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Codice Penale

Tassi di usura, usurarietà dei tassi di interesse applicati

Tassi di usura, rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione.

Pubblicato il 14 July 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL  TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

S E N T E N Z A n. 14426/2018 pubblicata il 12/07/2018

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. …….. del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 18/4/2018 e promosso da:

XXX S.p.A.
ATTRICE contro
YYY S.p.A.
CONVENUTA

CONCLUSIONI:

per l’attrice: Voglia l’On. le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento delle domande suesposte:

NEL MERITO

A) Accertare e dichiarare relativamente ai contratti bancari stipulati fra la banca e la società ( conti correnti indicati in atti e linee di credito risultanti dalla centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia – doc. A/3- A/4), la nullità, o l’annullamento o l’inesistenza o l’inefficacia o l’invalidità delle pattuizioni di tutte le condizioni economiche ( ivi compresi i tassi di interesse, anche usurari, le clausole anatocistiche, le c.m.s., le valute, le commissioni, le spese, gli oneri a qualsivoglia titolo) applicate nel tempo ai rapporti intercorsi fra le banca e la società, con particolare riferimento a quelle indicate dalla banca sugli estratti conto prodotti ( cfr. estratti conto : doc. B e CTP : doc. C), in quanto: risultano violati gli obblighi di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 117 T.U.B., 1283, 1284, 1326,1325,1346, 2702 e 2704 c.c.; per collegamento negoziale fra contratti nulli; per violazione dell’art. 1344 c.c. e dell’art. 1343 c.c.; per il superamento del “tasso soglia” di cui alla legge 07/03/1996 n. 108 e all’art. 644 c.p., con gli effetti cui all’art. 1815 c.c. e all’art. 2033 c.c.; per violazione degli artt. 117 TUB, 1326 c.c., 1283 c.c., 1284 c.c., 1325 c.c. e 1418 c.c.; e conseguentemente condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore: al ricalcolo del dare/avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della medesima, ai sensi dell’art. 2033, di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca e/o di tutti i pagamenti comunque effettuati dalla società stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità o annullamento o inefficacia o inesistenza o comunque invalidità come sopra accertate e dichiarate. Salva comunque la necessità di ricondurre processualmente a “zero” i saldi debitori iniziali, nonché operare un corretto ricalcolo sulla base del predetto “azzeramento”.

Somme che si quantificano ( allo stato degli atti) in un importo non inferiore ad euro Euro 736.836,00 oltre interessi ed accessori, salva diversa determinazione in corso di causa. Dettaglio dei conti correnti oggetto del presente giudizio e dei relativi conteggi:

(Si richiamano le tabelle di cui alle pagine 28/1 e 28/2 comprese nell’atto di citazione del 19.2.2013 da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte)

IN OGNI CASO

Accertare e dichiarare le erronee o illegittime segnalazioni effettuate dalla banca a carico della società alla Centrale dei Rischi Gestita dalla Banca d’Italia, in violazione del TUB, della normativa di vigilanza della Banca d’Italia stessa, del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), salva la determinazione del danno in separato giudizio, e, conseguentemente, ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni comunque erronee o pregiudizievoli illegittimamente effettuate dalla Banca, presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, a carico della società stessa con espressa riserva di chiedere la cancellazione di qualsiasi altra trascrizione/iscrizione pregiudizievole che dovesse eventualmente emergere a carico della società medesima.

Per tutte le conclusioni come sopra formulate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge, con compensazione legale/giudiziale fra tutte le somme che risultassero eventualmente reciprocamente dovute dalle parti a qualsivoglia titolo e/o causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

SI CHIEDE CHE VENGA DISPOSTA CTU CONTABILE AL FINE DI ACCERTARE/QUANTIFICARE/DETERMINARE QUANTO SEGUE (RELATIVAMENTE

AI RAPPORTI INTERCORSI FRA LE PARTI ED INDICATI IN NARRATIVA E NELLE

CONCLUSIONI – di seguito denominati anche semplicemente rapporti) :

