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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VII – DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185 c.p. - Restituzioni e risarcimento del danno -

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

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Art. 186 c.p. - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna -

Oltre quanto prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. – – –

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Art. 187 c.p. - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto" -

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

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Art. 188 c.p. - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso -

Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili. Comma dichiatato illegittimo dalla Corte Costituzionale, sentenza, 6 aprile 1998, n°98, nella parte in cui non prevede la trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo). – – –

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Art. 189 c.p. - Ipoteca legale(sequestro conservativo); sequestro -

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

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Art. 190 c.p. - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile -

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente. – – –

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Art. 191 c.p. - Ordine dei crediti garantiti con (ipoteca) o sequestro -

Se l’esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato. – – –

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Art. 192 c.p. - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato -

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189. – – –

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Art. 193 c.p. - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato -

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189. Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente. – – –

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Art. 194 c.p. - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato -

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

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Art. 195 c.p. - Diritti dei terzi -

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili. – – –

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Art. 196 c.p. - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente -

Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.

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Art. 197 c.p. - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende -

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136. – – –

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Art. 198 c.p. - Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili -

L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti. – – –

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