In tema di violazioni del codice della strada, atteso il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 c.d.s., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità, oltre che una implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si cointesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 13 marzo 2012, n. 3936
Avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il ricorso al prefetto o opposizione al giudice ordinario
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