IN SINTESI Firmato- quantificare l’esatto dare/avere fra le parti con azzeramento dei saldi iniziali debitori non giustificati, applicando su tutti i rapporti l’interesse legale tempo per tempo vigente ( oltre ad un ulteriore conteggio, applicando però il tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117 TUB) senza alcuna capitalizzazione, eliminando dai movimenti di conto corrente gli addebiti a titolo di spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni di altra natura, nonché l’effetto valuta; verificare altresì se è stato superato il c.d. “tasso soglia” di cui alla legge n. 108/96 quantificando le somme da restituire alla società ai sensi degli artt.1815 e 2033 C.C.;

  • quantificare gli obblighi restitutori a carico della banca ed in favore della società con maggiorazione del tasso legale tempo per tempo vigente, sino alla data della perizia;
  • verificare se, successivamente al 21.4.2000 la banca abbia rispettato le disposizioni di legge e del CICR in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
  • operare la compensazione giudiziale fra le somme dovute dalla banca e le somme che risultassero eventualmente dovute dalla società, a titolo di restituzione del capitale e di eventuali interessi semplici al tasso legale tempo per tempo vigente.

Tutto quanto precede con facoltà /obbligo per il CTU di:

  • esaminare gli atti e i documenti di causa;
  • acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell’art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
  • operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP);
  • espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari; – avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
  • effettuare anche conteggi alternativi, ove ritenuto utile; – riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa; esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo, redigere verbale di conciliazione.

PIU’ SPECIFICATAMENTE:

  1. accertare in via generale se nel corso dei rapporti con la società la banca abbia richiesto ed addebitato o comunque percepito o annotato sui rapporti somme superiori a quanto dovuto, calcolandone l’importo complessivo, da maggiorarsi dell’interesse legale sino alla data della perizia; 2. quantificare l’entità delle somme da restituire alla società in caso di accertamento della nullità o inesistenza o annullabilità o inefficacia o invalidità delle pattuizioni economiche applicate ai rapporti e comunque di tutte le prestazioni effettuate dalla società in favore della banca, intendendosi per tali tutte le somme comunque versate a qualsiasi titolo a fronte dei rapporti, ivi compresi interessi o commissioni o oneri in genere, spese, c.m.s., compensazioni effettuate, valute applicate e quant’altro senza eccezione alcuna, operando la corretta ricostruzione dei rapporti in seguito alle nullità accertate;
  2. accertare la data d’inizio e l’effettiva durata dei rapporti;
  1. determinare, a partire dal primo trimestre, e per ciascun trimestre (ai sensi dell’art. 820 c.c.), la consistenza media effettiva, in dare o avere, sia del conto corrente principale che dei conti ad esso collegati, senza capitalizzazione, computando le valute dal giorno dell’effettiva perdita o acquisto di disponibilità, escludendo la commissione di massimo scoperto e le spese e/o remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse; 5. azzerare i saldi debitori iniziali dei conti correnti indicati nel presente atto;
  2. rettificare pertanto il saldo numeri debitori riportato dalla banca sugli estratti conto trimestrali depurandoli delle capitalizzazioni succedutesi nel tempo relativamente a: interessi, commissione di massimo scoperto, valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse, concernenti tutti i rapporti;
  3. determinare per ciascun trimestre il TEG ( tasso effettivo globale) applicato nel tempo dalla banca , seguendo i criteri stabiliti dalla legge n. 108/96, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni, ad eccezione di imposte e tasse, connessi alla erogazione del credito, incluso il costo degli anatocismi trimestrali e dell’addebito delle valute, applicando la formula seguente pubblicata dalla Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM (TEG = Interessi x 36.500 / numeri debitori, dove : alla voce “numeri debitori” inserire i saldi trimestrali rettificati come sopra specificato; ed alla voce “interessi” inserire tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse;
  4. verificare se i tassi, determinati secondo il punto precedente, abbiano superato i tassi soglia pubblicati dal Ministero competente in applicazione della legge n. 108/96;
  5. seguendo i medesimi criteri appena indicati, determinare il TEG dei conti correnti e delle linee di credito collegate ai conti correnti principali,tenendo conto della moltiplicazione che gli interessi dei conti correnti e delle linee di credito collegate subiscono quando vengono addebitati al conto corrente principale;
  6. accertare, sulla base dei numeri debitori effettivi calcolati secondo quanto indicato al precedente punto 6, il capitale medio effettivo prestato dalla banca durante tutta la durata del rapporto e, in relazione alla somma complessiva delle competenze addebitate ad ogni trimestre e richiesta con l’ultimo estratto conto, determinare il tasso effettivo globale delle linee di credito concesse; 11. partendo dalla consistenza media effettiva dell’ultimo trimestre, quantificata applicando le rettifiche di cui al precedente punto 6, determinare il saldo effettivo finale, in dar e avere, in linea capitale di ciascun conto corrente;
  7. calcolare il saldo degli interessi, in dare o in avere, applicando il tasso d’interesse legale alle consistenze medie effettive così come determinate secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 5 , applicando la sanzione contenuta nell’art. 1815 c.c., comma 2°, così come nel tempo modificato;
  8. effettuare i medesimi conteggi di cui al precedente punto 12, applicando però il tasso sostitutivo dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero competente, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti , ai sensi dell’art. 117 TUB (tasso nominale minimo per le operazioni attive per la banca e tasso nominale massimo per le operazioni passive per la banca);
  9. prescindendo dalle operazioni di rettifica dei punti precedenti, verificare se i numeri debitori riportati sugli estratti conto trimestrali della banca esprimono correttamente l’indebitamento effettivo della società;
  10. effettuare tutti i conteggi suindicati dall’inizio dei rapporti sino alla data della perizia”

