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Costituzione di parte civile, sostituto processuale

Costituzione di parte civile – Il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione. Nella costituzione di parte civile, affinché, dunque, il potere di sostituzione sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt.

Pubblicato il 24 March 2018 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Costituzione di parte civile – Il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.

Nella costituzione di parte civile, affinché, dunque, il potere di sostituzione sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.: necessario, perché solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e sufficiente perché non può pretendersi, all’estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto.

Per questa ragione, del resto, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza in udienza della persona offesa (danneggiato) va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall’art. 76 c.p.p., ovvero che l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

Resta da aggiungere che il potere di sostituzione ben potrà operare anche ove la relativa previsione sia contenuta in un unico atto con il quale siano conferite la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p., sia la procura di cui all’art. 100 c.p.p., essendo tale potere comunque coperto dal conferimento della prima.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 12213 ud. 21/12/2017 – deposito del 16/03/2018

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