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Sospensione della patente

Sanzione accessoria prevista e disciplinata dall’ art 218 Codice della Strada, costituisce per il conducete trasgressore una momentanea impossibilità di circolare alla guida di qualsiasi autoveicolo. Essa trova applicazione in due ipotesi: 1)Qualora, in occasione della revisione e/o rinnovo della patente sia stato accertato esito negativo, a seguito di visita medica. Nel caso, la patente […]

Pubblicato il 17 July 2008 in Codice della strada

Sanzione accessoria prevista e disciplinata dall’ art 218 Codice della Strada, costituisce per il conducete trasgressore una momentanea impossibilità di circolare alla guida di qualsiasi autoveicolo. Essa trova applicazione in due ipotesi: 1)Qualora, in occasione della revisione e/o rinnovo della patente sia stato accertato esito negativo, a seguito di visita medica. Nel caso, la patente rimane sospesa finchè perdura la mancanza dei requisiti fisici e psichici richiesti dalla legge per essere ritenuti idonei, trovando applicazione l’art. 119 Codice della Strada. 2)Qualora trovi applicazione l’art. 219 Codice della Strada, a causa di comportamenti contrari alla legge es: il superamento del limite di velocità di oltre 40 km orari, circolazione contromano, sorpasso pericoloso, inversione in senso di marcia. Nell’ipotesi in cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè‚ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Se il Codice della Strada dispone che la durata della sospensione della patente di guida e’ aumentata a seguito di piu’ violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede nelle forme e nei tempi di cui sopra. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la scrive nei propri registri. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205 Codice della Strada. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.754 a € 7.018 . Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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