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Lavoro a progetto

L’art 61 del Dlgs n. 276 del 2003, nel definire l’ambito di applicazione del lavoro a progetto stabilisce che:” ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di […]

Pubblicato il 23 December 2006 in Diritto del Lavoro

L’art 61 del Dlgs n. 276 del 2003, nel definire l’ambito di applicazione del lavoro a progetto stabilisce che:” ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. In sostanza, con il contratto a progetto si è tesi a riconoscere una maggiore tutela ai lavoratori e prevenire l’improprio utilizzo dei cd Co.Co.Co. Soggetti destinatari, sono tutti i lavoratori interessati con la specifica esclusione, dei liberi professionisti, iscritti in appositi albi; di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali; degli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.; dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; di coloro che percepiscono la pensione di anzianità; – rappresentatine agenti di commercio. Relativamente alla forma contrattuale da adottare, l’art 62 stabilisce che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e ai fini probatori contenere:- l’indicazione, determinata o determinabile, della durata della prestazione; – l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; – il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; – le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa, – le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. Il compenso, art 63, deve essere corrisposto al prestatore, in modo proporzionale alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti ma, in ogni caso non può svolgere attività di concorrenza e diffondere notizie attinenti ai programmi e alla organizzazione d’impresa, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dei committenti medesimi. Inoltre ha diritto al riconoscimento del diritto d’autore per le eventuali invenzioni elaborate durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. Rispetto ai Co.Co.Co, il lavoratore a progetto gode di maggior tutela in caso di gravidanza, infortunio o malattia; infatti ai sensi dell’art 66; la suddette situazioni, non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che, rimane sospeso pur senza erogazione di corrispettivo. Nello specifico, salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga contrattuale, che in ogni caso si estingue alla scadenza. Tuttavia il committente può recedere nel caso in cui la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata se determinata o, superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Il contratto in esame, ex art 67, si risolve al momento della realizzazione del progetto, del programma o della fase di esso, che ne costituisce l’oggetto; le parti, hanno la facoltà di recedere prima della scadenza per giusta causa, o secondo diverse modalità, salvo preavviso, indicate in contratto stesso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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