 

per l’opposta: “Voglia l’Ill.mo tribunale adito contrariis reiectis: – Nel merito: respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate; – In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale. In ogni caso, con condanna dell’attore al pagamento si spese, diritti ed onorari di lite”

 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18/3/2013 la S.p.A. Xxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. Yyy, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di conto corrente inter partes, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i tassi d’interesse e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, con conseguente gratuità dei contratti di conto corrente tra le parti e necessità di calcolo dei relativi saldi e con ordine alla banca di eseguire la corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi in ragione del presente procedimento.

La parte attrice deduceva:

  • che le società Xxx S.p.A. e Zzz s.r.l., poi confluite nella sola Xxx

S.p.A., avevano intrattenuto i seguenti rapporti di conto corrente: n. ******* con la Banca ***, n. **** con la S.p.A. ********* n. ******* con la Banca ***, n. **** con la S.p.A. ******** e n. ***** con la S.p.A. Banca *****;

  • che i rapporti stipulati con i predetti istituti di credito erano imputabili alla S.p.A. Yyy;
  • che i conti correnti erano confluiti nel conto corrente n. ***************;
  • che, in relazione ai contratti di cui sopra, la banca aveva applicato interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione di legge, oltre ad aver posto in essere comportamenti non rispettosi degli obblighi di trasparenza delle operazioni bancarie; la parte attrice deduceva, inoltre, l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nulla per mancanza di causa.

La S.p.A. Yyy, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 10/10/2015, chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, l’applicazione della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi, nel caso fosse stata ritenuta nulla la clausola relativa alla loro capitalizzazione trimestrale.

La convenuta, in particolare, eccepiva la prescrizione delle pretese di controparte per il decennio anteriore alla data di proposizione della presente causa e, in subordine, osservava che i tassi d’interesse erano stati legittimamente applicati nel corso dei rapporti inter partes, producendo a supporto della sua prospettazione difensiva i contratti di affidamento stipulati in data 28/12/1999, 1/10/2001, 19/2/2003, 19/2/2003, 18/9/2006, 6/2/2007, 3/5/2007, 16/5/2007, 23/9/2009, 22/11/2010, 30/4/2012 e 6/2/2008.

