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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Art. 289 ter c.p. - Sequestro di persona a scopo di coazione -

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289 bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

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Art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare -

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

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Art. 270 septies c.p. - Confisca -

Art. 270 septies c.p. Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose […]

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Art. 270 quater 1 c.p. - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo -

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

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Art. 270 bis 1 c.p. - Circostanze aggravanti e attenuanti -

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

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Art. 241 c.p. - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato -

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

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Art. 242 c.p. - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano -

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo.

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Art. 243 c.p. - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato italiano -

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

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Art. 244 c.p. - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra -

Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

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Art. 245 c.p. - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra -

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

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Art. 246 c.p. - Corruzione del cittadino da parte dello straniero -

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da ero 516 a euro 2. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

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Art. 247 c.p. - Favoreggiamento bellico -

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo.

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Art. 248 c.p. - Somministrazione al nemico di provvigioni -

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 249 c.p. - Partecipazione a prestiti a favore del nemico -

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 250 c.p. - Commercio col nemico -

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.

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Art. 251 c.p. - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra -

Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

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Art. 252 c.p. - Frode in forniture in tempo di guerra -

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.

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Art. 253 c.p. - Distruzione o sabotaggio di opere militari -

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Art. 254 c.p. - Agevolazione colposa -

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 255 c.p. - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato -

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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