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Spedizioniere e contratto di spedizione

Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto.

Pubblicato il 10 August 2009 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto.

Lo spedizioniere, infatti, esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé il rischio dell’esecuzione del trasporto.

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, benché, non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato con il vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.

Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell’art. 1717 c.c. .

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 3354 dell’11 febbraio 2009

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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