Relativamente all’applicazione dell’anatocismo, la banca deduceva di essersi tempestivamente adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera del CICR del 9/2/2000 a far tempo dal 1°/7/2000 e che soltanto in relazione ai contratti in corso nel periodo precedente poteva porsi la questione della legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, chiedendo, in caso di ritenuta illegittimità di tale clausola, l’applicazione della capitalizzazione semestrale o annuale. La convenuta riteneva, inoltre, di aver applicato, nel corso dei rapporti controversi, la commissione di massimo scoperto in conformità alle pattuizioni inter partes e, con riferimento all’usura, eccepiva che la C.M.S. non poteva rientrare nel calcolo del TEG e che, in ogni caso, quand’anche fosse stata accertata l’usurarietà dei tassi di interessi per alcuni periodi, si sarebbe dovuto ricondurre il tasso d’interesse entro i limiti del tasso soglia antiusura.

Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., l’attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., oltre a riportarsi alle domande ed alle eccezioni già svolte, eccepiva l’inefficacia dell’avversa produzione documentale con riferimento ai contratti di fido, in quanto privi della sottoscrizione della banca.

In seguito, il giudice disponeva c.t.u. contabile sui rapporti di conto corrente controversi, quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 18/4/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

***

Con particolare riferimento alla causa petendi, la S.p.A. Xxx chiede l’accertamento della nullità parziale ex art. 1815 c.c. dei seguenti contratti di conto corrente: n. ******** stipulato tra la S.p.A. Xxx e la Banca ***, n. ***** stipulato tra la S.p.A. Xxx e la S.p.A. *******, n. ********+ stipulato tra la società Zzz e la Banca ****, n. ***** stipulato tra la società Zzz e la S.p.A. ******* e n. ******** stipulato tra la società Zzz e la S.p.A. Banca *****, con particolare riferimento alle pattuizioni relative ai tassi di interesse, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione degli interessi ed alle spese e commissioni applicate.

Osserva il giudicante che, ai fini della validità ed efficacia dei contratti di apertura di credito prodotti dalla convenuta e regolati sui conti correnti sopra menzionati, sono sufficienti a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam le copie versate in atti dalla banca portanti la sottoscrizione della correntista.

Rileva al riguardo la Suprema Corte, pronunziatasi ex professo a sezioni unite, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 898/2018).

Osserva, inoltre, la Suprema Corte in un recente arresto che i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (cfr. Cass. civ. n.  14243 del 04/06/2018).

Quanto ai criteri di calcolo per la determinazione del saldo dei conti correnti de quibus, deve aversi riguardo ai documenti versati in atti dalle parti e non può condividersi la prospettazione attorea secondo cui, non avendo la banca prodotto gli estratti conto a far tempo dall’apertura dei rapporti di conto corrente, dovrebbe azzerarsi il saldo dalla data del primo estratto conto in atti, gravando sulla correntista l’onere probatorio dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non anche sulla convenuta, che non ha avanzato alcuna domanda.

Osserva al riguardo la giurisprudenza che nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto grava sulla parte attrice l’onere di provare l’esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c..

Qualora, tuttavia, l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97; Cass.). In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne’ inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. civ. n. 9201 del 7/5/2015).

Relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sono legittime e, quindi, efficaci le condizioni contrattuali che, in relazione ai conti correnti inter partes, regolano i rapporti di dare/avere tra le parti con identica periodicità trimestrale, trattandosi di pattuizioni conformi alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, che prevede la validità ed efficacia delle clausole contrattuali che, in materia di interessi, prevedono la identica periodicità della loro capitalizzazione con riferimento agli interessi attivi e passivi.

Per il periodo anteriore al 1°/7/2000, data di entrata in vigore della ridetta delibera, invece, deve escludersi qualsiasi capitalizzazione degli interessi, conformemente alla consolidata giurisprudenza, secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. civ. n. 17150 del 17/08/2016).

Relativamente alle contestazioni sull’applicazione della commissione di massimo scoperto, rileva il giudicante che la CMS, intesa come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010); ne consegue che l’art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (cfr. Cass. civ. n. 12965 del 22/06/2016).

Con il citato intervento legislativo del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito — su un conto affidato — per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni; 4) la CMS (letteralmente delle “commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dall’effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente”) è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell’applicazione tanto dell’art. 1815 cod. civ. che dell’art. 644 cod. pen.. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

Successivamente, l’art. 6-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, (inserito in sede di conversione), ha introdotto nel TUB l’art. 117-bis rubricato “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamene” e, poi, a distanza ravvicinata, prima l’art. 27, co. 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1-Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato il primo e il terzo comma dell’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2009 e a seguire l’art. 1, co. 1, del d.l. 24 marzo 2012, n. 29-Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 2012, n. 62, ha novellato il ridetto art. 117-bis TUB.

