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Azione revocatoria, ricostituire la garanzia assicurata al creditore

Azione revocatoria, funzione di ricostituire la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.

Pubblicato il 08 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 703/2018 pubblicata il 02/08/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ATTORE contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTI

OGGETTO: Azione di revocazione ex art. 2901 c.c..

CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 21.3.2018 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la XXX esponeva; che la KKK è creditrice del sig. QQQ della complessiva somma di € 274.868,20, oltre i successivi interessi e spese, quale somma degli importi ingiunti rispettivamente con decreto ingiuntivo n. 256/2014 per € 171.342,30 emesso dal Tribunale di Terni in data 10.03.2014 quale saldo passivo al 05.08.2011 del contratto finanziamento chirografario del 06.11.2009 intrattenuto dalla JJJ Srl, con sede in V, sottoscritto per garanzia, in pari data, dal Sig. QQQ e decreto ingiuntivo n. 251/2014 per € 103.526,00 emesso dal Tribunale di Terni in data 10.03.2014 quale saldo passivo al 14.12.2011 del contratto di conto corrente n. 01/478/41642601 intrattenuto dalla JJJ Srl in dipendenza di garanzia fideiussoria prestata dal Sig. QQQ in data 28.10.2009, a favore di essa istante; che entrambe le suddette ingiunzioni di pagamento sono state ritualmente notificate al Sig. QQQ in data 28.03.2014; che, con atto a rogito Notaio Dott. *** di Terni del 03.06.2011, rep. ***, racc. ***, trascritto in data *** presso l’Agenzia del Territorio di Terni, reg. gen. ***, reg. part. ***, il sig. QQQ stipulava un contratto preliminare di compravendita a favore della Sig.ra ZZZ, avente per oggetto la proprietà dei seguenti immobili: 1) Unità immobiliare sita in Terni, Via, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio, particella, subalterno , categoria A2, vani 7,0; 2) Unità immobiliare sita in Terni, Via, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio, particella, subalterno, categoria C6, mq.: che, con atto a rogito Notaio Dott. di Terni del 26.08.2011, rep., racc., trascritto in data presso l’Agenzia del Territorio di Terni, reg. gen. ***, reg. part. ***, il Sig. QQQ vendeva alla Sig.ra ZZZ la piena proprietà degli immobili sopra indicati; che i predetti atti venivano stipulati successivamente alla fideiussione omnibus rilasciata, a favore della KKK, dal sig. QQQ in data 28.10.2009, sino alla concorrenza di € 585.000,00, “per l’adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla JJJ”; che, come risulta dall’atto di nascita del 17.04.1978, la Sig.ra ZZZ è la madre del Sig. QQQ; che gli immobili oggetto di compravendita appartenevano al Sig. QQQ per essere stati allo stesso donati dal padre, sig. **** (marito della successiva acquirente, ZZZ), con atto a rogito Notaio di Terni del, rep.; che, nonostante al momento della compravendita il sig. QQQ non avesse trattenuto per sè l’usufrutto, lo stesso continuava a risiedere nell’immobile ceduto di Via, Terni per tre anni; che in data 28.03.2014, stesso giorno in cui gli venivano notificate le suddette ingiunzioni di pagamento, il sig. QQQ cambiava la propria residenza a ***; che malgrado l’iscrizione all’AIRE dal 28.03.2014, in data 08.05.2014, negli atti di citazione in opposizione ai Decreti Ingiuntivi, Il Sig. QQQ dichiarava, per mezzo dell’Avv., di essere residente in Terni.

Tanto premesso, ritenendo che ricorrevano tutti i presupposti per l’esercizio della azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i sig.ri YYY e ZZZ per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita stipulato dai menzionati convenuti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali sostenendo l’infondatezza della domanda attorea, instavano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Quindi, espletata la trattazione, all’esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva allegata documentazione ed assunta prova testi, sulle conclusioni rassegnate all’udienza del 21.3.18 e concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.

La domanda revocatoria proposta nell’interesse di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni in motivazione.

Premesso che l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l’azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).

Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l’esercizio della azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorchè l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l’agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).

Quanto, infine, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass. Civ. 2748/2005).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato innanzitutto che il credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione è fondato su decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi e che gli atti di disposizione di cui è causa sono successivi al sorgere del credito – è agevole sul punto rilevare che occorre osservare che in tema di azione revocatoria, il requisito dell’anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (96/8013; 96/1050); riguardo all’ultimo degli elementi sopra indicati (eventus damni) lo stesso appare integrato dalla circostanza che il convenuto ha di fatto sottratto parte del proprio patrimonio alla garanzia del credito dell’odierna istante laddove l’alienazione di ben due immobili costituisce un’evidente ed oggettiva modifica della situazione patrimoniale del debitore con conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.; riguardo poi al presupposto della scientia damni, essendo rilevante per le ragioni sopra dette anche la conoscibilità, deve rilevarsi che il medesimo convenuto è amministratore della JJJ S.r.l. sin dal 11.11.2009 di talchè al momento della compravendita non poteva non essere a conoscenza delle difficoltà economiche della società garantita e del pregiudizio che il precitato atto di disposizione avrebbe arrecato alle pretese creditorie dell’odierna.

Relativamente, infine, al consilium fraudis, nella fattispecie deve darsi oggettiva e pregnante rilevanza al grado di parentela sussistente tra alienante ed acquirente, figlio e madre conviventi al momento dell’alienazione siccome entrambi residenti in Via.

Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte attrice, che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto – che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca – si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.” (Cass. n. 13447/2013).

Ed ancora la circostanza della compravendita tra figlio e madre, in concreto, rende inverosimile quanto dedotto dalla convenuta in ordine all’esistenza di pessimi rapporti con il figlio tanto da essere addirittura successivamente interrotti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, nella persona del dr. definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. ACCOGLIE la domanda formulata in via subordinata nell’interesse di parte attrice e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della XXX in qualità di procuratrice speciale della KKK, dei seguenti atti: atto di compravendita a rogito Notaio di Terni del, rep., racc., trascritto in data presso l’Agenzia del Territorio di Terni, reg. gen., reg. part., riguardante i seguenti immobili: ) Unità immobiliare sita in Terni, Via, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio, particella, subalterno, categoria A2; 2) Unità immobiliare sita in Terni, Via, censita al Catasto Urbano di detto Comune al foglio, particella, subalterno, categoria;

2. CONDANNA i convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 12.678,00 per compenso ed € 1.241,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge;

3. ORDINA al competente conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate di Terni l’annotazione della presente sentenza con esonero di ogni responsabilità. Terni, 2 agosto 2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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