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Codice Penale

Acquisto “a non domino” sui beni mobili

In diritto è qualificato come un modo acquisto della proprietà a titolo originario i cui riferimento normativi si evincono con riferimento agli art. 1153 e ss del Codice Civile. Infatti recita la suddetta norma: “ Colui al quale sono alienati beni mobili, da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante […]

Pubblicato il 11 April 2007 in Diritto Civile

In diritto è qualificato come un modo acquisto della proprietà a titolo originario i cui riferimento normativi si evincono con riferimento agli art. 1153 e ss del Codice Civile. Infatti recita la suddetta norma: “ Colui al quale sono alienati beni mobili, da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purchè in buona fede al momento al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e di pegno”. Da una analitica interpretazione della su indicata regola ne deriva che requisiti tipici, necessari affinché la fattispecie in esame si concretizzi sono: a) Titolo astrattamente idoneo, ossia valido, in modo da garantire la titolarità del bene a chi ne dispone, cioè a chi ne è nel possesso; b) Buona Fede, ossia quella situazione psicologica capace di produrre effetti giuridici rilevanti, consistente nell’ignoranza a ledere altrui diritti nonché l’assunzione di comportamenti leali e corretti tali da tutelare l’altrui affidamento. c) Possesso, ove sia applicabile la regola che il “possesso vale titolo”. Altro requisito necessario per l’operatività dell’art. 1153 del c.c. è, la consegna materiale del bene da parte dell’alienante che, è tenuto a spoliarisi sia dell’animus possidenti che del corpus possessionis, nonchè la corrispondente situazione di reale possesso da parte dell’acquirente che in tal modo acquista una reale situazione di fatto sulla cosa stessa. L’acquisto a non domino può essere fatto per l’acquisto della proprietà su beni mobili, altri diritti reali su cose mobili e pegno; ne sono esclusi le universalità di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri. Nell’ipotesi in cui l’alienante concede il bene a più acquirenti quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso, è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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