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Tasso degli interessi che supera la soglia dell’usura

Tasso degli interessi che supera la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale

Pubblicato il 05 April 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

all’esito della camera di consiglio del 21.3.2023, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente

SENTENZA n. 2068/2023 pubblicata il 21/03/2023

Nel giudizio civile iscritto al n. 8000/18 tra:

XXX s.p.a.

, sia in proprio sia in qualità di mandataria della Società YYY s.r.l. – in virtù di mandato speciale a rogito del Notaio

– APPELLANTE –

YYY s.r.l. , società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in

, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale procuratrice la KKK s.p.a. a socio unico, con sede legale in, giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr.

– INTERVENUTA –

CONTRO

JJJ S.r.l. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra SSS (C.F. ), Sig. TTT (C.F.), Sig. UUU (C.F.), Sig.ra VVV (C.F.), Sig.ra ZZZ (C.F.), tutti elett.te dom.ti in

– APPELLATI –

Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20334/18.

Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX s.p.a. in proprio e nella sua qualità di mandataria della Società YYY ha impugnato la sentenza n. 20334/2018 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione proposta da JJJ s.r.l. quale debitrice principale e dai suoi fideiussori SSS, TTT, UUU, VVV e ZZZ avverso il decreto ingiuntivo n. 17918/2013 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido in favore della Banca delle Marche s.p.a. della complessiva somma di € 267.733,52 oltre interessi convenzionali sul capitale e spese del procedimento, quale saldo debitore dei vari rapporti intercorsi tra le parti, ha revocato il decreto medesimo, condannando, in accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito proposto in diverso giudizio (poi riunito), dagli opponenti, la medesima banca alla restituzione della somma di € 80.226,76 oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

A sostegno del gravame la appellante ha posto la erroneità della sentenza per avere il Giudice di prime cure aderito acriticamente alle conclusioni a cui era pervenuto il ctu. nominato, senza tenere in alcun modo conto del mancato rispetto del principio dell’onere della prova che incombeva sugli attori di produrre la documentazione relativo a tutti gli altri rapporti di c/c non oggetto del ricorso monitorio e per aver compiuto, altresì, una indagine limitata nel tempo con riferimento al c/c n. 1247 senza considerare tutti gli estratti conto fino alla chiusura dello stesso.

Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, conclusione, istanza e/o difesa disattesa o respinta, in accoglimento dell’appello sopra svolto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in accoglimento delle ragioni di fumus boni iuris e di periculum in mora dedotte in narrativa, riformare la sentenza Tribunale di Roma n. 20334 del 23 ottobre 2018, notificata a mezzo PEC all’avv. il 24 ottobre 2018, e, per l’effetto: a) condannare JJJ s.r.l. in liquid., in solido con i sig.ri TTT, UUU, VVV, SSS e ZZZ, al pagamento in favore di XXX s.p.a. nella sua di mandataria della creditrice YYY s.r.l., della somma di € 262.817,95, oltre interessi come da contratto già riconosciuti in sede monitoria nei limiti del tasso – soglia tempo per tempo vigente, quale saldo passivo del conto corrente n. 1247 aperto presso Banca delle Marche s.p.a. in data 3 agosto 2009 azionato in sede monitoria, ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all’esito del presente giudizio di appello;

b) in ogni caso, annullare la statuizione di condanna posta a carico di XXX s.p.a. in primo grado e comunque respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta da JJJ s.r.l. in liquid. e/o dai sig.ri TTT, UUU, VVV, SSS e ZZZ sia nei confronti di XXX s.p.a. in proprio sia nei confronti di KKK s.p.a. quale mandataria di YYY s.r.l., perché del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

In via istruttoria, si chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia valutare l’opportunità di disporre una nuova ctu. considerata l’erroneità, l’incompletezza e la lacunosità dell’elaborato peritale effettuato in primo grado dalla Dr.ssa.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”.

Si sono costituiti gli appellati i quali hanno contestato l’avverso gravame concludendo per la sua inammissibilità e, in ogni caso, per sua infondatezza e, quindi, per il suo rigetto e con vittoria delle competenze del grado in favore di difensori antistatari.

Concessa la inibitoria della sentenza appellata, è stata disposta la rinnovazione della ctu.

