gli altri creditori: e dall’ultimo bilancio di esercizio in atti, quello al 2012, risulta un indebitamento della società per oltre un milione di euro (v. doc. n. 6 opponente).

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso in relazione a tale credito.

Con riferimento all’ulteriore importo di euro 9.399,11 che spetterebbe a titolo di corrispettivo per l’asserito utilizzo del marchio YYY in base al contratto di servizi in data 10.5.06, rileva il Tribunale che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente, l’opposta -come sopra detto- non ha dedotto di aver adempiuto alle sue obbligazioni, né nella comparsa di costituzione e risposta né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..

La stessa si è limitata a produrre con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. documentazione inerente la prova di circostanze non allegate entro il termine perentorio di scadenza delle preclusioni assertive; pertanto, tale documentazione è superflua in quanto tendente a provare circostanze non dedotte tempestivamente.

In ogni caso, con la scrittura privata in data 3.5.07 (v. doc. n. 7 opponente) le parti hanno stabilito relativamente al punto 4-Uso del marchio del contratto di servizi in data 10.5.06 (v. doc. n. 3 fascicolo monitorio) che tale uso debba essere quantificato in non meno di quattro azioni pubblicitarie all’anno a mezzo stampa: il riferimento è fatto dalle parti esplicitamente al punto 4 e quindi, visto il richiamo espresso in tale punto al punto 2.2 e non al punto 2.1, ne consegue che l’obbligo di effettuare non meno di quattro azioni pubblicitarie è diverso e si aggiunge all’obbligo di cui al punto 2.1 lett. c), il quale prevede l’inserimento nel notiziario di YYY “***”, o in altre riviste o informative di YYY, di notizie/ pubblicità relative agli apparecchi commercializzati da XXX. Da quanto dedotto e documentato tardivamente dall’opposta, invece, in ogni caso risulta che le inserzioni pubblicitarie negli anni 2006, 2007 e 2008 -escludendo per quanto sopra detto quelle effettuate nella rivista “***”- sono in numero inferiore a quattro e quindi l’opposta è stata inadempiente a quanto pattuito.

Risulta, quindi, fondata la doglianza dell’opponente anche con riferimento all’inesistenza del credito di euro 9.399,11.

Pertanto, in accoglimento dell’opposizione proposta da XXX, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8986/2014.

Vanno, invece, rigettate le domande di risarcimento dei danni svolte dall’opponente in quanto formulate in modo del tutto generico e non avendo comunque dapprima dedotto -e poi provato- quale specifico pregiudizio sia derivato causalmente dalla condotta inadempiente della controparte.

Risulta, invece, fondata la domanda riconvenzionale dell’opponente relativa alla condanna al pagamento dell’importo complessivo di euro 2.319,01 inerente il pagamento delle 11 fatture dalla stessa (v. doc. n. 6 bis monitorio) emesse per il servizio di noleggio semestrale dei refrigeranti per uffici e per il servizio di manutenzione e ricarica delle bombole di biossido di carbonio.

Ed invero l’opposta, come già rilevato, entro la scadenza del termine perentorio per la formazione delle preclusioni assertive, e quindi sino al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non ha preso posizione sui fatti posti dall’opponente a fondamento di tale domanda riconvenzionale.

Il credito dell’opponente, derivante dall’avvenuta effettuazione delle prestazioni concordate, risulta invece provato dalla produzione in atti dei contratti (v. doc. n. 13,14 e 16 opponente) e dalle escussioni testimoniali di *** e di *** rese in data 21.1.16.

Ne consegue che l’opposta va condannata a pagare all’opponente la somma complessiva di euro 2.319,01.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione della soccombenza prevalente, l’opposta va condannata a rimborsare all’opponente le spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.-

Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-accoglie l’opposizione proposta da XXX e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. emesso in data 13.3.14;

rigetta le domande di risarcimento dei danni proposte da XXX;

condanna YYY a pagare a XXX la somma di euro 2.319,01;

-condanna YYY a rimborsare a XXX le spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 9.300,00, di cui euro 9.000,00 per compenso ed euro 300,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 25.7.18

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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