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L’assegno mensile di assistenza

L’assegno mensile di assistenza, rientra nell’ambito delle provvidenze economiche erogate agli invalidi civili parzialoi, e trova disciplina con riferimento alla legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.” Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’assegno è […]

Pubblicato il 26 May 2008 in Tutela Disabili

L’assegno mensile di assistenza, rientra nell’ambito delle provvidenze economiche erogate agli invalidi civili parzialoi, e trova disciplina con riferimento alla legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.” Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’assegno è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, con contestuale allegazione di una serie di documenti quali: 1. il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2. il codice fiscale; 3. la copia delle cartelle cliniche; 4. il certificato rilasciato dal medico curante; 5. eventuali certificati di medici specialistici riconosciuti dalla Asl. Tuttavia, affinchè si possa beneficiare della prestazione economica in parola, è necessario che il soggetto richiedente, abbia una: 1. un età compresa tra i 18 e 65 anni; 2. essere cittadini italiani oppure stranieri muniti di carta di soggiorno; 3. essere stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 74%, ma inferiore al 100%; 4. disporre di un reddito annuo personale inferiore al € 4.238,26; 5. essere in stato di disoccupazione. Il beneficio è incompatibile con l’erogazione di eventuali pensioni di invalidità erogate da INPS ed INAIL, nonché con pensioni di guerra, lavoro e servizio L’importo mensile dovuto, effettuato dall’INPS è pari a € 246,73 e viene corrisposto per 13 mensilità. Da sottolineare che, in caso di riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza, il beneficiario e tenuto a presentare , entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di disoccupazione e di non superare il reddito annuale personale così come richiesto da legge. Tale dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato all’INPS, o all’A.S.L.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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