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L’asta giudiziaria quale strumento per l’acquisto di un immobile

Particolare modalità di attuazione di vendita nella espropriazione forzata di un bene immobile, “ l’asta giudiziaria”, consente il soddisfacimento dei creditori, qualora gli stessi vantino crediti da un privato o da una società, quali debitori insoluti. Il bene di quest’ultimi, può pertanto, in virtù della procedura in specie, essere venduto ad un acquirente interessato che, […]

Pubblicato il 27 November 2006 in Diritto Civile

Particolare modalità di attuazione di vendita nella espropriazione forzata di un bene immobile, “ l’asta giudiziaria”, consente il soddisfacimento dei creditori, qualora gli stessi vantino crediti da un privato o da una società, quali debitori insoluti. Il bene di quest’ultimi, può pertanto, in virtù della procedura in specie, essere venduto ad un acquirente interessato che, in cambio di un corrispettivo in danaro, acquista diritti sul bene stesso. La materia trova oggi disciplina, oltre che nel Codice di Procedura Civile, nel Dlgs n. 5 del 2006 che, intervenendo sulle vendite forzate, si è orientato nel senso da renderle più snelle, trasparenti e celeri, rispetto ad un acquisto in asta tradizionale. L’immobile oggetto della procedura, oltre ad essere indicato, nonché individuato sui principali quotidiani e/o settimanali è, per effetto del recente intervento legislativo, indicato anche sui siti internet dei Tribunali, almeno 45 giorni prima della data fissata dal giudice dell’esecuzione per l’asta e, su specifica richiesta, inoltrata al custode giudiziario, può essere perfino visionato. Negli avvisi di asta pubblica dovranno essere indicati: il nominativo del debitore, prezzo dell’immobile e sua descrizione, documenti che attestino l’agibilità e la sua destinazione urbanistica, l’ordinanza di vendita. L’asta si distingue in due tipologie: asta senza incanto e asta incanto La prima, anche denominata vendita senza incanto riconosce a tutti gli interessati la possibilità di presentare in cancelleria le loro offerte entro un termine fissato da giudice; unitamente all’offerta, che non può essere inferiore al prezzo base stabilito, gli stessi sono obbligati ad allegare, quale cauzione, un assegno circolare di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. Le offerte depositate, rigorosamente in busta chiusa, saranno lette in udienza o dal giudice o da un professionista delegato, avvocato, notaio, alla presenza dei creditori ed offerenti. Se più offerte sono valide, il giudice indice una nuova gara, partendo dal prezzo più alto; ipotesi esclusa se tra le stesse ve n’è una che superi di 1/5 il prezzo base. In caso di mancate adesioni, il giudice può, sia disporre la vendita a favore del maggior offerente, sia ordinare una vendita con incanto, il cui prezzo base sarebbe corrispondente al prezzo della maggiore offerta presentata. Chiusa questa prima fase, resa obbligatoria per effetto della nuova disciplina normativa, si apre una seconda fase: l’asta con incanto; gli offerenti saranno tenuti ugualmente a presentare le loro offerte nel giorno e nella cancelleria del giudice competente, a versare un assegno di importo non inferiore al 10% del prezzo base che sarà restituito in caso di mancata aggiudicazione dell’immobile; se invece l’offerente non si presenta gli sarà restituito solo un importo pari ai 9/10, mentre la restante parte sarà trattenuta a titolo di multa. Il giorno dell’asta, partendo dal prezzo base, si formulano le offerte: l’immobile sarà aggiudicato qualora trascorsi tre minuti dall’ultima offerta che, in ogni caso dovrà essere superiore al prezzo base, non avvengano più rilanci. Entro il termine di 10 giorni dalla vendita con incanto, chiunque sia interessato, può presentare nuove offerte, efficaci solo se superano di un quinto il prezzo fissato all’asta. L’aggiudicatario-acquirente, entro 60 giorni dall’aggiudicazione sarà tenuto a versare la somma rimanente a saldo del prezzo, usufruendo, anche, per espressa previsione normativa di mutui, sottoscrivibili con banche convenzionate con il tribunale. Da sottolineare che in caso di mancato versamento del saldo, entro il termine, l’acquirente, sarà dichiarato decaduto perdendo altresì quanto versato a titolo di cauzione; in tal caso il giudice fisserà un nuovo incanto per la vendita dell’immobile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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