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Art. 172 C.D.S.: uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini

Comma 1: il conducente ed i passeggeri dei veicoli di cui alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima non superiore a 3,5t), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi […]

Pubblicato il 10 February 2007 in Codice della strada

Comma 1: il conducente ed i passeggeri dei veicoli di cui alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima non superiore a 3,5t), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t non superiore a 12 t) ed N3, (veicoli destinati al trasporto di merci,aventi massa massima superiore a 12t), di cui all’art.47 c.d.s., comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore ad 1,50 m., devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per i bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. Comma 2: il conducente del veicolo è tenuta ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. Comma 3 : sui veicoli delle categorie M1, N1, N2, ed N3, sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore a tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50m. Comma 4: i bambini di statura superiore a 1,50m., quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupano un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Comma 5: i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbeg medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. Comma 6: tutti gli occupanti di età superire a tre ani, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa non superiore a 5t) e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa superiore a 5t) devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stesso sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 e M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto dal comma 1. Comma 7: i passeggeri dei veicoli delle categorie M2 e M3, devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conforme al modello configurante nell’allegato della direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione po’ essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Comma 8: sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida, quando esplicano le funzioni previste dall’art.122 comma 2 c.d.s.; e) le persone che risultano, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee; affette da patologie particolari o che, presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifiche all’uso dei dispositivi di ritenuta.Tale certificazione deve indicare la durata di validità deve recare il simbolo previsto dall’art.5 della direttiva 91/571/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’art 12 c.d.s.; f) le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante, che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 e M3, autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. Comma 9: fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1, i bambini di età inferire agli anni 10 trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all’articolo 169, comma 5 c.d.s.; a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferire a gli anni 16. Comma 10: chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta , cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60,00€ a 275,00€ quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente, ovvero se presenti sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuta alla sorveglianza del minore stesso.Quando il conducente, sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Comma 11: chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00€ a 138,00€. Comma 12: chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00€ a 2.867,00€. Comma 13: i dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, installati sui veicoli sono soggetto al sequestro ed alla relativa confisca.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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