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Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra […]

Pubblicato il 13 April 2008 in Diritto Amministrativo

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell’ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi; d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; g) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito” e l’indicazione del soggetto committente. La trasmissione dei messaggi autogestiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a metterla disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di legge, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in €6,00 e per le emittenti televisive € 20,00, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l’attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l’attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni e modalità prestabilite. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell’ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all’Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina detta dalla legge. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di si applica dalla data di indizione dei referendum. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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