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Mediazione familiare

La parola “Mediazione” (dal latino “mediare” nel senso di “dividere, aprire nel mezzo”), si presenta come un intervento d’aiuto finalizzato a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto, aprendo canali di comunicazione che si erano interrotti. Si definisci “Mediazione” qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale e qualificato, il quale nella garanzia del segreto professionale, […]

Pubblicato il 02 January 2007 in Diritti delle persone

La parola “Mediazione” (dal latino “mediare” nel senso di “dividere, aprire nel mezzo”), si presenta come un intervento d’aiuto finalizzato a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto, aprendo canali di comunicazione che si erano interrotti. Si definisci “Mediazione” qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale e qualificato, il quale nella garanzia del segreto professionale, e in rigorosa autonomia dal contesto giudiziario, si attiva al fine di gestire il conflitto tra le parti, attraverso l’elaborazione di un’intesa che regoli in modo soddisfacente la riorganizzazione dei rapporti. Si tratta in effetti di prevedere, accanto agli interventi di tipo giudiziario, forme complementari di ristabilimento di un ordine che, a partire dall’accoglienza della sofferenza e del disordine, possono favorire un cambiamento condiviso. Indagini nel passato fanno emergere tracce antichissime di attività di M. finalizzata alla gestione di conflitti e al successivo ristabilimento di equilibri in società travagliate da faide e banditismo. La differenza con il passato risiede nel fatto che prima l’intervento di M. ed era di tipo spontaneo, oggi invece ha assunto un valore culturale e formativo rilevante. Essa infatti opera supportata da schemi scientifici, sorretta da altre scienze ed inquadrata in norme giuridiche. Di quella antica arte sono rimaste immutate però le finalità ovvero il tentativo di ripristinare la comunicazione e la necessità di gestire in maniera positiva i conflitti seguendo la strada che conduce ad una effettiva cooperazione. La sua peculiarità è quella di consentire l’incontro delle persone che confliggono che, alla presenza di un mediatore, hanno la possibilità di risolvere i propri problemi nel mutuo rispetto delle parti, senza vincitori né vinti. Infatti non si vuole realizzare un procedimento contenzioso ma recepire soluzioni di tipo consensuale. In molti Paesi occidentali, la M. Familiare è considerata il modello privilegiato di trattamento della conflittualità nella separazione e nelle problematiche familiari. Nello specifico la M. Familiare non è una consulenza legale né psicopedagogia. Non rappresenta la soluzione del conflitto, tant’è che non stabilisce chi ha ragione e chi torto, ma offre un contesto procedurale che enfatizza la comunicazione e la negoziazione ponendosi come obiettivo la riorganizzazione del sistema familiare attraverso il ripristino di una reciproca fiducia e solidarietà. Sia che l’invito avvenga su richiesta del magistrato o degli avvocati, sia che i coniugi si rivolgano ad un centro di mediazione autonomamente, oppure su consiglio dei servizi sociali, la sua finalità è quella di facilitare l’accordo dei coniugi su questioni riguardanti l’educazione dei figli e della casa. Al vecchio modello storico che si realizzava attraverso accertamenti e decisioni giudiziali sulle migliori condizioni di affidamento dei figli, tende oggi a sostituirsi un percorso qualitativo molto diverso: l’esperto non misura l’idoneità dei genitori, ma interviene perché i conflitti siano affrontati e siano cercate soluzioni nuove. Il giudice, a sua volta, sospende il processo decisionale fino a quando non sia visibile un tentativo di cambiamento e, solo dopo, sulla base del risultato raggiunto insieme dalle parti e dal mediatore, si traggano le dovute conclusioni. Questo tipo di mediazione trova riscontro, per quanto riguarda l’amministrazione nazionale, nell’art. 155 comma 4, codice civile, secondo il quale “nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tenere conto dell’accordo delle parti”. Questa disposizione comporta l’evidente privilegio diogni soluzione concordata (nell’ovvia considerazione della necessaria tutela dei figli) rispetto a quella che possa essere imposta dall’autorità giudiziaria, e legittima ogni valida iniziativa, come quella dell’attività mediativa, diretta a conseguire soluzioni concordate. Il buon funzionamento della mediazione esige, tuttavia, il rispetto di alcune regole: *il procedimento giudiziario deve essere sospeso durante il processo di mediazione; *la discussione deve essere mantenuta in un clima di cooperazione; ognuno parlando per sé non deve disprezzare l’altro; * deve essere assicurate la divulgazione e la trasparenza da parte di ciascuno di tutte le informazioni finanziarie (spese, entrate…); *il mediatore non può mai essere chiamato testimoniare in tribunale su richiesta dell’una e dell’atra parte; *il mediatore non può mai intervenire al di fuori del contesto della mediazione; *i genitori si impegnano a negoziare nel miglior interesse di ciascuno dei membri della famiglia; *nel momento in cui i genitori decidono di scegliere la mediazione come mezzo per pervenire ad un accordo riguardante i diversi aspetti della separazione, sarà loro richiesto di firmare un contratto di mediazione, in cui impegnano esplicitamente nel rispetto delle clausole sopra enunciate. La mediazione offre, inoltre, una serie di vantaggi, alcuni dei quali, sinteticamente sotto elencati: autodeterminazione: il vantaggio di decidere da soli; confidenzialità: il contenuto dei colloqui e del dossier sarà confidenziale e non potrà in nessun momento essere oggetto di una comunicazione in tribunale; efficacia: il progetto d’intesa rischia di essere più duraturo e meglio rispettato in quanto le intese sono state negoziate e scelte dai coniugi stessi. La mediazione può quindi essere una risposta utile al disagio derivante da una separazione che spesso influenza negativamente la crescita dei soggetti più deboli e dei minori in particolare. Dott.ssa Alessandra Montella

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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