Infine, in attuazione di quanto disposto dall’art. 117-bis, Infine, in attuazione di quanto disposto dall’art. 117-bis, co. 4, TUB, è stato approvato il D.M. 30 giugno 2012, n. 644-Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario, entrato in vigore il successivo 1 luglio 2012.

Nella formulazione dell’articolo 117-bis, attualmente vigente — nel testo a decorrere dal 22 maggio 2012 — al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l’apertura di credito in conto corrente, al secondo comma sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il terzo comma prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell’articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti “per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del diente”.Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici “oneri” per il cliente, da un lato, una commissione “omnicomprensiva’ (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), “calcolata in maniera proporzionata rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento”, dall’altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. il), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 (del CICR) la commissione di affidamento si applica “sull’intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto”, e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.

Osserva, inoltre, la Corte di Cassazione a sezioni unite in un recente arresto che «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20/6/2018).

Orbene, non vi è prova che caso di specie la commissione di massimo scoperto stata applicata in violazione della legge e delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, né che sua stata pattuita con tasso usurario, essendo stata pattuita l’applicazione della ridetta commissione in entrambi i contratti di apertura di credito sopra menzionati in misura pari a 0,50%.

Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dalla S.p.A. Yyy, l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24418 del 02/12/2010).

Nella specie, dalla consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla dr.ssa ********, depositata il 7/4/2015, è emerso che “…nel periodo oggetto di osservazione, ossia quello antecedente al 31.12.2003, dai dati ricavati dalla Centrale Rischi si evince che l’importo utilizzato – salvo quanto di seguito specificato – è sempre inferiore rispetto a quello accordato: la società non ha mai utilizzato fondi eccedenti l’ammontare del fido concesso e, dunque, non si sono mai concretizzate rimesse solutorie.

Quanto sopra non si verifica invece per il conto identificato dal n. 905/19: trattandosi di un conto non affidato, tutte le rimesse sono solutorie e la differenza rilevata tra saldo banca e saldo ricalcolato, non è ripetibile”.

E’ pienamente condivisibile, inoltre, l’assunto del c.t.u., secondo cui nei rapporti in cui non è stato pattuito il tasso d’interesse, devono applicarsi, ai sensi dell’art. 117, co. VII, T.U.B., i tassi nominali massimo e minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro.

Relativamente all’eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta: osserva a tale riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. n. 24675 del 19/10/2017).

Nella specie, dalla c.t.u. risulta quanto segue:

  1. c/c n. *******: periodo ricostruito dal 01.01.1995 al 30.09.2011: il c.t.u. ha rilevato che il contratto allegato agli atti di causa dalla convenuta è fornito di firma di parte attrice, ma non sono indicati i tassi di interessi né gli altri oneri eventualmente dovuti; in relazione a detto contratto, pertanto, valido ed efficace tra le parti, sono stati applicati i tassi Bot di cui all’allegata tabella C ed escluso ogni altro onere. Si è quindi proceduto ad effettuare una capitalizzazione semplice delle competenze addebitate su tale conto, elencate per trimestre nell’allegato “D” e dettagliate nell’allegato “E”. Al 30.09.2011 sono stati riepilogati i seguenti dati: – saldo come da estratto conto bancario, pari ad euro -149.053,26;
  • competenze maturate su altri conti da capitalizzare alla fine del rapporto, pari ad € 298.414,42;
  • interessi attivi calcolati ai tassi Bot, pari ad euro 69.191,38; – interessi passivi calcolati ai tassi Bot, pari ad euro 28.722,23; – saldo ricalcolato pari ad euro 211.862,07.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il tasso concretamente applicato dalla banca supera il tasso soglia nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2009; tuttavia, atteso che nei medesimi trimestri il saldo rideterminato è sempre positivo, non è stato necessario effettuare alcun ricalcolo.

