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Soppressione parziale del posto di lavoro, redistribuzione mansioni

Solo dopo aver verificato l’inutilizzabilità del lavoratore nell’attività che residua dopo la soppressione parziale del posto, il datore di lavoro può procedere alla redistribuzione di tali mansioni.

Pubblicato il 09 October 2007 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Il giustificato motivo oggettivo, consistente in ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, può ravvisarsi nella soppressione del posto di lavoro, inteso come attività lavorativa e quindi mansioni svolte dal dipendente poi licenziato, ed in tal caso facoltizza, di conseguenza, il datore di lavoro a riorganizzare l’attività produttiva tra altri dipendenti, diversi da quello licenziato.

E’ anche possibile una fattispecie più specifica che è quella della soppressione parziale del posto nel senso che solo parte (e non già la totalità) dell’attività lavorativa, e quindi delle mansioni del lavoratore poi licenziato, risulta soppressa giacché, anche questa ipotesi, è riconducibile a ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

Ed anche in tale evenienza il datore di lavoro può poi riorganizzare l’attività lavorativa procedendo ad una riassegnazione delle mansioni residuali nel rispetto della prescrizione dell’art. 2103 c.c. .

Deve però considerarsi che, in tale fattispecie particolare, tra la soppressione parziale del posto ed il riassetto organizzativo mediante l’utilizzazione di altri dipendenti in servizio non c’è un nesso di diretta e automatica conseguenzialità nel senso che la valutazione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale non si esaurisce nel riconoscimento dell’autenticità, e non pretestuosità, della soppressione parziale del posto, al di là del quale non ci sia altro che il riespandersi del potere datoriale di riorganizzazione dell’impresa.

Ed infatti la soppressione parziale del posto presuppone ed implica ex se che ci sia una (maggiore o minore) attività residuale che il lavoratore licenziato potrebbe certamente svolgere (rectius: continuare a svolgere) per il solo fatto che già lo espletava in precedenza.

Ed allora il datore di lavoro non può senz’altro respingere questa parziale utilità residuale della prestazione lavorativa e passare quindi a riorganizzare l’attività produttiva considerando la prestazione lavorativa di tutti gli altri suoi dipendenti rimasti in servizio; ma, stante il carattere di extrema ratio del licenziamento, deve egli prima verificare che la riorganizzazione non sia possibile utilizzando innanzi tutto in parte la residuale prestazione lavorativa del dipendente, che già svolgeva quell’attività, ed in altra parte assegnandogli altre mansioni in ipotesi rinvenibili in azienda; ossia deve verificare la residuale concreta utilità della prestazione lavorativa del dipendente licenziato che è circostanza diversa, e più specifica, della integrale utilizzabilità del dipendente eccedentario in altra posizione di lavoro all’interno del’azienda (c.d. prova del repechage).

La redistribuzione della mansioni tra altri dipendenti rimarrà pur sempre possibile, ma solo dopo che sia stata esclusa, per ragioni tecnico-produttive, la possibilità di espletamento, ad opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione lavorativa liberatasi per effetto della parziale soppressione del posto ricoperto e quindi della possibilità che il datore di lavoro continui ad utilizzare parzialmente il dipendente nella stessa posizione lavorativa originaria; esclusione verificabile, in ipotesi, ove la prestazione del lavoratore, che ecceda le esigenze lavorative del posto parzialmente soppresso, non sia in concreto utilizzabile altrove in azienda ovvero ove il lavoratore non sia disponibile a svolgere l’attività lavorativa residuata dopo la soppressione parziale del posto con rapporto part-time.

Solo dopo aver verificato l’inutilizzabilità del lavoratore nell’attività lavorativa che residua dopo la soppressione parziale del posto, il datore di lavoro può procedere alla redistribuzione di tali mansioni tra il personale rimasto in servizio e quindi il licenziamento risulta assistito da giustificato motivo oggettivo (consistente appunto nella soppressione del posto).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6229 del 16 marzo 2007

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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