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Donazione tra i coniugi

Per definizione la “donazione” è un atto di liberalità, inter vivos, intercorrente tra due soggetti, sulla base del quale, il donante, dispone del suo patrimonio a favore di un beneficiario, donatario, assumendo verso lo stesso delle obbligazioni. E’ essenzialmente un atto spontaneo, nonché uno strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito, in relazione al quale […]

Pubblicato il 23 October 2006 in Successioni e Donazioni

Per definizione la “donazione” è un atto di liberalità, inter vivos, intercorrente tra due soggetti, sulla base del quale, il donante, dispone del suo patrimonio a favore di un beneficiario, donatario, assumendo verso lo stesso delle obbligazioni. E’ essenzialmente un atto spontaneo, nonché uno strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito, in relazione al quale la liberalità consiste nell’intento di fare un’attribuzione patrimoniale cui non corrisponde un interesse economico La ragione giustificatrice di tale attribuzione va ricercata nel cd “animus donandi”ossia la volontà di donare disinteressatamente, favorendo altri senza alcun tornaconto personale. Per essere pienamente valida e produrre effetti, la legge richiede che vada fatta per atto pubblico, (rogito notarile) innanzi ad un notaio e alla presenza di due testimoni, pena la nullità; tuttavia nel caso di donazioni il cui oggetto è di modico valore, non si richiede l’atto pubblico, ma la sua validità si attesta nel momento in cui il bene stesso sia stato accettato dal beneficiario. Il fenomeno, in questione, acquista dei particolari connotati, nel caso in cui gli interessati sono coniugi o, comunque soggetti prossimi ala matrimonio. Superando l’ostacolo, in passato imposto dall’articolo 781del cc, che vietava le donazioni tra i coniugi, (art dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91), nel sistema attuale, i coniugi, possono farsi reciproche donazioni, sia prima del matrimonio che durante lo stesso, e, purchè siano state osservate le forme prescritte da legge, si ritengono pienamente valide ed efficaci, e non soggette a revoca. La “donatio ante nuptas”, è la cd donazione obnuziale ossia, quella precedente le nozze e, fatta in vista di un futuro matrimonio Articolo di riferimento: 785 cc ”donazione in riguardo di matrimonio”ai sensi del quale”La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia tra gli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi, o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno di essere accettata, ma no produce effetti finchè non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa nullità della donazione. Restano tuttavia, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, tra il giorno del matrimonio ed il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione a favore di figli nascituri rimane efficace per i figli, rispetto ai quali si è verificato il matrimonio”. Dalla norma si evince che non è fissato alcun termine entro il quale il matrimonio debba essere celebrato, come causa di efficacia della donazione, né tantomeno sono revocabili in caso di divorzio. Merita precisare che non rientrano nel novero di donazioni obnubili, ad esempio il dono di un anello, anche se di notevole valore fatto dal fidanzato alla fidanzata, ma lo stesso è considerasi come regalo posto a causa della promessa di matrimonio, pertanto in caso di rottura del fidanzamento, nell’ipotesi in questione si applicherà la regola dettata dall’art 80 cc “ restituzione dei doni” Il promettente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio se questo non stato contratto. La domanda non è proponibile se non dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o, dal giorno della arte di uno dei promettenti. Escluse dalle donazioni obnuziali anche le spese sostenute dai genitori degli sposi per l’arredamento della casa coniugale. Si è detto che le suddette donazioni sono irrevocabili, ma un’unica eccezione va ravvisata nel caso previsto dall’art 801 cc che analizza il caso specifico di “ revoca per ingratitudine , articolo applicabile alla donazioni in generale, al quale sono sottoposte anche le donazioni tra coniugi; in particolare nel caso specifico di separazione, l’ingratitudine, va ravvisata nei fatti che nel loro complesso hanno messo fine alla convivenza tra gli stessi. Secondo l’articolo in questione “La domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o, ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o, gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti”.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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