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Regime patrimoniale tra i coniugi

Con l’accezione “regime patrimoniale tra i coniugi”, si intende il rapporto tra il patrimonio della moglie e quello del marito, che si instaura a seguito della celebrazione del matrimonio civile. In seguito alla riforma del Diritto di famiglia avventa con legge n. 151 del 1975, può essere liberamente determinato, nel senso che, i coniugi hanno […]

Pubblicato il 27 October 2006 in Diritto Civile

Con l’accezione “regime patrimoniale tra i coniugi”, si intende il rapporto tra il patrimonio della moglie e quello del marito, che si instaura a seguito della celebrazione del matrimonio civile. In seguito alla riforma del Diritto di famiglia avventa con legge n. 151 del 1975, può essere liberamente determinato, nel senso che, i coniugi hanno facoltà di scegliere tra un regime di comunione oppure un regime di separazione dei beni. Salvo diversa pattuizione, si applica il regime legale della comunione dei beni. Prima di affrontare nello specifico la sostanziale differenza tra i succitati tipi, è opportuno specificare che, la comunione dei beni, produce i suoi effetti, in relazione ai matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, data dell’entrata in vigore della legge e, si applica automaticamente dal momento delle nozze; per quanto riguarda i matrimoni celebrati prima della data in questione, la comunione trova applicazione solo per gli acquisti effettuati dopo il 20 settembre 1975, salvo che , almeno uno dei coniugi, abbia deciso di mantenere il precedente regime di separazione , ma in tal caso necessita una espressa dichiarazione formulata innanzi ad un notaio. Rientrano nella comunione tutti i beni acquistati dai coniugi, congiuntamente o separatamente dopo il matrimonio, che si ritengono, pertanto, appartenere in parti uguali, ad entrambi. Nello specifico fanno parte della comunione: – acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio, indipendentemente da chi li abbia effettivamente acquistati e pagati; – aziende gestite da entrambi e, comunque costituite dopo il matrimonio; – utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo, anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi; – risparmi accantonati durante la vita matrimoniale. Rientrano nel patrimonio comune, anche i debiti, sia se contratti congiuntamente dai coniugi che contratti separatamente, come ad esempio quelli relativi al mantenimento della famiglia o all’educazione dei figli, nonché, gli oneri gravanti sui singoli beni al momento del loro acquisto, si pensi in merito, come esempio, ad un ipoteca sulla casa. Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni soggetti al regime legale, si distingue tra : ordinaria e straordinaria amministrazione. La normale amministrazione è attribuita ad ambedue i coniugi, con uguali poteri; la straordinaria amministrazione, come ad esempio nel caso di alienazioni, mutui, locazioni, iscrizioni ipotecarie, richiedono il consenso comune. Per la gestione comune di un’azienda, un coniuge può delegare l’altro, per lo svolgimento di atti necessari per l’attività imprenditoriale. In caso di disaccordo tra le parti, tanto che, uno dei coniugi rifiuti di prestare il suo consenso relativo, alle straordinarie amministrazioni, l’altro, può rivolgersi al giudice competente, legittimato, a sua volta, a prendere la decisione, nell’interesse esclusivo della famiglia o dell’azienda. Restano esclusi dalla comunione e, quindi considerati beni personali: – i beni di cui si era titolari prima del matrimonio; – i beni ricevuti dopo il matrimonio, per donazione o successione, salvo che nell’atto non siano espressamente attribuiti alla comunione; – i beni di uso strettamente personali o necessari per l’esercizio di un’attività professionale; – i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno; – pensione per invalidità di lavoro, totale o parziale; – beni acquistati vendendo o dando in cambio quelli personali, purchè espressamente dichiarato. Alternativamente alla comunione, la legge riconosce ai coniugi, la possibilità di adottare la cd separazione dei beni, che richiede un espresso accorda tra le parti, preso innanzi ad un notaio. In tal caso, il coniuge resta esclusivo titolare dei beni acquistati prima e dopo il matrimonio, ne è dunque proprietario e quindi allo stesso spetta il godimento e l’amministrazione. Alla separazione dei beni i coniugi possono addivenire anche dopo le nozze, dando, in tal modo vita al fenomeno dello scioglimento della comunione, che può verificarsi anche alla presenza di una serie di ipotesi, quali: – morte di uno dei uno dei due oppure dichiarazione di assenza o morte presunta; – sentenza di divorzio; – separazione personale; – fallimento; – separazione giudiziale, pronunciata con sentenza dal giudice in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi, cattiva amministrazione o gestione tale da mettere in pericolo gli interessi familiari, oppure nel caso in cui il coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative. Con lo scioglimento sono definiti tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, che vengono divisi in parti uguali tra i coniugi. Nell’attivo rientrano gli acquisti ed i risparmi di ciascuno. Da non dimenticare il diritto riconosciuto ai coniugi relativo alle restituzioni di somme sottratte al personale patrimonio ed impiegate in spese o investimenti familiari. In caso di contrasto sulla divisione, i coniugi possono far valere le loro pretese innanzi al giudice. Nel nostro sistema trovano riconoscimento anche altre forme patrimoniali, distinte dalla comunione o separazione dei beni come, la comunione convenzionale ed il fondo patrimoniale. Con la comunione convenzionale, marito e moglie, possono, sulla base di un esplicito accordo, modificare il regime della comunione legale dei beni, nel senso che, possono sia escludere dalla comunione, beni che altrimenti vi rientrerebbero, e, seppur entro certi limiti, farvi rientrare beni che invece ne sarebbero esclusi, come quelli di natura strettamente personale. Per fondo patrimoniale invece, si intende, un insieme di beni mobili, immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito convenzionalmente, destinato al soddisfacimento di necessità familiari, esempio istruzione dei figli. Esso può essere costituito da entrambi, o da una solo o, derivare da volontà di un terzo, mediante atto pubblico o per testamento. Per ciò che attiene l’amministrazione o la proprietà trovano applicazione le regole dettate per la comunione legale dei beni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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