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Intermediazione mobiliare, tutela del cliente

A tutela del cliente che contratti con un promotore finanziario, la Corte di Cassazione ha osservato che la legge n. 1/91, art. 5, comma 4 (poi sostituita dal d.lgs n. 415/96 art. 23 e d.lgs 58/98 art. 31 comma 3) pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello […]

Pubblicato il 18 October 2006 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

A tutela del cliente che contratti con un promotore finanziario, la Corte di Cassazione ha osservato che la legge n. 1/91, art. 5, comma 4 (poi sostituita dal d.lgs n. 415/96 art. 23 e d.lgs 58/98 art. 31 comma 3) pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. “La suindicata responsabilità dell’intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d’essere, per un verso, nel fatto che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini più specifici, nell’esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa.” Tra le disposizioni emanate dalla Consob, e vigenti all’epoca dei fatti in causa, rilevano: i promotori debbono osservare “nei rapporti con la clientela al fine di tutelare l’interesse dei risparmiatori”, in modo particolare l’obbligo del promotore di ricevere dal cliente esclusivamente “titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto; titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore (nel caso di specie, il cliente versava nelle mani del promotore assegni bancari al portatore, il quale se ne appropriava indebitamente non versando le somme all’intermediario). La Corte precisa che “quella regola è unicamente diretta a porre un obbligo di comportamento in capo al promotore e trae la propria fonte da una prescrizione di legge (il citato art. 5, comma 8, lett. f, della legge n. 1 del 1991) espressamente volta alla tutela degli interessi del risparmiatore. Non è perciò logicamente postulabile che essa, viceversa, si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest’ultimo, tale per cui l’eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall’altrui atto illecito … deve escludersi che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d’indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell’illecito, e quindi precluda la possibilità d’invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente; e deve parimenti escludersi che un tal fatto possa essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. La sentenza precisa che trovano applicazione i principi dell’apparenza del diritto “e che, quindi, un intermediario finanziario possa esser chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento del terzo risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari solo omissivo) dell’intermediario medesimo.” Nel caso di specie, al tempo del secondo dei due versamenti effettuati dal cliente, il promotore non rappresentava più la società di intermediazione ma restava in possesso della documentazione precedentemente fornitagli dalla società mandante ed a questa intestata, della quale si era appunto servito. La società d’intermediazione non provvedeva, inoltre, ad informare il cliente della cessazione del rapporto con il promotore né a ritirare il tesserino di appartenenza all’albo dei promotori. La Corte precisa che “a questo riguardo, può effettivamente dubitarsi che una società d’intermediazione disponga in concreto dei mezzi necessari per conseguire con certezza la restituzione, da parte di un promotore dimissionario, di tutta la modulistica prima fornitagli per esercitare la sua attività in favore della medesima società; e può escludersi che competesse a quest’ultima di attivarsi direttamente per ritirare il tesserino professionale che, viceversa, in base all’art. 6, lett. f, dell’allora vigente e già citato regolamento n. 5388 della Consob, avrebbe dovuto essere ritirato dalla competente commissione regionale per i promotori. Non sembra invece possibile dubitare del fatto – da solo invero decisivo – che la società di intermediazione dovesse diligentemente comunicare la cessazione del proprio rapporto con il promotore a chi, come il cliente in questione, che aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad indentificare in costui appunto un promotore di quella società d’intermediazione”. Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 8229 del 7 aprile 2006

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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