  1. c/c n. *****- periodo ricostruito dal 18.12.2000 al 31.12.2003: il contratto prevede la misura di interessi ed oneri e, per quanto attiene alla periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle competenze, viene allegato un singolo foglio non firmato; pertanto, si è proceduto alla capitalizzazione semplice delle competenze addebitate su tale conto.

Il prospetto di calcolo (allegato “N”) muove dal saldo degli estratti conto bancari e, escludendo le competenze addebitate nel corso del rapporto (incluse quelle confluite da altri conti) determina un saldo ricalcolato, nonché i corretti numeri ed interessi creditori e debitori. Al 31.12.2003 si riassumono i seguenti dati:

  • saldo da estratto conto bancario pari ad euro -50,01;
  • saldo ricalcolato escluse competenze pari ad euro 33.371,95;
  • competenze maturate su altri conti da capitalizzare alla fine del rapporto pari ad € 23.328,56;
  • interessi attivi ricalcolati pari ad euro 16,67;
  • interessi passivi ricalcolati pari ad euro 4.687,53;
  • commissione di massimo scoperto pari ad euro 514,64; – saldo ricalcolato effettivo pari ad euro 4.857,89.

Il tasso concretamente applicato dalla banca non supera mai il tasso soglia.

  1. c/c n. ***** – periodo ricostruito dal 08.08.1997 al 09.03.2004. Anche per questo conto si è proceduto alla capitalizzazione semplice delle competenze addebitate. Il prospetto di calcolo (allegato “P”) muove dal saldo degli estratti conto bancari e, escludendo le competenze addebitate nel corso del rapporto, determina un saldo ricalcolato nonché i corretti numeri ed interessi creditori e debitori. Al 09.03.2004 si riassumono i seguenti dati:
  • saldo come da estratto conto bancario pari ad euro -93,23;
  • saldo ricalcolato escluse competenze pari ad euro 205,80;
  • interessi attivi ricalcolati pari ad euro 88,52; – interessi passivi ricalcolati pari ad euro 92,52;
  • saldo ricalcolato effettivo pari ad euro 201,80.

Si è proceduto, inoltre, alla verifica del rispetto dei tassi soglia.

Il tasso concretamente applicato dalla banca supera il tasso soglia nel secondo e quarto trimestre 1998, nel quarto trimestre 1999, nel secondo, terzo e quarto trimestre 2001, in tutto l’anno 2002, nel primo trimestre 2003 e nel primo trimestre 2004. Il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo escludendo, dunque, la maturazione di interessi passivi, come da prospetto allegato sotto la lettera “R”. Al

09.03.2004 si riassumono i seguenti dati:

  • saldo da estratto conto bancario pari ad euro -93,23;
  • saldo ricalcolato escluse competenze pari ad euro 205,80;
  • interessi attivi ricalcolati pari ad euro 88,52; – interessi passivi ricalcolati pari ad euro 62,07;
  • saldo ricalcolato effettivo pari ad euro 232,26.
  1. c/c n. ***** – periodo ricostruito dal 01.01.2002 al 07.10.2009

Il contratto rispetta la direttiva del CICR e, dunque, il c.t.u. ha proceduto solo alla verifica del rispetto dei tassi soglia. I calcoli effettuati sono riepilogati nel prospetto allegato sotto la lettera

“S”. In merito alla CMS addebitata in data 30.09.2007 nella misura dell’1,05% e calcolata sullo scoperto di € 1.320.727,40, occorre evidenziare come lo stesso sia qualificabile come “scoperto di valuta” in quanto conseguente all’addebito effettuato con valuta precedente la data effettiva dell’operazione.

In particolare, a fronte dell’erogazione di un finanziamento accreditato il 26/7/2007, la banca addebitava il prelievo della somma con un giorno di anticipo, determinando così lo scoperto in argomento ed applicando ad esso la percentuale di CMS contrattualmente pattuita.

Il c.t.u. ha ritenuto, quindi, tale commissione illegittima in quanto commisurata all’importo del finanziamento e non al fido concesso, pertanto l’ha rideterminata relativamente allo scoperto, commisurandola all’ammontare del fido concesso sul relativo conto, pari ad € 15.000,00 ed ha ritenuto che la commissione effettivamente applicata, pari ad € 13.629,23, concorra alla verifica del rispetto del tasso soglia ai fini della normativa sull’usura.

