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Il part time: contratto di lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale, il part time, si distingue dal contratto a tempo di lavoro normale, full time, in quanto caratterizzato da un orario lavorativo ridotto, nello specifico stabilito dai contratti collettivi applicati che possono, altresì prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione. Il contratto part time, può […]

Pubblicato il 05 January 2007 in Diritto del Lavoro

Il contratto di lavoro a tempo parziale, il part time, si distingue dal contratto a tempo di lavoro normale, full time, in quanto caratterizzato da un orario lavorativo ridotto, nello specifico stabilito dai contratti collettivi applicati che possono, altresì prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione. Il contratto part time, può essere stipulato da tutti i lavoratori e datori; necessità la forma scritta ai fini della prova ed è un contratto di lavoro subordinato che può essere sia a tempo determinato che indeterminato. La legge distingue tre differenti tipologie di part time: 1) orizzontale, qualora la riduzione delle ore lavorative è determinata con riferimento all’orario giornaliero, nella fattispecie è riconosciuta la facoltà al datore di lavoro di chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle preventivamente concordate, le cui ore massime effettuabili, le relative causali di richiesta al lavoratore nonché le conseguenze del superamento delle ore stesse, sono indicate nei contratti collettivi preventivamente stipulati. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ed un suo eventuale rifiuto non può, in alcun caso, integrare gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento. 2) verticale , qualora l’attività lavorativa è svolta per l’intero suo orario ma in determinati periodi settimanali, mensili o annuali; 3) misto, qualora si effettua una combinazione tra part time orizzontale e part time verticale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno Le parti, datore e lavoratore, possono nel rispetto contrattuale, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati stabiliscono. 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Relativamente al trattamento economico e normativo, il lavoratore part time, non può in alcun caso subire trattamenti discriminatori, rispetto al lavoratore assunto a tempo pieno; infatti ha diritto alla stessa retribuzione oraria, calcolata ovviamente in base alle ore lavorative realmente effettuale e, lo stesso trattamento normativo relativo ai congedi parentali, per maternità, per infortunio o malattia. Una particolare disciplina è riconosciuta ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali è attestata una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente; gli stessi infatti, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a su richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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