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Gli ausiliari dell’imprenditore: instintori, procuratori e commessi

Collocati nell’ambito della struttura organizzativa dell’impresa, instintori, procuratori e commessi sono soggetti a cui viene riconosciuta la cd: “rappresentanza commerciale”. A. L’istintore, la cui definizione giuridica è offerta dall’art. 2203 c.c., è la persona preposta dal titolare all’esercizio di una impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa, con funzioni direttive […]

Pubblicato il 07 January 2008 in Diritto Civile

Collocati nell’ambito della struttura organizzativa dell’impresa, instintori, procuratori e commessi sono soggetti a cui viene riconosciuta la cd: “rappresentanza commerciale”. A. L’istintore, la cui definizione giuridica è offerta dall’art. 2203 c.c., è la persona preposta dal titolare all’esercizio di una impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa, con funzioni direttive e rappresentanza generale. Considerato l’alter ego dell’imprenditore, lo svolgimento delle sue attività è caratterizzato dall’ampiezza dei poteri rappresentativi, pur essendo lavoratore subordinato tenuto a rispondere del suo operato direttamente ed esclusivamente all’imprenditore stesso. Esso può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio della impresa cui è preposto , salvo limitazioni espressamente contenute in procura, In particolare allo stesso è riconosciuta: • legittimazione processuale attiva e passiva; • ipotecare e/o alienare beni immobili del proponente previa autorizzazione; • capacità di stare in giudizio in nome dell’imprenditore. Risponde, unitamente all’imprenditore della tenuta delle scritture contabili, delle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dei reati fallimentari; risponde invece personalmente, nel caso in cui ometta di far conoscere a terzi che tratta per il proponente. I poteri dell’instintore, vengono meno con il cessare della preposizione, mediante atto di revoca resa pubblica. B. E’ procuratore, ex art. 2209 c.c., colui il quale, che sulla base di un rapporto di lavoro continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore, gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad esso; Come per l’instintore, i poteri sono ad esso conferiti mediante procura con sottoscrizione del proponente autenticata e depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, in mancanza la procura si ritiene generale. Anche il suo ufficio cessa mediante revoca resa pubblica. C. I commessi, soggetti gerarchicamente subordinati all’imprenditore, hanno funzioni di carattere esecutivo. Possono essere distinti in: 1. “commessi di negozio”: preposti alla vendita nei locali commerciali; 2. “commessi viaggiatori”: incaricati alla vendita esterna, cioè fuori dai locali d’impresa. Nella prima ipotesi possono esigere il prezzo delle merci vendute, salvo che alla riscossione sia destinata una cassa principale; nella seconda invece, non possono esigere il prezzo se non autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore. In ogni caso il prezzo delle merci non può essere esatto qualora non ne facciano consegna materiale. Possono, previa autorizzazione, concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, e concludere contratti in nome dell’imprenditore. Sono infine abilitati, in relazione agli affari conclusi, a ricevere per conto dell’imprenditore, dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto nonchè reclami relativi ad inadempienze contrattuali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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