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La revocazione delle donazioni

Prima di affrontare nello specifico l’argomento , risulta opportuno spendere alcuni brevi cenni sul concetto di “donazione”: inteso come quel contratto, mediante il quale, un soggetto, il donante, mosso da spirito di liberalità, arricchisce un’altro, il donatario, disponendo a suo favore dei propri diritti, o assumendo verso lo stesso un’obbligazione. E’ un contratto a titolo […]

Pubblicato il 11 May 2007 in Successioni e Donazioni

Prima di affrontare nello specifico l’argomento , risulta opportuno spendere alcuni brevi cenni sul concetto di “donazione”: inteso come quel contratto, mediante il quale, un soggetto, il donante, mosso da spirito di liberalità, arricchisce un’altro, il donatario, disponendo a suo favore dei propri diritti, o assumendo verso lo stesso un’obbligazione. E’ un contratto a titolo gratuito, necessita la forma di atto pubblico, pena la sua nullità, nonché la piena capacità di disporre del donante, ciò implica una volontà priva da coercizioni, errori o, illiceità del motivo. Con diretto riferimento agli artt. 800 e ss.s del Codice Civile, si inquadra la disciplina della sua “revocazione”; infatti la stessa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti. La legittimazione ad agire, nel caso delineato, deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro un anno decorrenti dal giorno in cui lo stesso donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione. Nel secondo caso(revocazione per sopravvenienza di figli), la normativa stabilisce che le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione. L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente. E’ da sottolineare che i due casi su indicati di revocazione non pregiudicano i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi Con riferimento all’art.805 c,c., non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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