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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – DELLE PENE

Art. 17 c.p. - Pene principali: specie -

Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) morte (soppresso) ; 2) l’ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa.

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Art. 18 c.p. - Denominazione e classificazione delle pene principali -

Sotto la denominazione di “pene detentive” o “restrittive della libertà personale” la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

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Art. 19 c.p. - Pene accessorie: specie -

Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l’interdizione dai pubblici uffici; 2) l’interdizione da una professione o da un’arte; 3) l’interdizione legale; 4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

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Art. 20 c.p. - Pene principali e accessorie -

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

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Art. 21 c.p. - Pena di morte -

La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

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Art. 22 c.p. - Ergastolo -

La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

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Art. 23 c.p. - Reclusione -

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

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Art. 24 c.p. - Multa -

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro, nè superiore a 50.

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Art. 25 c.p. - Arresto -

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

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Art. 26 c.p. - Ammenda -

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, nè superiore a euro 10.

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Art. 27 c.p. - Pene pecuniarie fisse e proporzionali -

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali.

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Art. 28 c.p. - Interdizione dai pubblici uffici -

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). 2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.

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Art. 29 c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici -

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

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Art. 30 c.p. - Interdizione da una professione o da un'arte -

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetti.

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Art. 31 c.p. - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione -

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

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Art. 32 c.p. - Interdizione legale -

Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

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Art. 32 bis c.p. - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese -

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

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Art. 32 ter c.p. - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

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Art. 32 quater c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -

Art. 32 quater c.p. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644, […]

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Art 32 quinquies c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego -

Salvo quanto previsto dagli articolo 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320, importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

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