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Trasferire il minore dallo Stato membro in cui risiede

Il regolamento CE n. 2201/2003 si occupa delle decisioni di divorzio, separazione personale ed annullamento del matrimonio, ed inoltre delle decisioni in tema di “responsabilità genitoriale”, in esse espressamente includendo quelle sull’affidamento dei figli minori. La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del riconoscimento automatico), trova logica giustificazione nella forte incidenza delle pronunce sull’affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall’ambiente e dalle abitudini di vita in atto.

Pubblicato il 04 January 2007 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

Il regolamento CE n. 2201/2003 si occupa delle decisioni di divorzio, separazione personale ed annullamento del matrimonio, ed inoltre delle decisioni in tema di “responsabilità genitoriale”, in esse espressamente includendo quelle sull’affidamento dei figli minori.

L’art. 21 primo comma fissa il principio generale secondo cui ciascuno Stato membro riconosce le decisioni pronunciate in altro Stato “senza che sia necessario il ricorso al alcun procedimento”, e, poi, con il secondo comma, in riferimento al rapporto matrimoniale, puntualizza che tale esenzione da ulteriori procedimenti si riferisce anche agli aggiornamenti delle iscrizioni anagrafiche consequenziali a statuizioni non più impugnabili. Il riconoscimento, dunque, è automatico.

Ove sussistano le circostanze ostative elencate dagli art. 22 e 23, o insorga l’esigenza di un accertamento negativo delle medesime circostanze (per superare eventuali contestazioni), i successivi commi di detto art. 21 contemplano e regolano il diritto dell’interessato di richiedere una pronuncia che rispettivamente neghi od affermi la riconoscibilità.

Le predette disposizioni riguardano tutte le materie dinanzi elencate, compresa quella della responsabilità genitoriale (cui del resto espressamente si riferisce l’art. 23. contemplando i motivi di non riconoscimento delle relative decisioni).

Con specifico riferimento alle decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive in uno Stato membro, l’art. 28 primo comma stabilisce che “sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive si istanza della parte interessata, purché siano state notificate”.

Dal collegamento delle riportate norme emerge che le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell’automatico riconoscimento (restando l’eventuale disconoscimento subordinato ad un’iniziativa di parte), non possono, solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un’attività modificativa della situazione in atto, all’uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un’apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell’interessato.

La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del riconoscimento automatico), trova logica giustificazione nella forte incidenza delle pronunce sull’affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall’ambiente e dalle abitudini di vita in atto.

Una conferma di detta scelta del legislatore comunitario si desume a contrario dall’art. 41 del regolamento, nella parte in cui, con riguardo alle decisioni sul diritto di visita, cioè a pronunce connotate da più attenuata interferenza sulle posizioni del minore, ne prevede “il riconoscimento e l’eseguibilità in altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività”.

In conclusione, si deve affermare che, nella disciplina del regolamento CE n. 2201/2003, la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l’uno a l’altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all’art. 28.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 27188 del 20 dicembre 2006

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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