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Codice Civile
Codice Penale

Circolari delle pubbliche amministrazioni

Generale non vincolatività delle circolari delle pubbliche amministrazioni e del principio di gerarchia delle fonti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

all’esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 221, comma quarto, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., in sostituzione dell’udienza del 9.11.2021 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 316/2018:

tra

*** parte domiciliata in

Parte appellante contro

INPS parte domiciliata

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3998/2021 pubblicata il 11/11/2021

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8993/2017 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 28.12.2017

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la gravata sentenza è stato rigettato il ricorso di *** volto ad ottenere il riconoscimento della pensione di anzianità anticipata nella gestione ex ENPALS, la cui domanda del 23.9.2015 veniva respinta dall’INPS.

Il Tribunale ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 6 comma 3 dpr 1420/71, il ricorrente non avesse raggiunto il minimo contributivo di 20 anni previsto dalla norma, limite così elevato dal D. Lgs n. 503/92 (31.12.1992), stabilito per gli ex lavoratori dello spettacolo appartenenti, come il ricorrente, alla particolare categoria dei ballerini e tersicorei.

L’appellante, con unico articolato motivo, lamenta la erronea interpretazione della norma di riferimento, l’art. 6 del DPR 1420/1971.

Si è costituito l’INPS, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Depositate le note di trattazione scritta la causa è stata così decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione dibattuta verte sulla interpretazione dell’art. 6 dpr 1420/71.

Recita l’art. 6 comma 1 (per quanto di interesse):

In deroga a quanto previsto dall’art. 34 L. 4 aprile 1952 n. 20189 e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D. Lgs. CPS 6 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla L. 29 novembre 1952 n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria, sono così ridotti:

1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o accreditati almeno 900 contributi giornalieri……

Recita l’art. 6 comma 3:

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell’assicurazione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

Secondo l’appellante il predetto articolo 6 regolamenta sia il caso dei ballerini e tersicorei, espressamente considerati dalla norma con il richiamo fatto dal comma 1 ai “lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 Dlgs CPS 16 luglio 1947 n. 708”, tra cui rientrano i ballerini e tersicorei, che devono vantare il versamento di almeno 900 contributi giornalieri per ottenere la pensione di vecchiaia (art. 6 comma 1) e per i quali la circolare INPS n.16 del 1.2.2013 stabilisce il requisito contributivo di 15 anni dal versamento del primo contributo, sia il caso di quelli che conseguono il diritto alla pensione avendo compiuto il 45° anno di età quando siano trascorsi almeno 20 anni di iscrizione con versamento di 2700 contributi (ora 2400) giornalieri oppure 900 effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione, disciplinato dall’art. 6 comma 3.

Poiché le due disposizioni sono legate dalla locuzione altresì, ai ballerini e tersicorei risulterebbe quindi applicabile sia la disciplina del comma 1 sia quella del comma 3, quest’ultima, però, valida solo per coloro che avessero raggiunto il 45° anno di età (40° per le donne).

Era quindi censurabile il ragionamento del primo giudice, che aveva ritenuto il richiamo del primo comma ai ballerini e tersicorei come solo “generale e per relationem”, ed applicato quindi a tutta la categoria dei ballerini e tersicorei il solo comma 3, che richiede il requisito anagrafico (45 anni) e contributivo (20 anni), con conseguente esclusione del diritto a pensione del ricorrente, che non aveva conseguito alcuno dei due requisiti.

Dunque secondo l’appellante il legislatore avrebbe disegnato una sorta di doppio binario per disciplinare l’accesso a pensione della categoria dei ballerini e tersicorei, dettando una prima norma (comma 1) che regolamenta la loro posizione in quanto lavoratori dello spettacolo, come tali considerati attraverso il richiamo alle categorie di cui ai nn. 1-14 dell’art. 3 D.lgs n. 708/1947, di cui essi fanno parte, e una seconda norma, aggiuntiva (il comma 3), dedicata a soli i ballerini e tersicorei che hanno compiuto il 45° anno di età (o 40° per le donne), per i quali soltanto scatterebbe il requisito assicurativo ventennale all’Enpals.

La lettura non è condivisibile.

Invero, la specificità della categoria dei ballerini e tersicorei, legata alle particolari modalità di svolgimento della loro attività (fisicamente impegnativa ed usurante) e alla precocità dell’inizio della professione, hanno indotto il legislatore a dettare, per il loro accesso ai trattamenti pensionistici, una disciplina del tutto differente da quella generale e degli altri lavoratori dello spettacolo, che tiene conto proprio del predetto maggiore impegno fisico: essa si traduce nella previsione di un requisito anagrafico di favore rispetto alla restanti categorie artistiche (45 o 40 anni), tuttavia bilanciato dal requisito di iscrizione ventennale.

In effetti, per la categoria professionale in questione (ballerini e tersicorei) il pensionamento a 45 anni non ha carattere di eccezionalità tenuto conto del particolare impegno e stato di forma fisici che la professione richiede.

L’esigenza dunque di dettare una disciplina specifica per la categoria dei ballerini e tersicorei, per la ragioni sopra esposte, impone la lettura della norma come fornita dal primo giudice, che ha correttamente sottolineato la genericità del richiamo operato dal comma 1 alle categorie di lavoratori dello spettacolo di cui al D. Lgs. n. 708/47, così da lasciare spazio alla regolamentazione esclusiva di una di esse, quella appunto dei ballerini e tersicorei, da parte del comma 3. E’ appena il caso di osservare che la circolare Inps n. 16 del 1.2.2013 (punto 2.2 lett.

A) invocata dall’appellante, che richiede una contribuzione di 15 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia (Requisiti vigenti al 31.12.1992. a) Lavoratori dello spettacolo. I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato…), richiama soltanto quanto previsto al comma 1 dell’art. 6 DPR 1420/1971, senza alcun cenno alla disciplina specifica di cui al successivo comma 3, ferma restando la generale non vincolatività delle circolari delle pubbliche amministrazioni (cfr. al riguardo Cass. 3270/17; Cass. 6102/17) e del principio di gerarchia delle fonti.

Va in ultimo considerato che non vi è contestazione sulla carenza del requisito anagrafico (l’appellante nemmeno impugna l’espressa statuizione del Tribunale circa il mancato raggiungimento dell’età minima di 45 anni), né sulla carenza del presupposto contributivo ventennale, avendo il ricorrente unicamente dedotto di avere maturato 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992.

Pertanto correttamente il Tribunale, escludendo la possibilità per il ricorrente di conseguire il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ha ben individuato la portata della norma di cui all’art. 6 comma 3 Dpr 31.12.1971 n. 1420, che anche prima dell’adozione del d.lgs 503/1992 ha ancorato tale diritto al compimento (per gli uomini) del quarantacinquesimo anno di età, subordinatamente (oltre che alla esistenza del requisito contributivo precisato dalla legge) al decorso di almeno venti anni dalla data iniziale dell’assicurazione presso l’Enpals (in tal senso si è espressa questa stessa Corte con la sentenza del 19.6.2020, in RG n. 317/18, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile).

L’appello va pertanto rigettato.

Le spese del grado sono irripetibili, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 152 disp att. C.p.c. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’appello.

Dichiara irripetibili le spese del grado.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 09/11/2021

Il Consigliere estensore dott.

Il Presidente

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