Si è costituita nel corso del presente grado KKK s.p.a. quale nuova procuratrice speciale di YYY s.r.l. in sostituzione della precedente mandataria e, all’esito della espletata ctu., la causa è stata rinviata ad oggi per la sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni della sola appellante XXX e della intervenuta KKK.

L’appello è certamente ammissibile essendo pienamente rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 342 c.p.c. ed avendo le appellanti indicato espressamente le parti della sentenza da riformarsi e le ragioni sottese al gravame.

Esaminando il merito della vicenda, va premesso che non vi sono dubbi che nel giudizio di opposizione parte attrice resti sempre il ricorrente (nel caso di specie la banca originaria creditrice Banca delle Marche, cui poi è subentrata la Nuova Banca Marche s.p.a. in proprio e quale mandataria della XXX che successivamente ha ceduto i crediti alla Purple, in favore della quale XXX e quindi KKK, agisce in giudizio quale mandataria), per cui era preciso onere della stessa fornire la prova della esistenza del proprio credito.

A tanto effettivamente essa ha provveduto fornendo sia la copia del contratto di c/c n. 1247, sia tutti gli estratti conto fino alla chiusura avvenuta in data 21.5.2013.

E’ altrettanto incontestato che è onere della parte che agisce con la domanda di ripetizione di indebito fornire la prova del proprio credito, offrendo sia la prova dei contratti in essere, sia dei pagamenti indebiti eseguiti in favore della banca (Cass. 22872/2010 per tutte). Nel caso di specie gli attori nel giudizio riunito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno omesso di fornire la prova nei termini sopra indicati.

Ciò premesso, la ctu. espletata in primo grado, quanto al c/c n. 1247 oggetto di decreto ingiuntivo, ha limitato la propria disamina al dicembre 2012 e, quindi, i risultati non possono che essere incompleti ed ha preso in esame, al contrario, anche gli altri conti correnti in relazione ai quali gli attori erano stati carenti in punto di onere della prova, in tal modo stravolgendo i risultati del rapporto complessivo intercorso tra la banca e la società debitrice e, dunque, con i fideiussori.

Resasi, quindi, necessaria la rinnovazione della ctu., va richiamato da subito il consolidato il principio per cui non può considerarsi affetta da nullità la clausola di pattuizione degli interessi che nel corso del rapporto sorto in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. 108/96, superino il tasso soglia se al momento della loro pattuizione essi rientravano nei limiti.

In particolare, è nota la sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017 a mente della quale “allorchè il tasso degli interessi superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni di legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”. Né è da ritenersi scorretto il comportamento del creditore che agisca per il recupero dei relativi interessi.

Nel caso di specie, dunque, il ctu. ha rilevato che effettivamente il credito della banca era pari al saldo negativo per la società di € 300.446.

Da tale somma, per stessa ammissione della banca che già aveva operato la compensazione con il credito della società con riferimento al diverso c/c n. 1246 per € 46.961,16, va operata la detrazione conseguente, così pervenendosi al saldo definitivo a credito della banca di € 253.484,84 oltre interessi come convenzionali sempre nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo, somma al cui pagamento gli appellati vanno condannati in solido tra loro.

Va respinta, sempre in accoglimento del gravame, la domanda di ripetizione proposta dagli appellati.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza anche con riferimento alle spese delle due espletate ctu.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto dagli appellanti alla sentenza n. 20334/18 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna JJJ s.r.l. in liquid. ed i sig.ri TTT, UUU, VVV, SSS e ZZZ, tutti in solido tra loro, al pagamento in favore di KKK s.p.a., nella qualità di nuova mandataria della creditrice YYY s.r.l., della somma di € 253.484,84 oltre interessi come da contratto già riconosciuti in sede monitoria nei limiti del tasso – soglia tempo per tempo vigente fino all’effettivo soddisfo;

rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli appellati nei confronti della banca;

Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellante e della intervenuta delle spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida per ciascuna di esse, quanto al primo grado, in € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado, in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; pone a carico degli appellati in solido anche le spese di entrambe le ctu.

Così deciso alla camera di consiglio del 21.3.2023.

Il Presidente

Dr.ssa

Il Consigliere Relatore

Dr.

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