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Cassette di sicurezza, responsabilità della banca

La clausola predisposta a stampa fra le condizioni generali che, in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici, limiti ad una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilità della banca per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto […]

Pubblicato il 25 March 2010 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

La clausola predisposta a stampa fra le condizioni generali che, in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici, limiti ad una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilità della banca per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all’entità del danno dovuto per l’inadempimento dell’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: obbligo che è da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtù della segretezza garantita alle operazioni dell’utente.

La citata giurisprudenza richiama, cioè, l’indivisibilità del dovere di custodia gravante sulla banca, dovere che deve essere adempiuto con la massima diligenza, qualunque sia il contenuto delle cassette di sicurezza e qualunque sia l’entità dei valori depositati.

Ciò consente di individuare anche i limiti entro i quali potrebbe essere consentito alle parti di derogare alla suddetta disciplina, riassorbendo nell’ambito dell’oggetto del contratto e degli accordi relativi al rapporto economico fra prestazione e controprestazione la regolamentazione della responsabilità della banca, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente.

Ed invero, la libera determinazione dell’oggetto del contratto e dei rischi economici che ognuna delle parti è disposta ad assumere trova un limite nei principi inderogabili di legge e nel modo in cui essi si esprimono negli schemi contrattuali, tipici o atipici, che le parti decidano di adottare.

Nell’ambito di un contratto di assicurazione, è indubbio che l’assicuratore potrebbe a suo piacere delimitare il massimale del rischio assicurato (come normalmente avviene), in quanto la probabilità del verificarsi del sinistro non dipende in alcun modo dal suo comportamento, sicché l’affidabilità e la propensione ad adempiere dell’assicuratore rimangono esterne e indipendenti rispetto alla delimitazione del rischio.

Per contro, nei contratti che – coma la locazione di cassette di sicurezza – impongano al contraente un dovere di custodia, il rischio di danni dipendenti da furto o rapina è in larga misura condizionato dal comportamento del custode e dalla diligenza da lui posta nell’adempiere ai suoi doveri, nel senso che la minore esposizione a responsabilità potrebbe determinare una minore propensione ad affrontare i costi necessari a ridurre al minimo i rischi di furto o rapina.

Il fatto di ammettere la limitazione della responsabilità per danni alla banca, anche nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell’oggetto del contratto l’entità dei rischi di cui la banca è disposta a rispondere, comporterebbe nella sostanza ammettere che l’obbligato possa in certa misura sottrarsi alla responsabilità per custodia, anche quando il sinistro sia addebitabile a fatto proprio; cioè permettere che il custode possa non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.

Questo principio, cioè la tendenziale inammissibilità che il contraente si esoneri da responsabilità per fatto proprio – va tenuto presente fra gli indici interpretativi in base ai quali va individuata la distinzione fra clausole che lecitamente determinano l’oggetto del contratto ed il rapporto economico fra le prestazioni, e clausole derogative delle norme sulla responsabilità per inadempimento e per danni, di cui all’art. 1229 c.c. .

La soluzione giurisprudenziale in vigore opera nel senso di sollecitare la prestazione, da parte della Banca, del più alto grado possibile di diligenza nell’esercizio della custodia, sulla base del corrispettivo minimo richiesto alla clientela per la locazione delle cassette di sicurezza.

Nella fissazione del corrispettivo minimo potrà l’impresa effettuare i suoi calcoli e garantirsi l’adeguata remunerazione del servizio.

La limitazione della responsabilità in relazione al singolo evento dannoso, anche nel caso di dolo o colpa grave, avrebbe l’effetto di trasferire indebitamente e casualmente sui singoli utenti di volta in volta danneggiati i costi provocati dalla negligenza nella custodia.

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 28067 del 25 novembre 2008

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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