Orbene, il c.t.u. ha rilevato che il tasso concretamente applicato dalla banca supera il tasso soglia in tutto l’anno 2003, nel primo trimestre 2004, nel terzo e quarto trimestre 2005, in tutti gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

E stato, poi, effettuato il ricalcolo per ogni singolo trimestre. Al 07.10.2009 si riassumono i seguenti dati:

  • saldo da estratto conto bancario pari ad euro -7.511,29;
  • saldo ricalcolato pari ad euro 25.768,41;
  • differenza rilevata pari ad euro 33.279,70.
  1. c/c n. *********: periodo verificato dal 06.02.2008 al 21.10.2009

Il contratto è conforme alla delibera del CICR del 9/2/2000 e, dunque, l’ausiliario del giudice ha proceduto soltanto alla verifica del rispetto dei tassi soglia.

In merito, si segnala che, trattandosi di un conto non affidato, in luogo dell’importo accordato previsto dalla formula, si è utilizzato l’importo di massimo scoperto nel periodo di riferimento. Dalle verifiche effettuate è emerso che il tasso concretamente applicato dalla banca supera il tasso soglia nel quarto trimestre 2009: in questo periodo il c.t.u. ha escluso gli interessi, che risultano dall’estratto conto bancario pari ad € 280,89.

Rispondendo al quesito posto dal giudice, ha rilevato che, in virtù di quanto sopra evidenziato circa la natura di rimesse solutorie relative al conto ****, la differenza pari ad € 325,49 non è ripetibile e non può, pertanto, essere considerata. Trattandosi di rimesse solutorie relative al conto ***, la differenza pari ad euro 325,49 non è ripetibile; la S.p.A. Xxx risulta creditrice, in base agli estratti conto relativi ai diversi conti correnti esaminati, della complessiva somma di € 217.928,45, quindi la differenza ripetibile tra i saldi bancari e quanto ricalcolato è pari ad € 367.031,72.

Orbene, non è condivisibile la c.t.u. relativamente:

  • al conto corrente n. ****, non rilevando la c.d. usura sopravvenuta ed in mancanza di allegazione e prova che nei periodi di superamento del c.d. tasso soglia vi fosse stata una variazione del tasso di interesse da parte della banca: deve, quindi, considerarsi valido il saldo indicato dalla banca e pari a -93,23, con esclusione della ripetibilità della somma di € 325,49 da parte dell’attrice;
  • al conto corrente n. ****, non rilevando l’usura sopravvenuta e non condividendosi le conclusioni in ordine alla commissione di massimo scoperto, che risulta applicata conformemente alle previsioni contrattuali e che non concorre a determinare il TEG ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura, pertanto il saldo deve essere ricalcolato in – 7.511,29 euro quale saldo debitore della correntista e con conseguente esclusione dall’importo ripetibile della somma di € 33.279,70;
  • al conto corrente n. 2673053, non rilevando la c.d. usura sopravvenuta, con la conseguenza che non può detrarsi dal saldo del conto corrente l’importo di € 280,89.

La consulenza tecnica d’ufficio è, invece, pienamente condivisibile nella restante parte, in quanto priva di vizi logico-giuridici e fondata su approfondite analisi tecniche.

In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, la S.p.A. Yyy va condannata alla ripetizione in favore della S.p.A. Xxx della somma di € 333.471,13, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, presumendosi la buona fede dell’accipiens.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la prevalente soccombenza della convenuta. P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/3/2013 dalla S.p.A. Xxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la S.p.A. Yyy, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, condanna la S.p.A. Yyy al pagamento in favore della

S.p.A. Xxx delle somme di € 333.471,13, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e di

€ 32.224,02, oltre agli interessi legali dal 18/3/2018 al saldo;

CONDANNA la S.p.A. Yyy al pagamento in favore della S.p.A. Xxx delle spese processuali, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale ed € 1.466,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 11/7/2018.

Il Giudice

 

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