XXX, YYY e ZZZ proponevano opposizione avverso la delibera n. del 14/2/2018 con cui la CONSOB aveva inflitto, a ciascuno di loro, la sanzione pecuniaria di Euro 25. La Corte d’appello di Torino non ha, pertanto, osservato questo principio, laddove ha ritenuto di poter escludere l’antigiuridicità dell’omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell’A. d. , dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
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